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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02797/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21201 del ruolo generale dell'anno 2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Gramsci, n. 34, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 13/4/2013, depositata in data 15 febbraio 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che: dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti difensivi delle parti si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale, relativamente all'anno di imposta 2005, aveva contestato l'omesso versamento Iva, atteso che la società aveva ricevuto fatture passive per operazioni soggettivamente inesistenti; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Molise ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che il materiale probatorio sul quale l'amministrazione finanziaria aveva basato la ricostruzione della inesistenza soggettiva delle operazioni era idoneo al fine di ritenere legittima la pretesa; le prove contrarie prodotte dalla contribuente non erano, invece, idonee a contrastare la valenza della prova presuntiva dell'amministrazione finanziaria; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 7, d.lgs. n. 546/1992, per avere dato valore di prova alle dichiarazioni rese da terzi, mentre gli stessi costituiscono elementi indiziari che devono essere necessariamente supportati da altri elementi di riscontro, non essendo idonei, da soli, a fondare la decisione; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod, proc. civ., per falsa ed erronea applicazione dell'art. 109, TUIR, per non avere riconosciuto la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e dell'Irap; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 19, d.P.R. n. 633/1972, nonché dell'art. 2697, cod. civ., per non avere fatto corretta applicazione dei principi di riparto dell'onere della prova quando è contestata l'inesistenza soggettiva delle operazioni; con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per carente e contraddittoria motivazione e per omesso esame circa un punto decisivo della controversia; ai fini della definizione della presente controversia va osservato che la pretesa è stata fatta valere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ed ha avuto ad oggetto la contestazione di un maggiore reddito di impresa, rilevante ai fini delle imposte dirette che dell'Irap, oltre che del diritto alla detrazione dell'Iva, in relazione agli acquisti compiuta da altre società ritenute dall'amministrazione finanziaria mere cartiere; la suddetta ricostruzione dell'oggetto della pretesa deriva non solo da quanto specificamente precisato dalla stessa ricorrente (vd. pag. 3, 5, 15, 31 del ricorso), ma anche da quanto risulta dal controricorso, nel quale è espressamente riportato che «con tale atto impositivo l'Agenzia delle entrate - D.P. di Campobasso contestava l'utilizzo di fatture relative ad operazioni "soggettivamente inesistenti", dal quale scaturiva una maggiore IVA dovuta pari ad euro 160.918,00, una maggiore Irap di euro 34.543,00 e maggiori redditi da attribuire ai soci con separati avvisi»; nella sentenza censurata, inoltre, è dato atto, nella intestazione, che l'accertamento aveva ad oggetto anche l'Irap;ne consegue che, trattandosi di società di persone nei confronti della quale la pretesa ha avuto ad oggetto, oltre che l'Iva, anche l'Irap e le imposte dirette, il contraddittorio, sin dal primo giudizio di merito, avrebbe dovuto essere instaurato anche nei confronti dei soci; invero, nel processo tributario, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, sussiste il litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci della stessa, in ragione dell'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi; le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di chiarire come "l'unitarietà dell'accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art. 5 TUIR, e dei soci delle stesse (...) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (...) perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato" (Cass. Sez.

U., 18 gennaio 2007, n. 1052); successivamente, le stesse Sezioni Unite hanno approfondito il tema, traendone le conseguenze specifiche per i casi quale quello oggi in esame, precisando che: "ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nell'unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1", la cui violazione si ripercuote sulla regolarità del contraddittorio, soggetta al controllo anche officioso del giudice in ogni stato e grado, comportando la "nullità di tutte le attività processuali conseguenti (art. 156 e 159 c.p.c.) ed il regresso del processo al primo giudice" (Cass. Sez.

U., 4 giugno 2008, n. 14815, poi ribadita da Cass., Sez.

U. n. 3678/2009; vd. inoltre, Cass. civ., 17 giugno 2015, n. 12547; Cass. civ., 10 aprile 2015, n. 7212; Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18127; Cass. civ., 24 gennaio 2018, n. 1689; Cass. civ., 16 gennaio 2019, n. 913); analogamente, in materia di Irap delle società di persone, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass., Sez.

