CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21058/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 27/09/2021; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, per il reato di cui agli artt. 73, comma 1, - 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere, in concorso con altri, inviato, commercializzato, importato e detenuto 18,2 kg. di cocaina. In particolare, Mansaku sarebbe stato il soggetto che avrebbe fatto partire dall'Olanda la sostanza stupefacente poi giunta in Italia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale.Il tema attiene alla utilizzabilità delle conversazioni intercettate e alla identificazione dell'odierno imputato come il soggetto denominato Bledi, colui, cioè, che aveva organizzato l'importazione della sostanza stupefacente. Si premette che i supporti contenenti le trascrizioni delle conversazioni non sarebbero nella specie né danneggiati, né smarriti; essi sarebbero in atti ma privi delle tracce audio. La sentenza impugnata, si argomenta, attesterebbe in punto di fatto che proprio sulla base del contenuto dell'attività captativa, la Polizia di Prato aveva organizzato un servizio di osservazione presso un dato centro commerciale in cui, secondo le informazioni, stava per giungere "una partita di stupefacente". Il servizio si concludeva con il sequestro della droga, occultata all'interno di una autovettura Renault, e con l'arresto di due donne di nazionalità tedesca e del cessionario, un cittadino di nazionalità albanese di nome [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia il ricorrente che, secondo la Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato "sovente in contatto con un connazionale operante in Olanda identificato come Bledi" al quale sarebbe stata riferibile la sostanza stupefacente sequestrata e che avrebbe operato dall'Olanda; Bledi, secondo i giudici di merito, sarebbe identificabile con il ricorrente, atteso che questi "aveva indicato a Dritan il luogo in cui era occultata la droga e l'ora in cui si sarebbe dovuto recare all'appuntamento". In tale contesto si aggiunge che il processo a carico di altro coimputato ([OSCURATO:PERSONA]) si sarebbe concluso con un'assoluzione di questi, emessa successivamente al deposito dei motivi di appello e motivata sul presupposto che non sarebbero mai state rinvenute le "tracce audio delle captazioni telefoniche" nei dvd Dunque, si sostiene quelle conversazioni sarebbero inutilizzabili anche nel presente processo perché mancherebbe la prova del contenuto delle conversazioni intercettate, non potendo attribuirsi decisiva valenza alle loro trascrizioni. Nel caso di specie non si tratterebbe di deterioramento dei supporti digitali legali, sanata per effetto della richiesta di giudizio abbreviato, ma di mancata memorizzazione delle captazioni che renderebbe " a monte" inesistente il mezzo di ricerca della prova; in tal senso, si aggiunge, era stata chiesta la inutilizzabilità dei brogliacci trascrittivi che avrebbero solo dato conto dell'ascolto di alcune conversazioni da parte della polizia, ma non anche della effettiva registrazione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e travisamento della prova: il tema attiene alla identificazione dell'imputato nei soggetto denominato Bledi. Si assume che, secondo la ricostruzione accusatoria recepita dai Giudici di merito: - [OSCURATO:PERSONA], destinatario della droga, aveva contatti con un'utenza albanese in uso a [OSCURATO:PERSONA], residente in Italia a Prato nella stessa residenza di Baboci; - [OSCURATO:PERSONA] è madre di Bledi;- Bledi sarebbe il diminuitivo di Bledar e quindi Bledi dovrebbe identificarsi con [OSCURATO:PERSONA], cioè con l'odierno imputato. In particolare, detta identificazione sarebbe derivante dal contenuto di una conversazione telefonica, intercettata il 15 dicembre 2005, in cui l'interlocutrice della [OSCURATO:PERSONA] porgerebbe gli auguri di buon compleanno per il di lei figlio; da ciò si ricaverebbe la prova che il ricorrente, nato appunto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sarebbe il figlio di [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene tuttavia il ricorrente che ciò non proverebbe affatto che [OSCURATO:PERSONA], figlio di Lindita, sarebbe il Bledi della conversazioni di interesse investigativo. Negli atti vi sarebbe una conversazione con cui, secondo la Corte, un certo Bledi chiamerebbe dall'Olanda, con un'utenza riconducibile al fornitore olandese Bledi, la madre [OSCURATO:PERSONA]; secondo il ricorrente sarebbe stato travisato dalla Corte di appello il dato per cui il Bledi che avrebbe chiamato la madre Lindita, lo avrebbe fatto dalla stessa utenza usata dal Bledi per parlare dall'Olanda con [OSCURATO:PERSONA] per organizzare la spedizione. Non vi sarebbe la prova cioè che la conversazione in questione sarebbe stata proveniente dall'Olanda. