CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12250/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 9581-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - fiCOITente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di ex socio della CO.ME.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 4725/17/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della CTP di Viterbo, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di mancata esposizione di sopravvenienze attive; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa motivazione ex art 132 c.p.c. e art. 36, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, per omissione di pronuncia sull'antieconomicità della gestione societaria, laddove la CTR si è concentrata sul giudicato in ordine alla regolarità del contratto di superficie temporanea, rispetto a quello dell'accessione (con indennizzo tassabile) prospettata dall'Ufficio; che il motivo è autosufficiente ed esaustivo, riportando i passi degli atti pregressi ove la censura di antieconomicità era stata prospetta e coltivata (cfr. Cass. V, n. 16147/2017 e n. 8425/2020); che, non di meno, non si concreta il vizio di omissione di pronuncia, ove il giudice di merito ponga a base della propria decisione argomenti Ric. 2020 n. 09581 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- incompatibili con quelli proposti da una parte, in questo modo rigettandoli implicitamente; che, infatti, secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, n. 5583/2011); che il primo motivo è infondato e vb,disatteso; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972, degli articoli 936, 953, 2697, 2727, 2728, 2729, dell'art. 2909 c.c., nonché degli articoli 41 e 88 d.P.R. n. 917/1986, nella sostanza lamentando aver la CTR posto a base della propria pronuncia la sentenza CTR Lazio n. 383/38/10, passata in giudicato nel affermare che la società ha realizzato l'impianto, ne ha sostenuto i costi, ne ha fruito in quanto essenziale alla propria attività istituzionale, oltre che al proprio oggetto sociale; che, per contro, in questa sede non si controverte sui costi e loro inerenza, bensì sulla successiva rinuncia della società in favore di un socio di un impianto da essa stessa costruito, del valore di oltre un Ric. 2020 n. 09581 sez. MT - ud. 23-02-2022 -3- milione e mezzo di euro e con una vita operativa di ancora trent'anni: su tale profilo si fonda la ripresa a tassazione, con presunzione di maggior ricchezza non esposta dal contribuente — persona fisica; che alla presunzione di legge fatta valere dell'Ufficio non sono state opposte dal contribuente, né emerse in sentenza qui in scrutinio, circostanze atte a superarne le conseguenze; che ricorre, quindi, il lamentato vizio di violazione di legge circa il riparto dell'onere probatorio; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 11 23 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] NAPOLITANO é., d