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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 18064/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 18 ottobre 2021, con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 81, 110, 112 n. 4 cod. pen., 73 e 80, lett. a) e b), D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 41).

1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del Marcenò aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata, ovvero in subordine la sua riforma con applicazione di una misura meno afflittiva, ritenendo, in primo luogo, inconferente l'avanzata istanza di applicazione, rispetto al caso di specie, dell'ipotesi prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., e cioè della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare al momento di esecuzione di una precedente ordinanza, applicativa di identica misura custodiale per lo stesso titolo di reato, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 31 agosto 2020.

Il Tribunale del riesame ha, in particolare, rigettato la superiore istanza rilevando: la genericità della sua formulazione; la carenza di allegazione dell'ordinanza applicativa della prima misura cautelare, ritenuta indispensabile ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.; la mancata formulazione dell'eccezione di decadenza della seconda misura.

E' stata, quindi, riconosciuta l'infondatezza della seconda eccezione dedotta dal Marcenò, riguardante la tardiva iscrizione nel registro degli indagati dei fatti ascrittigli, in quanto asseritamente integrati in data 25-26 giugno 2018 ed invece iscritti solo il successivo 13 maggio 2019, in quanto ritenuta palesemente irrilevante, considerato che la tardiva iscrizione della notitia criminis non determinerebbe l'invalidità o l'inutilizzabilità di alcun atto di indagine espletato prima di tale iscrizione.

Con riferimento al merito, quindi, il Tribunale del riesame ha esplicato come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretatasi in captazioni ambientali, servizi di osservazione, pedinarnento e controllo, estrapolazione di immagini di telecamere, dalle quali era emerso il coinvolgimento di numerosi soggetti svolgenti, in un ben organizzato sodalizio criminoso, un illecito traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti nel quartiere "Sperone" di Palermo.

I dialoghi captati avevano, in particolare, consentito di accertare come [OSCURATO:PERSONA], figura di riferimento e vertice della struttura associativa, si fosse costantemente rifornito di sostanza stupefacente del tipo cocaina, necessaria per lo svolgimento degli illeciti traffici del sodalizio, dal [OSCURATO:PERSONA], verso cui è stato anche creditore di cospicue somme di denaro.

La sussistenza di un elevatissimo pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie di quelli per cui si procede ha, quindi, indotto il giudice del riesame a ritenere unicamente adeguata l'applicazione della misura più afflittiva.

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo tre motivi di doglianza.

Con il primo è stata eccepita contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

Ritiene il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe rigettato l'istanza di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare adottando una motivazione apparente, fondata su un ragionamento erroneo, avulso dai proposti motivi di gravame ed effettuato seguendo un percorso logico fittizio. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe adeguatamente argomentato dinanzi al giudice del riesame di essere stato raggiunto, prima di quella per cui è giudizio, da una precedente ordinanza, applicativa di identica misura custodiale per fatti inerenti allo stesso titolo di reato, depositata dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 24 giugno 2021, nell'ambito del procedimento R.G.N.R. 4726/2017, facente parte dello stesso fascicolo trasmesso dalla Procura della Repubblica al Tribunale del riesame.

Quest'ultimo, quindi, avrebbe palesemente errato nel ritenere che: la difesa non avesse allegato l'ordinanza applicativa della prima misura cautelare, di rilievo ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.; tale ordinanza fosse stata emessa in data 31 agosto 2020 (e non già il successivo 24 giugno 2021); il Marcenò non avesse neanche formulato eccezione di decadenza della misura cautelare gravata, non essendo questa la conseguenza derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. - invece rappresentata dall'effettuazione di un diverso computo dei termini custodiali al tempo di esecuzione della prima ordinanza -.

Con il secondo motivo di ricorso il Marcenò ha dedotto il vizio di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 335 cod. proc. pen., oltre a contraddittorietà della motivazione.A dire del ricorrente, sarebbe contraddittoria la motivazione con cui il Tribunale del riesame ha rigettato l'eccezione di tardività dell'iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati, in particolare perché incapace di esplicare le ragioni per cui la stessa sia stata ritenuta infondata.

Si tratterebbe, invece, di un atto immediato, da effettuarsi senza margini di discrezionalità e da cui deriverebbero importanti conseguenze a tutela dell'indagato.

Con l'ultima censura il ricorrente ha lamentato inosservanza o erronea applicazione degli artt. 292 e 309 cod. proc. pen., e motivazione apparente.

Lamenta il Marcenò che il Tribunale del riesame avrebbe desunto la ricorrenza di un pregiudicato quadro indiziario a suo carico, nonché della ricorrenza delle esigenze cautelari, solo attraverso una motivazione per relationem, priva di valutazioni autonome, realizzata utilizzando formule stereotipate e di integrale richiamo alle argomentazioni espresse dal G.I.P. nell'ordinanza genetica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. In primo luogo priva di ogni fondamento è l'introduttiva doglianza, con cui il Marcenò ha lamentato la modalità, asseritamente apparente ed erronea, con cui il Tribunale del riesame avrebbe rigettato la sua istanza di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Per come in precedenza osservato, il ricorrente ha eccepito di aver adeguatamente evidenziato al giudice del riesame di essere stato sottoposto ad una precedente ordinanza applicativa di misura custodiale, per fatti inerenti al medesimo titolo di reato, depositata dal G.I.P. del Tribunale di Palermo il 24 giugno 2021, nell'ambito del procedimento R.G.N.R. 4726/2017, facente parte dello stesso fascicolo trasmesso dalla Procura della Repubblica al Tribunale del riesame.

Orbene, a fronte dell'indicata prospettazione, il Collegio rileva come, in termini del tutto opposti, risulti indicato in modo espresso nel verbale di udienza in camera di consiglio del 24 novembre 2021 che «il difensore in via preliminare rileva l'applicabilità del comma 3 dell'art. 294 cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza in atti del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Gip Tribunale di Palermo».

A meno che non si voglia ritenere che tale dicitura posta a verbale si palesi del tutto erronea o, addirittura, falsa - circostanza, invero, non contestata né supportata da riscontro alcuno - risulta del tutto coerente e logica, allora, la motivazione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto di non poter accogliere l'invocata richiesta di riconoscimento dell'ipotesi ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Ed infatti, rispetto all'ordinanza del 31 agosto 2020 - e non già ad altra asseritamente avente data del 24 giugno 2021 - risultano consequenziali e logiche le considerazioni in proposito rese nell'ordinanza impugnata, per la quale l'istanza di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare risulterebbe, nel caso di specie, fondata su un'eccezione manifestamente generica e senza il supporto dell'allegazione del provvedimento applicativo di tale misura custodiale, invece indispensabile per consentire al giudice di verificare il rispetto dei presupposti applicativi dell'istituto ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., conformemente ai dettami esegetici espressi da questa Corte di legittimità.

3. Manifestamente infondata è anche la seconda censura, avente ad oggetto la ritenuta contraddittorietà della motivazione mediante cui il Tribunale del riesame è pervenuto al rigetto dell'eccezione di tardività dell'iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati.

In maniera antitetica rispetto a quanto opinato dal ricorrente, infatti, il provvedimento impugnato ha dato adeguatamente atto, con argomentazione logica e coerente, nonché avulsa dai vizi di legittimità dedotti, delle ragioni per cui la sollevata eccezione risulti priva di rilevanza alcuna, in ossequio ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale la tardiva annotazione della notitia criminis nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. non è tale da determinare conseguenze in termini di validità e di utilizzabilità degli atti di indagine compiuti fino a quel momento.

D'altro canto, questa Corte ha già avuto modo di osservare, in maniera troncante, come l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientri nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero e sia sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità d'ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del P.M. negligente (Sez. 5, n. 22340 del 08/04/2008, Bruno, Rv. 240491-01).

4. Palesemente privo di ogni fondamento, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso, con cui il Marcenò ha eccepito, in maniera generica ed apodittica, la mera natura per relationem della motivazione con cui il Tribunale del riesame ha affermato la sussistenza dei gravi indizia di colpevolezza e delle esigenze cautelari.Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, il giudice del riesame ha in modo pieno esplicato - alla stregua di quanto direttamente evincibile dal mero esame del provvedimento impugnato -, ricorrendo ad una motivazione autonoma e niente affatto ripetitiva dei passaggi argomentativi propri dell'ordinanza genetica, le ragioni per cui ha affermato di ritenere indiziariamente comprovata la ricorrenza del fumus del reato a lui ascritto, oltre che delle esigenze di cautela.

Ed infatti, l'impugnato provvedimento ha fornito, con motivazione del tutto logica e congrua, una dettagliata indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare di talune captazioni ambientali - i cui dialoghi sono stati diffusamente riportati in seno all'ordinanza -, da cui è stato possibile desumere, secondo una chiave di lettura non solo non manifestamente illogica né c:ontraddittoria, ma anche altamente razionale e convincente, l'inequivoco indiziario svolgimento da parte del Marcenò del ruolo di fornitore, affidabile e cosl:ante, di sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA], figura di riferimento e vertice della struttura associativa, perfino maturando nei suoi confronti crediti di notevole importo economico.

Parimenti logica e congrua, poi, è la parte motivazionale con cui il giudice del riesame ha affermato la ricorrenza delle esigenze cautelari, osservando come lo stabile inserimento dell'indagato - peraltro gravato da un precedente specifico - nel mercato della droga renda concreto e attuale il pericolo di recidiva, tanto da far ritenere proporzionata e adeguata la misura custodiate applicata da parte del G.I.P., in quanto unica idonea a limitare, in maniera significativa, i movimenti e le opportunità di relazione del prevenuto, favorendone l'interruzione dei contatti con i soggetti orbitanti nel settore dell'illecito traffico di sostanze stupefacenti.

5. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 novembre 2021 il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 18 ottobre 2021, con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 81, 110, 112 n. 4 cod. pen., 73 e 80, lett. a) e b), D.P.R. n. 309 del 1990 (capo 41). 1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del Marcenò aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata, ovvero in subordine la sua riforma con applicazione di una misura meno afflittiva, ritenendo, in primo luogo, inconferente l'avanzata istanza di applicazione, rispetto al caso di specie, dell'ipotesi prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., e cioè della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare al momento di esecuzione di una precedente ordinanza, applicativa di identica misura custodiale per lo stesso titolo di reato, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 31 agosto 2020. Il Tribunale del riesame ha, in particolare, rigettato la superiore istanza rilevando: la genericità della sua formulazione; la carenza di allegazione dell'ordinanza applicativa della prima misura cautelare, ritenuta indispensabile ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.; la mancata formulazione dell'eccezione di decadenza della seconda misura. E' stata, quindi, riconosciuta l'infondatezza della seconda eccezione dedotta dal Marcenò, riguardante la tardiva iscrizione nel registro degli indagati dei fatti ascrittigli, in quanto asseritamente integrati in data 25-26 giugno 2018 ed invece iscritti solo il successivo 13 maggio 2019, in quanto ritenuta palesemente irrilevante, considerato che la tardiva iscrizione della notitia criminis non determinerebbe l'invalidità o l'inutilizzabilità di alcun atto di indagine espletato prima di tale iscrizione. Con riferimento al merito, quindi, il Tribunale del riesame ha esplicato come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretatasi in captazioni ambientali, servizi di osservazione, pedinarnento e controllo, estrapolazione di immagini di telecamere, dalle quali era emerso il coinvolgimento di numerosi soggetti svolgenti, in un ben organizzato sodalizio criminoso, un illecito traffico di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti nel quartiere "Sperone" di Palermo. I dialoghi captati avevano, in particolare, consentito di accertare come [OSCURATO:PERSONA], figura di riferimento e vertice della struttura associativa, si fosse costantemente rifornito di sostanza stupefacente del tipo cocaina, necessaria per lo svolgimento degli illeciti traffici del sodalizio, dal [OSCURATO:PERSONA], verso cui è stato anche creditore di cospicue somme di denaro. La sussistenza di un elevatissimo pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie di quelli per cui si procede ha, quindi, indotto il giudice del riesame a ritenere unicamente adeguata l'applicazione della misura più afflittiva. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo tre motivi di doglianza. Con il primo è stata eccepita contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Ritiene il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe rigettato l'istanza di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare adottando una motivazione apparente, fondata su un ragionamento erroneo, avulso dai proposti motivi di gravame ed effettuato seguendo un percorso logico fittizio. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe adeguatamente argomentato dinanzi al giudice del riesame di essere stato raggiunto, prima di quella per cui è giudizio, da una precedente ordinanza, applicativa di identica misura custodiale per fatti inerenti allo stesso titolo di reato, depositata dal G.I.P. del Tribunale di Palermo in data 24 giugno 2021, nell'ambito del procedimento R.G.N.R. 4726/2017, facente parte dello stesso fascicolo trasmesso dalla Procura della Repubblica al Tribunale del riesame. Quest'ultimo, quindi, avrebbe palesemente errato nel ritenere che: la difesa non avesse allegato l'ordinanza applicativa della prima misura cautelare, di rilievo ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.; tale ordinanza fosse stata emessa in data 31 agosto 2020 (e non già il successivo 24 giugno 2021); il Marcenò non avesse neanche formulato eccezione di decadenza della misura cautelare gravata, non essendo questa la conseguenza derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. - invece rappresentata dall'effettuazione di un diverso computo dei termini custodiali al tempo di esecuzione della prima ordinanza -. Con il secondo motivo di ricorso il Marcenò ha dedotto il vizio di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 335 cod. proc. pen., oltre a contraddittorietà della motivazione.A dire del ricorrente, sarebbe contraddittoria la motivazione con cui il Tribunale del riesame ha rigettato l'eccezione di tardività dell'iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati, in particolare perché incapace di esplicare le ragioni per cui la stessa sia stata ritenuta infondata. Si tratterebbe, invece, di un atto immediato, da effettuarsi senza margini di discrezionalità e da cui deriverebbero importanti conseguenze a tutela dell'indagato. Con l'ultima censura il ricorrente ha lamentato inosservanza o erronea applicazione degli artt. 292 e 309 cod. proc. pen., e motivazione apparente. Lamenta il Marcenò che il Tribunale del riesame avrebbe desunto la ricorrenza di un pregiudicato quadro indiziario a suo carico, nonché della ricorrenza delle esigenze cautelari, solo attraverso una motivazione per relationem, priva di valutazioni autonome, realizzata utilizzando formule stereotipate e di integrale richiamo alle argomentazioni espresse dal G.I.P. nell'ordinanza genetica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo priva di ogni fondamento è l'introduttiva doglianza, con cui il Marcenò ha lamentato la modalità, asseritamente apparente ed erronea, con cui il Tribunale del riesame avrebbe rigettato la sua istanza di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare. Per come in precedenza osservato, il ricorrente ha eccepito di aver adeguatamente evidenziato al giudice del riesame di essere stato sottoposto ad una precedente ordinanza applicativa di misura custodiale, per fatti inerenti al medesimo titolo di reato, depositata dal G.I.P. del Tribunale di Palermo il 24 giugno 2021, nell'ambito del procedimento R.G.N.R. 4726/2017, facente parte dello stesso fascicolo trasmesso dalla Procura della Repubblica al Tribunale del riesame. Orbene, a fronte dell'indicata prospettazione, il Collegio rileva come, in termini del tutto opposti, risulti indicato in modo espresso nel verbale di udienza in camera di consiglio del 24 novembre 2021 che «il difensore in via preliminare rileva l'applicabilità del comma 3 dell'art. 294 cod. proc. pen. in relazione all'ordinanza in atti del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Gip Tribunale di Palermo». A meno che non si voglia ritenere che tale dicitura posta a verbale si palesi del tutto erronea o, addirittura, falsa - circostanza, invero, non contestata né supportata da riscontro alcuno - risulta del tutto coerente e logica, allora, la motivazione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto di non poter accogliere l'invocata richiesta di riconoscimento dell'ipotesi ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Ed infatti, rispetto all'ordinanza del 31 agosto 2020 - e non già ad altra asseritamente avente data del 24 giugno 2021 - risultano consequenziali e logiche le considerazioni in proposito rese nell'ordinanza impugnata, per la quale l'istanza di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare risulterebbe, nel caso di specie, fondata su un'eccezione manifestamente generica e senza il supporto dell'allegazione del provvedimento applicativo di tale misura custodiale, invece indispensabile per consentire al giudice di verificare il rispetto dei presupposti applicativi dell'istituto ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen., conformemente ai dettami esegetici espressi da questa Corte di legittimità. 3. Manifestamente infondata è anche la seconda censura, avente ad oggetto la ritenuta contraddittorietà della motivazione mediante cui il Tribunale del riesame è pervenuto al rigetto dell'eccezione di tardività dell'iscrizione della notizia di reato nel registro degli indagati. In maniera antitetica rispetto a quanto opinato dal ricorrente, infatti, il provvedimento impugnato ha dato adeguatamente atto, con argomentazione logica e coerente, nonché avulsa dai vizi di legittimità dedotti, delle ragioni per cui la sollevata eccezione risulti priva di rilevanza alcuna, in ossequio ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale la tardiva annotazione della notitia criminis nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. non è tale da determinare conseguenze in termini di validità e di utilizzabilità degli atti di indagine compiuti fino a quel momento. D'altro canto, questa Corte ha già avuto modo di osservare, in maniera troncante, come l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo nasce solo ove a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non di meri sospetti, rientri nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero e sia sottratto, in ordine all'"an" e al "quando", al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità d'ipotesi di responsabilità disciplinari o addirittura penali nei confronti del P.M. negligente (Sez. 5, n. 22340 del 08/04/2008, Bruno, Rv. 240491-01). 4. Palesemente privo di ogni fondamento, infine, è anche l'ultimo motivo di ricorso, con cui il Marcenò ha eccepito, in maniera generica ed apodittica, la mera natura per relationem della motivazione con cui il Tribunale del riesame ha affermato la sussistenza dei gravi indizia di colpevolezza e delle esigenze cautelari.Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, infatti, il giudice del riesame ha in modo pieno esplicato - alla stregua di quanto direttamente evincibile dal mero esame del provvedimento impugnato -, ricorrendo ad una motivazione autonoma e niente affatto ripetitiva dei passaggi argomentativi propri dell'ordinanza genetica, le ragioni per cui ha affermato di ritenere indiziariamente comprovata la ricorrenza del fumus del reato a lui ascritto, oltre che delle esigenze di cautela. Ed infatti, l'impugnato provvedimento ha fornito, con motivazione del tutto logica e congrua, una dettagliata indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare di talune captazioni ambientali - i cui dialoghi sono stati diffusamente riportati in seno all'ordinanza -, da cui è stato possibile desumere, secondo una chiave di lettura non solo non manifestamente illogica né c:ontraddittoria, ma anche altamente razionale e convincente, l'inequivoco indiziario svolgimento da parte del Marcenò del ruolo di fornitore, affidabile e cosl:ante, di sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA], figura di riferimento e vertice della struttura associativa, perfino maturando nei suoi confronti crediti di notevole importo economico. Parimenti logica e congrua, poi, è la parte motivazionale con cui il giudice del riesame ha affermato la ricorrenza delle esigenze cautelari, osservando come lo stabile inserimento dell'indagato - peraltro gravato da un precedente specifico - nel mercato della droga renda concreto e attuale il pericolo di recidiva, tanto da far ritenere proporzionata e adeguata la misura custodiate applicata da parte del G.I.P., in quanto unica idonea a limitare, in maniera significativa, i movimenti e le opportunità di relazione del prevenuto, favorendone l'interruzione dei contatti con i soggetti orbitanti nel settore dell'illecito traffico di sostanze stupefacenti. 5. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così
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