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge per avere la Corte, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale, escluso la circostanze attenuanti generiche in ragione solo della gravità del fatto e dall'assenza di resipiscenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. È infondato, ai limiti della inammissibilità il primo motivo di ricorso, Ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen., la richiesta di giudizio abbreviato determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Nel caso di specie, la dedotta inutilizzabilità delle conversazioni intercettate non viene fatta discendere dalla violazione di un divieto probatorio, non essendo stato dedotto alcunchè sulla irritualità del procedimento di autorizzazione e di esecuzione delle captazioni, ma da un fatto ulteriore, e cioè che i dvd non conterrebbero le conversazioni intercetatte. Dunque, non si dubita che le captazioni siano state disposte ed eseguite ritualmente, ma ci si duole del fatto di non averle avute a disposizione; né peraltro è stato in concreto prospettato un dubbio sulla corrispondenza al vero delle trascrizioni compiute dalla polizia giudiziaria.Sul tema la giurisprudenza della Corte è consolidata nel ritenere che, in sede di giudizio abbreviato, il giudice può valutare le trascrizioni sommarie compiute dalla polizia giudiziaria sul contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, essendo utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti che sono stati legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (Sez. 6, n. 49462 del 03/11/2015, Sedira, Rv. 265730; Sez. 6, ord. n. 16823 del 24/03/2010, Haj e altro, Rv. 247007; Sez. 2, sent. n. 5787 del 16/04/1993, Croci, Rv. 194052). Dunque nella specie non vi è una questione di inutilizzabilità della prova. 3. Residua il tema della impossibilità per la parte di accedere alle captazioni per non essere state rinvenute sui dvd disponibili tracce sonore. Al di là della genericità del motivo sul perché le trascrizioni non sarebbero corrispondenti al contenuto delle captazioni - di cui, peraltro, non si dubita né della esistenza, né della ritualità del procedimento autorizzativo e neppure della legittimità della loro esecuzione- la Corte di cassazione ha in più occasioni spiegato come l'accertata, illegittima, compressione del diritto di difesa derivante dal rifiuto o dalla impossibilità dell'accesso alle registrazioni di conversazioni intercettate dia luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova, che, tuttavia, non inficia l'attività di ricerca della stessa ed il risultato probatorio, in sè considerati (Sez. U, n. 20330 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246907; Sez. 2, n. 4583 del 10/12/2021, dep. 2022, Abbondanza, Rv. 282812; Sez. 4, n. 57195 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Zekthi, Rv. 271701) Dunque una nullità e regime intermedio non deducibile nel giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, comma 6 bis, cod. proc. pen. 4. È inammissibile il secondo motivo di ricorso. Diversamente dagli assunti difensivi, la Corte di appello ha spiegato come proprio una utenza riconducibile al fornitore olandese, cioè a Bledi, avesse contatti oltre che con [OSCURATO:PERSONA] per organizzare il traffico di sostanza stupefacente, anche con la propria madre, cioè, [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, si è fatta correttamente discendere l'inferenza per cui il Bledar fornitore era il figlio di [OSCURATO:PERSONA], cioè l'odierno imputato. Nulla di specifico è stato dedotto sul perché quella utenza, utilizzata dal ricorrente per contattare la madre, non fosse la stessa usata dallo stesso Bledi per conversare con [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto il motivo di ricorso è generico, essendosi limitato il ricorrente solo ad affermare che dal testo della conversazione tra l'imputato e il ricorrente non emergerebbe la prova che la conversazione tra l'imputato e la madre sia stata effettuata dalla Olanda. 5. È inammissibile il terzo motivo di ricorso. Rispetto ad una puntuale motivazione con cui la Corte ha spiegato come le circostanze attenuanti generiche nella specie non possano essere riconosciute attesa la obiettiva gravità del fatto e il ruolo rivestito dal ricorrente, che di fatto aveva organizzato il trasporto dello stupefacente dalla Olanda in Italia, nulla di specifico è stato dedotto. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condann