CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 07391/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 28/09/2021, la Corte di appello di Firenze, per quanto è qui di interesse, ha confermato la sentenza del 20/10/2015 con la quale il Tribunale di Firenze aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale socio amministratore di [OSCURATO:PERSONA] e figlio s.n.c. dichiarata fallita i 05/06/2013, dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di circa euro 988 mila (capo a), bancarotta semplice documentale (capo b) e bancarotta semplice per mancata richiesta di dichiarazione del fallimento (capo c) e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta, lo aveva condannato alla pena principale di anni 3 di reclusione e alle pene accessorie fallimentari per la durata di anni 10. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in relazione al capo c) dell'imputazione, in quanto la Corte di appello non ha motivato sulla colpa grave nel ritardo nel chiedere il fallimento. 2.2. Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo delle contestate condotte distrattive, in quanto, per il deficit intellettivo e professionale in capo al ricorrente, non può ritenersi alcuna consapevolezza e volontà di operare una distrazione del patrimonio societario, anche perché, come affermato dal curatore, gli amministratori non erano capaci di distinguere il proprio patrimonio da quello della società, né erano consapevoli e volevano determinare un pericolo di danno per i creditori. 2.3. Il terzo motivo denuncia l'intervenuta prescrizione, prima della sentenza di appello, dei reati di cui ai capi b) e c). 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato.2. Muovendo, in ordine di priorità logico-giuridica dal terzo motivo, esso è fondato. Premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), nel caso di specie la fattispecie estintiva del reato per prescrizione per i due reati di bancarotta semplice si è perfezionata, considerate le sospensioni, il 03/02/2021, prima della deliberazione della sentenza di appello, sicché, in relazione a tali reati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, restando assorbito il primo motivo. 3. Il secondo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata ha escluso l'invocata riqualificazione del fatto in termini di bancarotta preferenziale, rilevando che l'imputato (così come il coimputato medio tempore deceduto) non ha offerto alcun elemento a sostegno della tesi difensiva, laddove il curatore, ha riscontrato l'esistenza di ben 33 posizioni creditorie della fallita che risultavano superate attraverso pagamenti effettuati agli imputati, che non conferirono alla società le somme incamerate. Osserva ancora il giudice di appello che l'imputato ha dimostrato in tal modo di essere pienamente consapevole dell'illiceità delle condotte tenute, avendo utilizzato le somme percepite dalla società per scopi diversi da quelli propri della gestione sociale. Il ricorso, largamente versato in fatto nella deduzione circa l'evocato deficit intellettivo e professionale del ricorrente, articola censure reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 4. L'intervenuta prescrizione delle due fattispecie di bancarotta semplice si riflette sul trattamento sanzionatorio, in quanto, venuta meno l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta (che la sentenza di primo grado aveva correlato alla pluralità delle imputazioni), dovrà essere determinata l'incidenza delle circostanze attenuanti generiche sulla pena irrogata per il reato di bancarotta fraudolenta, così come sulla durata delle pene accessorie fallimentari. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di bancarotta semplice di cui ai capi b) e c), perché estinti per prescrizione, e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai capi di bancarotta semplice, sub b) e c), perché i reati sono estinti per prescrizione e, quanto al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze