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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 03725/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2804-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MERCURIO s.c. a r.l. in l.c.a.; -intimata - avverso la sentenza n. 7593/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 02804 sez.

M1 -ud. 01-12-2022 -2- Rilevato che:

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 15 maggio 2019, dichiaravalo stato di insolvenza di Mercurio soc. coop. a r.l.

2. La Corte d’appello di Roma respingeva il reclamo avverso tale statuizione presentato da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di Mercurio soc. coop. a r.l., ai sensi del combinato disposto degli artt. 202, comma 2, 195, comma 5, e 18 l. fall..

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata il 17 novembre 2021, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità appena indicate, prospettando due motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in l.c.a. non ha svolto difese.

Considerato che:

4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso.

Infatti, all’interno tanto del ricorso (pag. 4), quanto della procura alle liti, è stato indicato che la sentenza impugnata fu comunicata in data 17 novembre 2021, dunque contestualmente alla sua pubblicazione.

D’altra parte, tale comunicazione avvenne di certo in epoca anteriore al 20 novembre 2021, data in cui venne rilasciata la procura speciale in virtù della quale è stato proposto il ricorso in esame.

Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte la comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l. fall.: il meccanismo previsto dall’art. 18 citato, infatti, ha a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale Ric. 2022 n. 02804 sez.

M1 -ud. 01-12-2022 -3- assicura al pari della notificazione (v.

Cass. 23575/2017; nello stesso senso Cass. 27872/2018, Cass. 27685/2018).

Ne discende l’inammissibilità dell’impugnazione, atteso che il ricorso avverso la sentenza di rigetto del reclamo è stato notificato soltanto in data 17 gennaio 2022, quando oramai era ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 18, comma 14, l. fall. per proporre ricorso per cassazione.

5. La mancata costituzione in questa sede della procedura concorsuale intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorsoinammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2804-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MERCURIO s.c. a r.l. in l.c.a.; -intimata - avverso la sentenza n. 7593/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/12/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 02804 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -2- Rilevato che: 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 15 maggio 2019, dichiaravalo stato di insolvenza di Mercurio soc. coop. a r.l. 2. La Corte d’appello di Roma respingeva il reclamo avverso tale statuizione presentato da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di Mercurio soc. coop. a r.l., ai sensi del combinato disposto degli artt. 202, comma 2, 195, comma 5, e 18 l. fall.. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata il 17 novembre 2021, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità appena indicate, prospettando due motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. in l.c.a. non ha svolto difese. Considerato che: 4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità del ricorso. Infatti, all’interno tanto del ricorso (pag. 4), quanto della procura alle liti, è stato indicato che la sentenza impugnata fu comunicata in data 17 novembre 2021, dunque contestualmente alla sua pubblicazione. D’altra parte, tale comunicazione avvenne di certo in epoca anteriore al 20 novembre 2021, data in cui venne rilasciata la procura speciale in virtù della quale è stato proposto il ricorso in esame. Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte la comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l. fall.: il meccanismo previsto dall’art. 18 citato, infatti, ha a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale Ric. 2022 n. 02804 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -3- assicura al pari della notificazione (v. Cass. 23575/2017; nello stesso senso Cass. 27872/2018, Cass. 27685/2018). Ne discende l’inammissibilità dell’impugnazione, atteso che il ricorso avverso la sentenza di rigetto del reclamo è stato notificato soltanto in data 17 gennaio 2022, quando oramai era ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dall’art. 18, comma 14, l. fall. per proporre ricorso per cassazione. 5. La mancata costituzione in questa sede della procedura concorsuale intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a
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