CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34644/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso che deducono violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità, alla ritenuta recidiva e vizi di motivazione in ordine alla responsabilità ed al trattamento sanzionatorio ed alla citata causa di non punibilità risultano generici in quanto privi di una effettiva censura nei confronti della decisione impugnata essendo gli stessi meramente evocativi dei vizi enunciati; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); osservato che, infatti, la Corte territoriale ha escluso che il ricorrente fosse uscito dalla abitazione nel periodo coperto da idonea autorizzazione, ha messo in evidenzia come venisse rintracciato al di fuori dell'abitazione mentre era intento nella commissione di altro reato (violazione di norme in materia di beni culturali), evenienza che faceva ritenere che il nuovo reato - posto in essere per reiterare reati per cui aveva già subito precedenti condanne - fosse sintomo di maggiore pericolosità tale da giustificare la recidiva e faceva ritenere giuridicamente corretta l'esclusa prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata infraquinquennale e la apprezzata congruità della pena determinata appena al di sopra del minimo edittale; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d