U., 22 maggio 2012, n. 10145) hanno precisato che si ripropone la medesima situazione di litisconsorzio necessario tra i soci e le società di persone già affermata dalle medesime Sezioni Unite riguardo all'Ilor con la sentenza 4 giugno 2008, n. 14815, atteso che, allo stesso modo, sussiste una sostanziale coincidenza degli elementi economici che costituiscono i presupposti rispettivamente accertati a carico della società (IRAP) e dell'imposta a carico dei soci (IRPEF) che vincola il tributo dovuto dai soci al giudicato sull'imposta a carico della società, con conseguente collegamento tra la pretesa tributaria ai fini Irap nei confronti della società, in ragione di maggiori ricavi, e la pretesa tributaria ai fini Irpef, nei confronti dei soci, in ragione di maggiori utili distribuiti, che giustifica sul piano razionale e dell'intrinseca ragionevolezza, il litisconsorzio necessario tra società e soci; non ricorre, inoltre, l'ipotesi in cui la Corte ha escluso la necessità della declaratoria di nullità dell'intero giudizio con rimessione degli atti al primo giudizio (esaminata, per prima, da Cass., sez. 18 5 febbraio 2010, n. 2830), giacchè non emerge la trattazione simultanea dei giudizi nei gradi di merito e da parte della medesima Commissione, nè risulta la pendenza in Cassazione di tutte le cause concernenti la società e tutti i soci in relazione all'anno d'imposta in esame; nel caso in esame poichè nel primo grado il ricorso risulta proposto solo dalla società, come desumibile anche dalla concorde ricostruzione dei fatti effettuata sia dal ricorrente che dalla Agenzia, e dall'esame della sentenza di merito, occorreva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, sicchè il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass.

