CassazionedecretoSezione 7Decisione del 17 luglio 2024
Cassazione n. 41036/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 9 maggio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro confermava il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro di sospensione cautelativa della misura degli arresti domiciliari esecutivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e disponeva che l'espiazione della pena proseguisse in regime di detenzione carceraria. Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha depositato in data 17/07/2024 atto di rinuncia al ricorso, motivato dal venir meno dell'interesse in seguito alla fissazione di nuova udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per decidere sulla richiesta delle misure alternative alla detenzione,(4'gNIA e415,C4 0 roigA n/IMP(A41-1 rnrro f1ic4uPtfifg lotivude na4 ago f)„,,,g ewilLi-rich (2 &o Ritenuto, pertanto, che fl ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobr