CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 1963
Cassazione n. 13849/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] CITERIORE il 02/07/1963 avverso la sentenza del 06/12/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r;\ o E bE., 1. Con ia sentenza di coi si appello di L'Aquila riformava in senso favor _.Laido limitatamente alla determinazione ge l'entità dei ,.:,,or.a.corio, la sentenza con cui il tribunaie riceva condannato [OSCURATO:PERSONA] alia pena ritga :-eiúzione ai reati in rubrica ascrittigli, 2. Avverso ia sentenza di cui chiede l'annullamento ' zone l'imputato, lamentando ione, in ordine all'affermazione O. re,osn pena. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibiie, -shé redatto in guisa tale da integrare la violazione dell'r :e Htn d'„ c.p.p., che nel dettare, in genera.e„ quindi Der cassazione, le regole cui bisogna atten::H-s ns,1 stabilisce che nel relativo atto scr.it neriE,;n. specifica, a pena di inammissibilità„ tra gii aitt, ./70/CJZ/C., ìe delle ragioni di diritto e degi: nti violazione che, come ribaolua dai en c), c.p.p., determina r_uando i motivi, come cc- tLO generica, al pari dei motivi di api_.elio. 4. Alla dichiarazione di inammissibiid - ri condanna del ricorrente, ai sensi deil`wt, 6j a, e _ J-,e dei procedimento e della somma o ouro delle ammende, tenuto coato 'là dei motivi di impugnaz.snE t. :7:une da colpa nella deterrn::-., ne -nissibilità (cfr. Corte CosUi_uz- dichiara E DE Ci pagamento delle spese :a a n favore della cassa dee Così deciso