CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 19536/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ope legis in Roma, presso la Corte di Cassazione, giusta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144 presso la sede dell’Istituto, giusta procura in atti; controricorrente nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONErappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, giusta procura in atti; controricorrente e INPS Istituto della Previdenza socialerappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 29, giusta procura in atti; resistente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n.302-2021 della Corte d’App ello di Genova , depositata il 12.01.2022 , numero RG 192-2021; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente,che ha aderito alla definizione agevolata e che non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio,e comunicazione della stessa alle controparti; P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.Spese compensate. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 5 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA] RAIMONDI