Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04846/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 494, c.p., in rubrica ascrittogli, affermata la responsabilità penale dell'imputato, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Balboni, lamentando violazione di legge, con riferimento all'art. 603, co. 3 bis, c.p.p., e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha omesso di considerare che il giudice di primo grado ha fondato la pronuncia assolutoria in primis sulla considerazione che non era stato accertato con sicurezza che fosse stato effettivamente proprio il Balboni a presentarsi alla [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società "CE Production", sotto le mentite spoglie di agente della società "[OSCURATO:PERSONA]", sicché per potere riformare la sentenza assolutoria la corte territoriale, ai sensi del disposto dell'art. 603, co. 3 bis, c.p.p., avrebbe dovuto escutere la suddetta Esposito, mai sentita nel corso dell'intero procedimento, come chiesto, del resto, dagli stessi appellanti pubblico ministero e parte civile.

2.1. Con requisitoria scritta del 14.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile.

2.2. Con conclusioni scritte pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della costituita parte civile, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla suddetta parte civile, come da nota allegata.

3. Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.

4. Va preliminarmente rilevato che, a prescindere dalla indicazione della disposizione del codice di rito di cui assume l'intervenuta violazione, il ricorrente deduce un difetto di motivazione della sentenza pronunciata dalla corte territoriale, che, nel ribaltare l'epilogo decisorio del giudizio di primo grado, non ha risolto affatto il thema decidendum, rappresentato dalla identificazione nel Balboni dell'autore del reato contestato.

Chiarito, dunque, nei suoi esatti termini il perimetro della doglianza, evidente appare la violazione da parte della corte territoriale del consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso dal Collegio, secondo cui in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (cfr. Cass., Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056).

Appare opportuno, peraltro, evidenziare come in tale motivazione la Corte abbia precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, c.p.p., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado.

Orbene, nel caso in esame difetta nella motivazione della sentenza oggetto di ricorso proprio una forza persuasiva superiore rispetto alla sentenza con cui il giudice di primo grado ha fondato la decisione di assolvere il Balboni dal reato ex art. 494, c.p. - contestatogli per avere indotto in errore, [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società "CE Production", alla quale aveva proposto la conclusione di un contratto di sponsorizzazione, presentandosi sotto le mentite spoglie di agente della società "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA] - (anche) sul presupposto che all'esito del dibattimento "non è stato provato al di là di ogni ragionevole dubbio che a trattare con l'[OSCURATO:PERSONA] (mai sentita in fase di indagine) sia stato proprio l'odierno imputato, spacciato per agente della società "[OSCURATO:PERSONA]" (cfr. p. 3 della sentenza di primo grado).

Sul punto la corte territoriale, senza confutare adeguatamente il giudizio operato dal giudice di primo grado, si limita a sostenere, con motivazione invero meramente assertiva, come risulti "in modo chiaro dal costituto testimoniale che il Balboni ha sottoscritto con la Esposito un precontratto affermando falsamente di essere un rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA]", utilizzando tutti i dati identificativi di tale azienda" (cfr.

P 5) Non va taciuto, inoltre, che nel percorso argomentativo seguito dal giudice di appello, la conclusione ora indicata veniva supportata da un riferimento, del pari generico, al contenuto ("il costituto testimoniale") della deposizione resa innanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dalla Simonetti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenuta sufficiente a fondare "il giudizio di colpevolezza dell'imputato, in assenza di significativi elementi probatori di segno contrario" (cfr. p. 5).

Altrettando evidente, pertanto, appare la violazione del disposto dell'art. 603, co. 3 bis, c.p.p., in quanto, come affermato da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, il giudice che reputi decisive le prove dichiarative indicate nell'impugnazione - alla stregua di puntuali ragioni in fatto ed in diritto - come meritevoli di diversa valutazione in funzione della condanna dell'imputato è tenuto a disporne la riassunzione, in forza dei poteri officiosi riconosciutigli dall'art. 603, comma 3, c.p.p., l'esercizio dei quali prescinde da una corrispondente richiesta in tal senso avanzata dalla parte interessata, trovando fondamento nell'assoluta necessità probatoria implicita nell'impossibilità di un ribaltamento dell'esito del giudizio di primo grado se non a seguito di rinnovazione delle prove dichiarative che in quel giudizio avevano determinato, o contribuito a determinare, l'assoluzione dell'imputato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 13725 del 07/11/2019, Rv. 278972), che nel caso in esame sono rappresentate dalle dichiarazioni della Simonetti, valutate implicitamente dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di contenuto tale da non sciogliere il dubbio sulla identificazione di chi trasse in errore l'Esposito.

Principi, quelli ora sinteticamente ribaditi, che trovano applicazione anche con riferimento alla riforma agli effetti civili della sentenza assolutoria di primo grado (cfr. Cass., Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228).

Nulla è dovuto, infine, in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], non risultando soccombente l'imputato in questo grado di giudizio.

5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla corte di appello di Perugia per nuovo esame sul punto, da condurre alla luce dei principi di diritto in precedenza indicati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma il 5.11.2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona, in riforma della sentenza con cui il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 494, c.p., in rubrica ascrittogli, affermata la responsabilità penale dell'imputato, lo condannava alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Balboni, lamentando violazione di legge, con riferimento all'art. 603, co. 3 bis, c.p.p., e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha omesso di considerare che il giudice di primo grado ha fondato la pronuncia assolutoria in primis sulla considerazione che non era stato accertato con sicurezza che fosse stato effettivamente proprio il Balboni a presentarsi alla [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società "CE Production", sotto le mentite spoglie di agente della società "[OSCURATO:PERSONA]", sicché per potere riformare la sentenza assolutoria la corte territoriale, ai sensi del disposto dell'art. 603, co. 3 bis, c.p.p., avrebbe dovuto escutere la suddetta Esposito, mai sentita nel corso dell'intero procedimento, come chiesto, del resto, dagli stessi appellanti pubblico ministero e parte civile. 2.1. Con requisitoria scritta del 14.10.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2.2. Con conclusioni scritte pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della costituita parte civile, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalla suddetta parte civile, come da nota allegata. 3. Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni. 4. Va preliminarmente rilevato che, a prescindere dalla indicazione della disposizione del codice di rito di cui assume l'intervenuta violazione, il ricorrente deduce un difetto di motivazione della sentenza pronunciata dalla corte territoriale, che, nel ribaltare l'epilogo decisorio del giudizio di primo grado, non ha risolto affatto il thema decidendum, rappresentato dalla identificazione nel Balboni dell'autore del reato contestato. Chiarito, dunque, nei suoi esatti termini il perimetro della doglianza, evidente appare la violazione da parte della corte territoriale del consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso dal Collegio, secondo cui in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (cfr. Cass., Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056). Appare opportuno, peraltro, evidenziare come in tale motivazione la Corte abbia precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, c.p.p., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado. Orbene, nel caso in esame difetta nella motivazione della sentenza oggetto di ricorso proprio una forza persuasiva superiore rispetto alla sentenza con cui il giudice di primo grado ha fondato la decisione di assolvere il Balboni dal reato ex art. 494, c.p. - contestatogli per avere indotto in errore, [OSCURATO:PERSONA], dipendente della società "CE Production", alla quale aveva proposto la conclusione di un contratto di sponsorizzazione, presentandosi sotto le mentite spoglie di agente della società "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA] - (anche) sul presupposto che all'esito del dibattimento "non è stato provato al di là di ogni ragionevole dubbio che a trattare con l'[OSCURATO:PERSONA] (mai sentita in fase di indagine) sia stato proprio l'odierno imputato, spacciato per agente della società "[OSCURATO:PERSONA]" (cfr. p. 3 della sentenza di primo grado). Sul punto la corte territoriale, senza confutare adeguatamente il giudizio operato dal giudice di primo grado, si limita a sostenere, con motivazione invero meramente assertiva, come risulti "in modo chiaro dal costituto testimoniale che il Balboni ha sottoscritto con la Esposito un precontratto affermando falsamente di essere un rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA]", utilizzando tutti i dati identificativi di tale azienda" (cfr. P 5) Non va taciuto, inoltre, che nel percorso argomentativo seguito dal giudice di appello, la conclusione ora indicata veniva supportata da un riferimento, del pari generico, al contenuto ("il costituto testimoniale") della deposizione resa innanzi al tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dalla Simonetti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenuta sufficiente a fondare "il giudizio di colpevolezza dell'imputato, in assenza di significativi elementi probatori di segno contrario" (cfr. p. 5). Altrettando evidente, pertanto, appare la violazione del disposto dell'art. 603, co. 3 bis, c.p.p., in quanto, come affermato da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, il giudice che reputi decisive le prove dichiarative indicate nell'impugnazione - alla stregua di puntuali ragioni in fatto ed in diritto - come meritevoli di diversa valutazione in funzione della condanna dell'imputato è tenuto a disporne la riassunzione, in forza dei poteri officiosi riconosciutigli dall'art. 603, comma 3, c.p.p., l'esercizio dei quali prescinde da una corrispondente richiesta in tal senso avanzata dalla parte interessata, trovando fondamento nell'assoluta necessità probatoria implicita nell'impossibilità di un ribaltamento dell'esito del giudizio di primo grado se non a seguito di rinnovazione delle prove dichiarative che in quel giudizio avevano determinato, o contribuito a determinare, l'assoluzione dell'imputato (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 13725 del 07/11/2019, Rv. 278972), che nel caso in esame sono rappresentate dalle dichiarazioni della Simonetti, valutate implicitamente dal tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di contenuto tale da non sciogliere il dubbio sulla identificazione di chi trasse in errore l'Esposito. Principi, quelli ora sinteticamente ribaditi, che trovano applicazione anche con riferimento alla riforma agli effetti civili della sentenza assolutoria di primo grado (cfr. Cass., Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228). Nulla è dovuto, infine, in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], non risultando soccombente l'imputato in questo grado di giudizio. 5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio alla corte di appello di Perugia per nuovo esame sul punto, da condurre alla luce dei principi di diritto in precedenza indicati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma il 5.11.2021. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04846/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris