CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00808/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5060/2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliata -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in Roma, viale Castrense 7 -controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] e altri concorrenti per la graduatoria impugnata -intimati - avverso la sentenza n. 2865/2020 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 5.11.2020, RG 3478/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’Agenzia delle Entrate inquadrata in Area III fascia F4, ha partecipato al concorso interno per progressione economica in fascia F5, bandito il 30.12.2010, ottenendo un punteggio di 48,5 punti; 2. la medesima ha quindi agito in giudizio per sentir accertare il proprio diritto all’ottenimento di 1,5 punti, conseguenti alla necessità di valutazione del titolo consistente nella partecipazione ad un corso-concorso della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo altresì accertarsi il diritto di preferenza per anzianità di servizio; 3. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere, per essere stata medio temporela ricorrente collocata in fascia F5 in ragione di altra procedura di progressione e rigettando comunque le domande dispiegate; 4. la Corte d’Appello di Napoli, adita da gravame della Orlando, ha riconosciuto il diritto della ricorrente al punteggio aggiuntivo ed al conseguimento della fascia superiore dal 12.3.2012 al 31.12.2014, data quest’ultima in cui poi vi era stato il passaggio a F5 in forza di altra procedura, mandando assorbito ogni diverso profilo e ritenendo tardiva, perché formulata solo in appello, la domanda di risarcimento del danno per perdita della chance di concorrere a d incarichi connessi alla fascia superiore rivendicata, danno rispetto al quale, oltretutto, la Corte riteneva che la Orlando non avesse offerto alcuna allegazione o elemento di prova; 5. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito da controricorso della Orlando; 6. questa S.C., prendendo atto che la sentenza di appello aveva affermato che già in primo grado – e poi in secondo grado – il contraddittorio era stato integrato nei riguardi dei dipendenti collocati utilmente nella graduatoria impugnata, disponeva analogamente per il giudizio di legittimità; 7. l’Agenzia delle Entrate provvedeva all’incombente disposto nei termini fissati dalla menzionata ordinanza n. 22565 del 24 febbraio/19 luglio 2022; 8. nessun altro contraddittore presentava difese, rimanendo essi tutti intimati; 9. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 10. l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente deve darsi atto – come già evidenziato nello storico di lite – che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a ricostituire anche in questa sede il contraddittorio come incardinato nei gradi di merito e ciò, come disposto con ordinanza interlocutoria, mediante notifica personale all’ultimo dei candidati utilmente collocati in tale graduatoria e notifica attraverso pubblicazione sul sito dell’ente – da intendersi autorizzata ai sensi dell’art. 152 c.p.c. – quanto agli altri concorrenti e ciò sul presupposto, che qui si conferma espressamente, che tale forma, attuata riportando anche i nominati dei singoli candidati presenti in graduatoria, trattandosi di concorso interno, fosse consigliabile, in quanto più efficace rispetto all’effettiva conoscibilità di una formale notifica mediante pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.; 2. la notifica mediante pubblicazione sul sito è stata attuata il 5.8.2022, mentre la notifica a mezzo posta nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ultimo candidato utilmente collocato in graduatoria, si è perfezionata il 13.9.2022, come dacartolina postale di ricevimento; 3. nessuno dei controinteressati ha presentato difese nei termini di cui all’art. 370 c.p.c., ormai ampiamente scaduti e dunque si può procedere alla disamina di merito; 4. in proposito, l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate ha denunciato ― ai sensi dell'articolo 360 numero 3 c.p.c. ― la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 9, d.p.r. 44/190 e degli artt. 1362 e 1363 c.c. riguardo alla lex specialisrappresentata dal bando; 5. è indubbio che l’art. 5, co. 9, d.p.r. 44/1990, nell’equiparare il superamento dei corsi concorso presso la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ai corsi di specializzazione post laurea riguardi, secondo il tenore letterale della norma, i concorsi esterni e non quelli –come è nella specie – interni; 6. non è tuttavia questo il punto, in quanto ciò che rileva, rispetto ad una procedura lato sensu concorsuale, come del resto palesato anche del motivo di ricorso, è il contenuto del bando per la promozione interna; 7. da questo punto di vista, la Corte territoriale ha ritenuto che la dizione generica del predetto bando (« corsi di specializzazione/master, dottorati di ricerca, abilitazioni professionali e seconda laurea») inducesse a ritenere che, coerentemente con l’informativa data in tal senso ai sindacati, anche i corsi presso la [OSCURATO:PERSONA] della P.A. fossero ricompresi tra i titoli valutabili; 8. l’operazione interpretativa è del tutto coerente con i canoni di cui all’art. 1362 c.c., perché essa ha valorizzato sia il tenore del bando (genericità della clausola sui titoli) sia il comportamento tenuto dalla P.A. (informativa ai sindacati), che è poi quanto l’art. 1362, co. 2, c.c. richiede sia fatto, per effetto dell’art. 1324 c.c., anche rispetto all’atto unilaterale indittivo della procedura; 9. è poi evidente che il comportamento delle parti, specie rispetto ad un atto unilaterale, rileva in quanto esteriorizzato, il che giustifica la valorizzazione dell’informativa ai sindacati e invece la scelta di non dare peso alla nota di contrario tenore rimasta interna all’Agenzia, in quanto ciò che interessa, negli atti negoziali, è evidentemente quanto manifestato ai destinatari di essi, su cui si calibra il corrispondente affidamento, e non certo quanto resti interno alla parte dichiarante; 10. per quanto l’art. 5. co. 9, cit., come si è detto, riguardi nel suo tenore letterale i concorsi “esterni”, la previsione del bando come intesa dalla Corte territoriale non intercetta alcuna ipotesi di nullità, trattandosi soltanto di un’estensione interpretativa di un certo requisito sui titoli; 11. su tali premesse, è evidente che quella propugnata con il motivo di ricorso per cassazione, facendo leva sulla nota interna e sul tenore letterale dell’art. 5, co. 9, cit. è in realtà una diversa interpretazione del senso del bando e della sua clausola sopra esaminata; 12. vale però in proposito il principio per cui la denuncia di violazione dei canoni ermeneutici non può risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata, che è destinata a resistere ove non ricorrano in essa – come nel caso di specie si è visto non accadere - contraddittorietà logiche o giuridiche (da ultimo, tra le molte, C. 5966/2022; C. 9461/2021); 13. il motivo si traduce quindi nella prospettazione di una diversa ricostruzione del merito, ovverosia del significato da attribuire al bando ed è come tale inammissibile; 14. le spese del giudizio di cassazione restano regolate secondo soccombenza; 15. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.00