S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis, Cass. civ., nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12, Cass. n. 17549 del 02/09/2016); conclusivamente, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma terzo, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte: pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, cui demanda di provvedere anche sulle spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21201 del ruolo generale dell'anno 2013 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Gramsci, n. 34, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 13/4/2013, depositata in data 15 febbraio 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che: dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata e dagli atti difensivi delle parti si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., con il quale, relativamente all'anno di imposta 2005, aveva contestato l'omesso versamento Iva, atteso che la società aveva ricevuto fatture passive per operazioni soggettivamente inesistenti; avverso l'atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale del Molise ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto che il materiale probatorio sul quale l'amministrazione finanziaria aveva basato la ricostruzione della inesistenza soggettiva delle operazioni era idoneo al fine di ritenere legittima la pretesa; le prove contrarie prodotte dalla contribuente non erano, invece, idonee a contrastare la valenza della prova presuntiva dell'amministrazione finanziaria; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 7, d.lgs. n. 546/1992, per avere dato valore di prova alle dichiarazioni rese da terzi, mentre gli stessi costituiscono elementi indiziari che devono essere necessariamente supportati da altri elementi di riscontro, non essendo idonei, da soli, a fondare la decisione; con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod, proc. civ., per falsa ed erronea applicazione dell'art. 109, TUIR, per non avere riconosciuto la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e dell'Irap; con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 19, d.P.R. n. 633/1972, nonché dell'art. 2697, cod. civ., per non avere fatto corretta applicazione dei principi di riparto dell'onere della prova quando è contestata l'inesistenza soggettiva delle operazioni; con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., per carente e contraddittoria motivazione e per omesso esame circa un punto decisivo della controversia; ai fini della definizione della presente controversia va osservato che la pretesa è stata fatta valere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. ed ha avuto ad oggetto la contestazione di un maggiore reddito di impresa, rilevante ai fini delle imposte dirette che dell'Irap, oltre che del diritto alla detrazione dell'Iva, in relazione agli acquisti compiuta da altre società ritenute dall'amministrazione finanziaria mere cartiere; la suddetta ricostruzione dell'oggetto della pretesa deriva non solo da quanto specificamente precisato dalla stessa ricorrente (vd. pag. 3, 5, 15, 31 del ricorso), ma anche da quanto risulta dal controricorso, nel quale è espressamente riportato che «con tale atto impositivo l'Agenzia delle entrate - D.P. di Campobasso contestava l'utilizzo di fatture relative ad operazioni "soggettivamente inesistenti", dal quale scaturiva una maggiore IVA dovuta pari ad euro 160.918,00, una maggiore Irap di euro 34.543,00 e maggiori redditi da attribuire ai soci con separati avvisi»; nella sentenza censurata, inoltre, è dato atto, nella intestazione, che l'accertamento aveva ad oggetto anche l'Irap;ne consegue che, trattandosi di società di persone nei confronti della quale la pretesa ha avuto ad oggetto, oltre che l'Iva, anche l'Irap e le imposte dirette, il contraddittorio, sin dal primo giudizio di merito, avrebbe dovuto essere instaurato anche nei confronti dei soci; invero, nel processo tributario, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, sussiste il litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci della stessa, in ragione dell'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi; le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di chiarire come "l'unitarietà dell'accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art. 5 TUIR, e dei soci delle stesse (...) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (...) perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato" (Cass. Sez. U., 18 gennaio 2007, n. 1052); successivamente, le stesse Sezioni Unite hanno approfondito il tema, traendone le conseguenze specifiche per i casi quale quello oggi in esame, precisando che: "ogni volta che, per effetto della norma tributaria o per l'azione esercitata dall'amministrazione finanziaria, l'atto impositivo debba essere o sia unitario, coinvolgendo nell'unicità della fattispecie costitutiva dell'obbligazione una pluralità di soggetti, ed il ricorso, pur proposto da uno o più degli obbligati, abbia ad oggetto non la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel processo tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1", la cui violazione si ripercuote sulla regolarità del contraddittorio, soggetta al controllo anche officioso del giudice in ogni stato e grado, comportando la "nullità di tutte le attività processuali conseguenti (art. 156 e 159 c.p.c.) ed il regresso del processo al primo giudice" (Cass. Sez. U., 4 giugno 2008, n. 14815, poi ribadita da Cass., Sez. U. n. 3678/2009; vd. inoltre, Cass. civ., 17 giugno 2015, n. 12547; Cass. civ., 10 aprile 2015, n. 7212; Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18127; Cass. civ., 24 gennaio 2018, n. 1689; Cass. civ., 16 gennaio 2019, n. 913); analogamente, in materia di Irap delle società di persone, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass., Sez. U., 22 maggio 2012, n. 10145) hanno precisato che si ripropone la medesima situazione di litisconsorzio necessario tra i soci e le società di persone già affermata dalle medesime Sezioni Unite riguardo all'Ilor con la sentenza 4 giugno 2008, n. 14815, atteso che, allo stesso modo, sussiste una sostanziale coincidenza degli elementi economici che costituiscono i presupposti rispettivamente accertati a carico della società (IRAP) e dell'imposta a carico dei soci (IRPEF) che vincola il tributo dovuto dai soci al giudicato sull'imposta a carico della società, con conseguente collegamento tra la pretesa tributaria ai fini Irap nei confronti della società, in ragione di maggiori ricavi, e la pretesa tributaria ai fini Irpef, nei confronti dei soci, in ragione di maggiori utili distribuiti, che giustifica sul piano razionale e dell'intrinseca ragionevolezza, il litisconsorzio necessario tra società e soci; non ricorre, inoltre, l'ipotesi in cui la Corte ha escluso la necessità della declaratoria di nullità dell'intero giudizio con rimessione degli atti al primo giudizio (esaminata, per prima, da Cass., sez. 18 5 febbraio 2010, n. 2830), giacchè non emerge la trattazione simultanea dei giudizi nei gradi di merito e da parte della medesima Commissione, nè risulta la pendenza in Cassazione di tutte le cause concernenti la società e tutti i soci in relazione all'anno d'imposta in esame; nel caso in esame poichè nel primo grado il ricorso risulta proposto solo dalla società, come desumibile anche dalla concorde ricostruzione dei fatti effettuata sia dal ricorrente che dalla Agenzia, e dall'esame della sentenza di merito, occorreva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, sicchè il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis, Cass. civ., nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12, Cass. n. 17549 del 02/09/2016); conclusivamente, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, va dichiarata la nullità dell'intero giudizio con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma terzo, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte: pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, cui demanda di provvedere anche sulle spes
Sentenza Cassazione n. 02797/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris