CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 16854/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sufficienti ai fini del diniego del più ampio beneficio i numerosi carichi pendenti e l'assenza di documentata prospettiva risocializzante, pur in difetto della relazione dei competenti servizi sociali, in atti non depositata, ed ha, invece, ammesso il ricorrente alla più restrittiva misura della detenzione domiciliare, reputata sufficiente al contenimento della tendenza delinquenziale dell'istante. Ritenuto che le censure difensive, facenti leva sulla grave carenza istruttoria conseguente alla mancata acquisizione della relazione dell'UEPE e degli esiti sull'accertamento della personalità del reo, non si confrontano con l'argomento dirimente relativo alla mancata allegazione di una effettiva e significativa progettualità risocializzante, risultando così prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Rilevato che il ricorso è sottoscritto personalmente da Simoncelli, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. Pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); che il ricorso è dunque inammissibile; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]