CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 33033/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31937/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Lunigiana, n. 15, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 426/2011 [OSCURATO:PERSONA]. Coop. di pesca a r.I., T rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via della Giuliana n. 38; - controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 4819/2019 depositata 1'11 luglio 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che da certificazione in atti del [OSCURATO:PERSONA], il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], risulta cancellata dall'[OSCURATO:PERSONA] degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione con delibera del 14 febbraio 2020 e data decorrenza 21 gennaio 2020; che nella specie l'avviso di fissazione dell'odierna adunanza risulta comunicato alla predetta, oltre che al domiciliatario, in data 20 luglio 2022; considerato che in tema di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, è invalida la comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente, dall'albo, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, perché privo di ius postulandí (Cass. Sez. U. 14/11/2017, n. 26856); che ne deriva la necessità di rinviare la causa a nuovo ruolo, onerando la cancelleria di dare comunicazione anche alla parte personalmente, al fine di consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la comunicazione anche alla parte ricorrente personalmente.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 ottobre 2022.