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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26890/2026

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el 28/10/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628letti altresì i motivi aggiunti depositati nell'interesse dello stesso;ritenuto, quanto al primo motivo ed ai motivi aggiunti, che secondo il costanteinsegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte dicassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice dimerito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione diuna diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanzeprocessuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia,Rv. 229369);che il primo motivo tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzionedei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice dimerito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato leragioni del suo convincimento;che il giudice di appello ha sottolineato quali elementi decisivi l'intestazione delfurgone all'imputato ed il rinvenimento dello stesso nell'immediatezza;che il secondo motivo è reiterativo posto che la corte di appello ha sottolineato ilruolo svolto dall'imputato nei fatti incompatibile con la minima partecipazione;che con riguardo al terzo motivo va ricordato come la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente damanifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6,n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermatoda questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nelmotivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n.34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244);che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 28/10/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628letti altresì i motivi aggiunti depositati nell'interesse dello stesso;ritenuto, quanto al primo motivo ed ai motivi aggiunti, che secondo il costanteinsegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte dicassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamentodella decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice dimerito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione diuna diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanzeprocessuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia,Rv. 229369);che il primo motivo tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzionedei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice dimerito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato leragioni del suo convincimento;che il giudice di appello ha sottolineato quali elementi decisivi l'intestazione delfurgone all'imputato ed il rinvenimento dello stesso nell'immediatezza;che il secondo motivo è reiterativo posto che la corte di appello ha sottolineato ilruolo svolto dall'imputato nei fatti incompatibile con la minima partecipazione;che con riguardo al terzo motivo va ricordato come la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente damanifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6,n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermatoda questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nelmotivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n.34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244);che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutatii profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI