CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 02577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: • RANDONCIC Hasan nato nella ex Jugoslavia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 14/04/2022 del Gip del Tribunale di Bologna, visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Bologna emessa il 14/04/2022 applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione al reato di tentata estorsione e atti persecutori ex art. 612 bis cod. pen. Ha eccepito il ricorrente l'erroneità del trattamento sanzionatorio, per l'ingiustificato aumento per la continuazione tra i due capi e la contenuta riduzione per il tentativo. 2. Ai sensi dell'art. 448 - bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame) le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è compreso, quanto al trattamento sanzionatorio, l'illegalità della pena, situazione estranea al motivo di ricorso (la pena è stata infatti concordata e deve considerarsi legale, con Oei riferimento sia all'aumento per la continuazione che alla diminuzione per il tentativo, determinati nel rispetto dei parametri di legge). 3. Per tale profilo il ricorso è dunque inammissibile. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]