CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 41712/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna visti gli atti, ilprovvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l ’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bologna in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sospensione condizionale della pena concessa, in data 12 ottobre 2010, dal Tribunale di Bologna con decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile il 18 gennaio 2013, nonché con sentenza del Tribunale di Bologna, resa il 17 dicembre 2013, divenuta irrevocabile in data 8 gennaio 2014. 2.Avverso il provv e dimento propone tempestivo ricorso per cassazione l a condannata per il tramite del difensore, affidando il ricorso a tre motivi , di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 175 e 629 cod. proc. pen. Il decreto penale di condanna del 12 ottobre 2010 è nullo perché non vi è prova della notifica, eccezione alla quale il G iudice dell ’ esecuzione non ha risposto. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione dell’art. 172 cod. pen. Invero, la condannata aveva chiesto l’estinzione delle pene di cui ai provvedimenti indicati alle lett. a) e b) del provvedimento SIEPreso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Bologna. Ciò in quanto, alla data di irrevocabilità delle sentenze, risultavano decorsi i termini di cui all’art. 172 cod. pen. e non era stata chiesta in precedenza la revoca dei benefici ex art. 163 cod. pen. che, peraltro, essendo relativi a due condanne le cui pene non superavano i limiti consentiti, potevano essere concessidue volte. Con riferimento alla sentenza sub b), poi, si rileva che il G iudice della cognizione era a conoscenza dell’esistenza del decreto penale con il quale era già stato concesso il beneficio della pena sospesa e, ciononostante, è stato reiterato il beneficio che, dunque, non può essere revocato, come da indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità. Inoltre, si deduce che, in sede di cognizione, non è stato escluso il vincolo della continuazione tra i reati giudicati e sussiste, ancora, la possibilità di chiedere, in sede esecutiva, l ’accesso a una pena sostitutiva, invocando l’applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva per la complessiva pena di mesi sette e giorni ventotto di reclusione. La cd. riforma [OSCURATO:PERSONA] , invero, a parere del ricorrente, non disciplina espressamente questa fattispecie ma non esclude, ai sensi dell’art. 70 della legge n. 689 del 1981,che l’esecuzione per la quale possono essere chieste le pene sostitutive possa riguardare un cumulo di pene detentive in misura non superiore ad anni quattro. Nella specie, si tratta di cond anne divenute definitive quando il procedimento era pendente nel giudizio di legittimità al momento dell’entrata in vigore della legge n. 150 del 2022. 2.3. Con il terzo motivo(v. p. 4 e ss.) si denuncia violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione circa la richiesta applicazione della continuazione. Vi sono i presupposti per la concessione della continuazione tra reati giudicati con i provvedimenti i cui ai capi a), b) e c) del provvedimento di determinazione di pene concorrenti, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Si tratta, infatti, di reati omogenei in quanto relativi a condotte di furto attuate in contesto contiguo spazio-temporale. Il provvedimento impugnato, invece, rigetta la richiesta con motivazione insufficiente, ritenendo l’inesistenza di indici da cui dedurre l’identità del disegno criminoso,con particolare riferimento all’eterogeneità del bene giuridico tutelato e delle opposte finalità delle condottesenza considerare che l ’istante non ha un onere probatorio ma di mera allegazione. 3.[OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, F. Baldi , ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che, in generale, il ricorso presenta profili di inammissibilità. L’impugnazione, invero, nell’illustrazione dei singoli motivi, finisce per invocare l’annullamento del provvedimento nella parte che ha revocato la sospensione condizionaledella pena, insistendo anche per la concessione di pene sostitutive. Tuttavia, nella parte finale, le richieste formulate (v. p. 8) dalla ricorrenteattengono soltanto al terzo motivo di ricorso inerente alla domandata continuazione. In ogni caso, anche rispetto a tale ultima richiesta il ricorso presenta profili di inammissibilità, perché sembra invocare la continuazione per tutte le condanne (tre) di cui al provvedimento SIEP citato, mentre nella parte finale, ove il motivo viene illustrato (v. p. 5), si fa riferimento a due reati. 1.1. Tanto premesso, si osserva che i l primo motivo è in ammissibile. La deduzione, oltre ad essere del tutto generica, non si confronta con il temaassorbente, introdotto dal [OSCURATO:PERSONA] dell ’ esecuzione, circa la previsione di cui all’art. 462 cod. proc. pen. la quale consente la restituzione nel termine e rinvia all’art. 175, comma 2 e 2-biscod. proc. pen., con riferimento, in particolare, alla legittimazione a provvedere in capo al [OSCURATO:PERSONA] dell ’ esecuzione (c ome pare ricavarsi da Sez. 3, n. 11510 del 24/02/2011, D’agostino, Rv. 249759 -01) una volta investito della richiesta di revoca della sospensione condizionale , poi pronunciata. Invece, la ricorrente si limita a censurare la totale mancanza grafica della motivazione, senza confrontarsi, in alcuna parte, con il tema introdotto con l a ratio decidendidel provvedimento impugnato. Né, infine, si deduce in alcuna parte, che vi è stata richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al descritto decreto penale di condanna (cfr. anche memoria della difesa proposta in sede di incidente di esecuzione avviato, dopo l’emissione dell’ordine di esecuzione del Pubblico ministero del 16 dicembre 2024, con il quale è stata chiesta, contestualmente, la revoca della sospensione condizionale della pena, nella quale la stessa ricorrente, circa l’avvenuta notifica, indica come necessaria “una previa verifica giudiziale” sull’eccezione di omessa notifica del decreto penale non opposto). 1.2. Il secondo motivo è infondato. Invero, l’effetto estintivo ex art. 172 cod. pen. non può prodursi, nel caso di specie, perché la ricorrente, come puntualmente rilevato dal provvedimento impugnato, ha riportato condanna per reato della stessa indole nel decennio necessario all’estinzione della pena detentiva (cfr.terza sentenza del 26 ottobre 2021, divenuta definitiva il 19luglio 2023). Con riferimento alla richiesta di sanzioni sostitutive, si osserva che l’applicazione delle sanzioni sostitutive non opera rispetto alle decisioni ormai passate in giudicato al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022. Invero, va sottolineato che «le modifiche normative che riguardano il sistema sanzionatorio hanno pacificamente natura sostanziale e, pertanto, sono soggette al principio di irretroattivitàin malam partem e di retroattivitàin bonam partem . Le disposizioni che elevano il limite della pena detentiva sostituibile sono più favorevoli al reo e devono essere applicabili retroattivamente,salvo il limite del giudicato (art. 2, co. 4 c.p.)»: ciò che mostra come la chiara intenzione del legislatore fosse quella di assicurare la possibilità di accedere alle nuove pene sostitutive a tutti i processi in corso sino alla loro definizione con sentenza irrevocabile: possibilità assicurata, anche negli interstizi non coperti dal dato letterale del prodotto legislativo, proprio dall’interpretazione della giurisprudenza di legittimità(cfr. Corte cost. 25 del 2024, la quale ricorda la relazione illustrativa alla cd. [OSCURATO:PERSONA]). È appena il caso di osservare che irelativi procedimenti penali conclusi con sentenze che hanno concesso le due sospensioni condizionali revocate non erano pendenti in primo grado o in grado di appello o di legittimità, al momento dell’entrata in vigore deld.lgs. n. 150 del 2022, ai sensi della norma transitoria dell’art. 95 d. lgs.cit. in quanto le decisioni sono divenute irrevocabili nel 2013 e 2014. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, in ogni caso, dà atto che non risulta alcuna richiesta di pene alternative, evidentemente nemmeno nei trenta giorni dall’adozione del provvedimento di revoca, intervenuta con il provvedimento oggetto di impugnazione e, anzi,l’ordinanza indica come mancante ogni istanza in tale senso. In ogni caso, la richiestache il ricorrente introduce in sede di ricorso per cassazione, appare del tutto generica perché indica la detenzione domiciliare senza alcuna ulteriore specificazione. Quanto alla revoca disposta,la stessa appare ineccepibile, tenuto conto che risulta che la ricorrente ha commesso, nel 2016, quindi nei cinque anni dal passaggio in giudicato delle due pronunce di condanna a pena sospesa, un fatto che ha provoca to la revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena, ex art. 168 n. 1 cod. pen., in quanto è stato eseguito un reato della stessa indole dei due per i quali era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. Va, sul punto, ribadito che, intema di sospensione condizionale della pena, la “commissione”del reato, dalla quale la legge fa dipendere l ’ ostacolo all ’ effetto estintivo del reato, è ancorata alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio, ma l’effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all’accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma 1, Cost. (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Greco, Rv. 279015 – 01 , f attispecie in cui la Corte ha escluso essersi verificata l’estinzione di un reato, condizionalmente sospeso, commesso nel 2005 in presenza di un successivo reato, consumato nel 2007, accertato con sentenza passata in giudicato nel 2015 e ha, di conseguenza, ritenuto legittima la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, di cui all’art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., disposta in sede esecutiva). 1.3. I l terzo motivo è infondato. La motivazione del [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione fonda sulla distanza temporale tra i fatti– pari a circa tre anni – nonché sui diversi luoghi di esecuzione delle condotte, purrilevando che si tratta di reati contro il patrimonio. L’ordinanzaappare esauriente e, comunque, in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, poi, grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualità criminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580). All’uopo, si evidenzia che nemmeno in sede di ricorso per cassazione l’istante ha indicato, oltre a generici elementi quali l’omogeneità delle condotte, indici significativi, atti a dimostrare l’iniziale programmazione fin dal momento del primo furto,commesso il 9 gennaio 2010, degli altri due attuati nel dicembre 2013 e nel dicembre 2016. Del resto, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminosonon può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria l’individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596 -01). 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processualiai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua