CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 12395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' FILIPPO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso formulato dal ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, circa la genuinità e la credibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato di violenza privata). 2. Considerato, altresì, che il suddetto motivo, volto a denunciare violazione del parametro valutativo previsto dall'art. 192 cod. proc. pen., è anche inammissibile perchè formulato secondo schemi di censura non consentiti in sede di legittimità, in quanto si risolvono in mere doglianze in punto di fatto (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6„ n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482): il ricorrente, in sintesi, vuole sostenere la maggior credibilità della ricostruzione dei fatti da lui operata in chiave difensiva, a dispetto delle dichiarazioni della vittima. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]