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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 29157/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23150/15R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difes i, anche in via disgiuntiva tra loro, dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 34. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

Lombardia , n. 692/2015, depositata in data 27 febbraio 2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare estinto il processo per rinuncia a seguito di definizione Sanzioni IRES – ALTRO 2007 2009 agevolata della controversia ex art.6 del D.L. 22/10/2016, n. 193 , con compensazione delle spese.

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, avverso la sentenza in epigrafe con cui la C.t.r. della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto dai citati contribuenti e così confermando la piena legittimità del provvedimento di irrogazione di sanzioni n.

T95CO400342-2013 efferente IRES ed altro 2007, 2008 e 2009.

2. In giudizio si è costituita l’Agenzia delle Entrate con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso.

3. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 27 settembre, per la quale i contribuenti ha nno depositato memoria di rinuncia al giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. per adesione alla definizione agevolata ex art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193.

Considerato che:

1. In data 27 febbraio 2019 , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria con allegati i documenti relativi alla intervenuta definizione agevolata della pretesa impositiva oggetto di lite a mente dell’art. 6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, a seguito della presentazione di istanza di condono in data 9/4/2017.

2. I documenti depositati provano sufficientemente il versamento della somma comunicata dall’Equitalia pari, per la contribuente [OSCURATO:PERSONA], ad € 1.855,41 e, per il c ontribuente [OSCURATO:PERSONA], ad € 3.178,98 per come si evince, da un lato, dalle comunicazioni dell’Equitalia delle somme dovute e, dall’altro, dalle prove documentali dell’avvenuto accredito.

3. Entrambi i contribuenti hanno formalizzato la rinuncia al ric orso ex art. 390 cod. proc. civ. e hanno notificato tale atto, unitamente agli allegati, all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura dello Stato, via dei Portoghesi, n. 12, con raccomandata ricevuta in data 8 marzo 2019.

4. Per tanto può procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ., essendo intervenuta definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016, con richiesta di compensazione delle spese di lite.

P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio.

Comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23150/15R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difes i, anche in via disgiuntiva tra loro, dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 34. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. Lombardia , n. 692/2015, depositata in data 27 febbraio 2015. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare estinto il processo per rinuncia a seguito di definizione Sanzioni IRES – ALTRO 2007 2009 agevolata della controversia ex art.6 del D.L. 22/10/2016, n. 193 , con compensazione delle spese. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, avverso la sentenza in epigrafe con cui la C.t.r. della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto dai citati contribuenti e così confermando la piena legittimità del provvedimento di irrogazione di sanzioni n. T95CO400342-2013 efferente IRES ed altro 2007, 2008 e 2009. 2. In giudizio si è costituita l’Agenzia delle Entrate con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso. 3. La causa è stata discussa nella pubblica udienza del 27 settembre, per la quale i contribuenti ha nno depositato memoria di rinuncia al giudizio ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. per adesione alla definizione agevolata ex art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193. Considerato che: 1. In data 27 febbraio 2019 , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria con allegati i documenti relativi alla intervenuta definizione agevolata della pretesa impositiva oggetto di lite a mente dell’art. 6 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 193, a seguito della presentazione di istanza di condono in data 9/4/2017. 2. I documenti depositati provano sufficientemente il versamento della somma comunicata dall’Equitalia pari, per la contribuente [OSCURATO:PERSONA], ad € 1.855,41 e, per il c ontribuente [OSCURATO:PERSONA], ad € 3.178,98 per come si evince, da un lato, dalle comunicazioni dell’Equitalia delle somme dovute e, dall’altro, dalle prove documentali dell’avvenuto accredito. 3. Entrambi i contribuenti hanno formalizzato la rinuncia al ric orso ex art. 390 cod. proc. civ. e hanno notificato tale atto, unitamente agli allegati, all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura dello Stato, via dei Portoghesi, n. 12, con raccomandata ricevuta in data 8 marzo 2019. 4. Per tanto può procedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ., essendo intervenuta definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016, con richiesta di compensazione delle spese di lite. P. Q. M. Dichiara estinto il giudizio. Comp
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