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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18730/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 18237/2022Numero sezionale 1535/2026Numero di raccolta generale 18730/2026Data pubblicazione 09/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 18237/2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. staccata diVisto l’atto depositato il 22 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 18237/2022Numero sezionale 1535/2026Numero di raccolta generale 18730/2026Data pubblicazione 09/06/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 18237/2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. staccata diVisto l’atto depositato il 22 maggio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non v’è luogo a provvedere sulle spese;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18730/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris