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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 1998

Cassazione n. 34868/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/02/1998 avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Milano, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello cautelare proposto nell'interesse del ricorrente, avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 16 gennaio 2023 che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata in relazione alle contestazioni cautelari di rapina aggravata in concorso, per l'omessa notifica dell'istanza alle persone offese dal reato come previsto dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen. 2.

Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen.; il Tribunale del riesame non aveva considerato la ratio della disposizione, volta a consentire "un controllo dell'evoluzione del regime cautelare" da parte della persona offesa nelle sole ipotesi in cui risulti sussistente una relazione qualificata tra aggressore e aggredito, valorizzando il pericolo di recidiva nei confronti della stessa vittima del reato per cui si procede.

Nel caso in esame, difettava quale requisito poiché si trattava di rapina consumata in un contesto del tutto estemporaneo senza alcun elemento per ravvisare l'indicata "relazione qualificata".

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

L'argomento centrale che il ricorrente pone a base del ricorso, ossia la condizione cui sarebbe sottoposto l'insorgere dell'obbligo della notifica dell'istanza di modifica del regime cautelare, è stato superato dal provvedimento impugnato che ha richiamato la più recente evoluzione giurisprudenziale avallata dalla pronuncia a Sezioni unite della Corte, secondo la quale nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, ai fini dell'obbligo della notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare di cui all'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., «non è necessariamente richiesta l'esistenza di un pregresso rapporto tra autore del reato e vittima cui la notifica deve essere effettuata ovvero l'esistenza di un concreto pericolo di recidiva riguardante specificamente quest'ultima» (Sez.

Unite, n. 17156 del 30/09/2021, dep. 2022, Gallo, Rv. 283042 - 02, nella motivazione § 10.2.2., pagg. 36-37).

I richiami contenuti nel ricorso al diverso orientamento, espresso da decisioni precedenti l'arresto a Sezioni unite, non hanno dunque capacità demolitoria della motivazione del provvedimento impugnato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/02/1998 avverso l'ordinanza del 22/02/2023 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Milano, con l'ordinanza impugnata in questa sede, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello cautelare proposto nell'interesse del ricorrente, avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 16 gennaio 2023 che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata in relazione alle contestazioni cautelari di rapina aggravata in concorso, per l'omessa notifica dell'istanza alle persone offese dal reato come previsto dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'indagato deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione all'erronea applicazione dell'art. 299, comma 3, cod. proc. pen.; il Tribunale del riesame non aveva considerato la ratio della disposizione, volta a consentire "un controllo dell'evoluzione del regime cautelare" da parte della persona offesa nelle sole ipotesi in cui risulti sussistente una relazione qualificata tra aggressore e aggredito, valorizzando il pericolo di recidiva nei confronti della stessa vittima del reato per cui si procede. Nel caso in esame, difettava quale requisito poiché si trattava di rapina consumata in un contesto del tutto estemporaneo senza alcun elemento per ravvisare l'indicata "relazione qualificata". 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. L'argomento centrale che il ricorrente pone a base del ricorso, ossia la condizione cui sarebbe sottoposto l'insorgere dell'obbligo della notifica dell'istanza di modifica del regime cautelare, è stato superato dal provvedimento impugnato che ha richiamato la più recente evoluzione giurisprudenziale avallata dalla pronuncia a Sezioni unite della Corte, secondo la quale nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, ai fini dell'obbligo della notifica della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare di cui all'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., «non è necessariamente richiesta l'esistenza di un pregresso rapporto tra autore del reato e vittima cui la notifica deve essere effettuata ovvero l'esistenza di un concreto pericolo di recidiva riguardante specificamente quest'ultima» (Sez. Unite, n. 17156 del 30/09/2021, dep. 2022, Gallo, Rv. 283042 - 02, nella motivazione § 10.2.2., pagg. 36-37). I richiami contenuti nel ricorso al diverso orientamento, espresso da decisioni precedenti l'arresto a Sezioni unite, non hanno dunque capacità demolitoria della motivazione del provvedimento impugnato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa
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