CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 05677/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 27 aprile 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena disponeva la revoca della sanzione sostitutiva della pena con il lavoro di pubblica utilità, che era stata concessa dallo stesso Giudice a [OSCURATO:PERSONA]. La sostituzione aveva luogo in relazione al trattamento sanzionatorio di tre mesi di arresto e 1.400,00 euro di ammenda, convertita nella pena pecuniaria di 8.150,00 euro di ammenda, irrogata per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Il provvedimento di revoca veniva disposta dal Giudice dell'esecuzione modenese, con efficacia ex tunc, in conseguenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA], nel settembre del 2019, aveva interrotto il lavoro di pubblica utilità in corso di svolgimento presso la "[OSCURATO:PERSONA]" di Carpi senza fornire alcuna spiegazione sulle ragioni del suo comportamento inottemperante. 2. Avverso questa ordinananza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 186, comma 9-bis, cod. strada, 55, 56 d.lgs. 27 giugno 2000, n. 274, conseguenti al fatto che il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena aveva disposto la revoca della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, senza considerare che il condannato aveva prestato servizio presso la "[OSCURATO:PERSONA]" di Carpi per 43 delle 149 ore che gli erano state imposte. Non si era, in questo modo, tenuto conto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui la revoca della sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, disposta per l'inottemperanza delle prescrizioni imposte al condannato, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalle pena complessiva il periodo di svolgimento positivo dell'attività (Sez. 1, n. 11264 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mondino, Rv. 283082-01). Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità era stata concessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al trattamento sanzionatorio di tre mesi di arresto e 1.400,00 euro di ammenda, convertita nella pena pecuniaria di 8.150,00 euro di ammenda, irrogata all'imputato per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, in particolare, veniva concessa al condannato per un ammontare complessivo di 149 ore, che dovevano essere svolte presso l'associazione "[OSCURATO:PERSONA]" di Carpi. Successivamente, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità era stata revocata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena in sede esecutiva, con efficacia ex tunc, in conseguenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA], nel settembre del 2019, aveva interrotto il lavoro di pubblica utilità presso l'associazione "[OSCURATO:PERSONA]" di Carpi, dove aveva già svolto 43 delle 149 ore che gli erano state imposte, senza fornire alcuna spiegazione del suo comportamento inottemperante. In questa cornice, deve osservarsi che costituisce un dato incontroverso quello secondo cui il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena disponeva in executivis la revoca della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, concessa a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza tenere conto del fatto che il condannato aveva prestato regolare servizio presso la "[OSCURATO:PERSONA]" di Carpi per 43 delle 149 ore che avrebbe dovuto svolgere secondo le originarie prescrizioni. Non si è, pertanto, tenuto conto della giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo cui la revoca della sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni imposte al condannato, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalle, pena complessiva il periodo di svolgimento positivo dell'attività. Ne consegue che, disposta la revoca della sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità, al condannato deve essere applicata la sola pena che residua dal periodo di svolgimento positivo dell'attività (Sez. 1, n. 11264 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Mondino, non mass. sul punto). Ne discende che, nel caso di specie, la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per l'inottemperanza delle prescrizioni imposte a Zeqo, comportava il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena irrogata il periodo di svolgimento positivo dell'attività, quantificato mediante i criteri di ragguaglio previsti dall'art. 58 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 4, n. 4176 del 28/01/2022, Guarino; Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini, Rv. 267456-01; Sez. 1, n. 42505 del 23/09/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260131-01), 3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Modena, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono richiamati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata in relazione agli effetti della revoca del lavoro di pubblica utilità e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini