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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 1975

Cassazione n. 17686/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 25 marzo 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro milleduecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione di due involucri di cellophane contenenti complessivi gr. 6,8 di cannabis e coltivazione di due piante di cannabis di diverse dimensioni - con la reci- diva specifica.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione per viola- zione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, ricorrendo un'ipotesi di uso personale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. In ordine al primo motivo di ricorso, appare del tutto corretta la qualificazione dei reati di detenzione e di coltivazione di piante di stupefacenti.

In linea generale, va premesso il consolidato principio per cui, in materia di stu- pefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effet- tuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e sogget- tive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, D.L. 30 di- cembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata incostituzionale.

Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale.

Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i para- metri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. ot. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente.

Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.

Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupe- facente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute.

Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.

In relazione all'altra condotta criminosa contestata, va richiamato il principio espresso da questa Corte secondo cui integra una coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di piantine di marijuana (nella fattispecie 11), collocate in vasi all'interno di un'abitazione, senza la predisposizione di accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o di illuminazione, finalizzati a rafforzare la produzione, le quali, in relazione al grado di sviluppo raggiunto, avrebbero consentito l'estrazione di un quan- titativo minimo di sostanze stupefacente ragionevolmente destinata all'uso personale dell'imputato (Sez. 6, n. 6599 del 05/11/2020, dep. 2021, Serafini, Rv. 280786).

Tale principio è stato affermato alla luce dell'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez.

U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624).

La Corte territoriale ha valutato i seguenti elementi al fine di ritenere le sostanze detenuta e coltivata destinate alla cessione in favore di terzi: a) la suddivisione in dosi (due involucri); b) il rinvenimento di strumenti atti al taglio (bilancino di preci- sione e forbici); c) la realizzazione di una serra con due piante di cannabis e di tutti gli strumenti atti alla loro coltivazione; d) il superamento del tasso soglia; e) l'assenza di dichiarazioni dell'imputato circa una sua dedizione al consumo di droghe e di altri elementi dai quali inferire ciò; f) i precedenti penali per spaccio di stupefacenti; g) la possibilità di ricavare 140 dosi di marijuana dalle piante; h) il rinvenimento di can- nabis già suddivisa in dosi.

Il ricorrente non formula censure limitate a singoli aspetti illustrati dalla Corte di merito, senza confrontarsi con l'articolato apparato argomentativo.

2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] posit [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 25 marzo 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro milleduecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 99 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per detenzione di due involucri di cellophane contenenti complessivi gr. 6,8 di cannabis e coltivazione di due piante di cannabis di diverse dimensioni - con la reci- diva specifica. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione per viola- zione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, ricorrendo un'ipotesi di uso personale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. In ordine al primo motivo di ricorso, appare del tutto corretta la qualificazione dei reati di detenzione e di coltivazione di piante di stupefacenti. In linea generale, va premesso il consolidato principio per cui, in materia di stu- pefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effet- tuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e sogget- tive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463). Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, D.L. 30 di- cembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata incostituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente personale. Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i para- metri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. ot. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta. Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupe- facente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute. Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale. In relazione all'altra condotta criminosa contestata, va richiamato il principio espresso da questa Corte secondo cui integra una coltivazione domestica non punibile la messa a coltura di piantine di marijuana (nella fattispecie 11), collocate in vasi all'interno di un'abitazione, senza la predisposizione di accorgimenti, come impianti di irrigazione e/o di illuminazione, finalizzati a rafforzare la produzione, le quali, in relazione al grado di sviluppo raggiunto, avrebbero consentito l'estrazione di un quan- titativo minimo di sostanze stupefacente ragionevolmente destinata all'uso personale dell'imputato (Sez. 6, n. 6599 del 05/11/2020, dep. 2021, Serafini, Rv. 280786). Tale principio è stato affermato alla luce dell'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624). La Corte territoriale ha valutato i seguenti elementi al fine di ritenere le sostanze detenuta e coltivata destinate alla cessione in favore di terzi: a) la suddivisione in dosi (due involucri); b) il rinvenimento di strumenti atti al taglio (bilancino di preci- sione e forbici); c) la realizzazione di una serra con due piante di cannabis e di tutti gli strumenti atti alla loro coltivazione; d) il superamento del tasso soglia; e) l'assenza di dichiarazioni dell'imputato circa una sua dedizione al consumo di droghe e di altri elementi dai quali inferire ciò; f) i precedenti penali per spaccio di stupefacenti; g) la possibilità di ricavare 140 dosi di marijuana dalle piante; h) il rinvenimento di can- nabis già suddivisa in dosi. Il ricorrente non formula censure limitate a singoli aspetti illustrati dalla Corte di merito, senza confrontarsi con l'articolato apparato argomentativo. 2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] posit [OSCURATO:PERSONA]
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