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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 33995/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17229-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale [OSCURATO:PERSONA] a intimazione di pagamento R.G.N.17229/2023 Cron.

Rep.

Ud.23/10/2025 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 53/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/02/2023 R.G.N. 215/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza del 21.02.23 n. 53, la Corte d’appello di Brescia, ha respintoil gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] , avverso la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva a sua volta respinto l’opposizione da lui proposta avverso l’intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativa a 29 pregressi atti impositivi - per un debito complessivo di € 2.480.419,66 -emessi tra l’anno 2009 e l’anno 2020 e riguardanti contributi Inps e premi Inail non pagati.

La Corte d’appello ha rigettato il gravame del Corniani, confermando la sentenza di primo grado e , in particolare, rilevandola tardività dell’impugnazione di tutti gli atti impositivi, nessuno opposto nel termine perentorio di 40 gg. di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/99: la notifica dell’avviso d’intimazione risultava andato a buon fine; infatti, l’Ader aveva prodotto in giudizio la prova telematica della sua notificazione a mezzo pec e della relativa consegna nella casella di posta certificata del Corniani, mentre per i restanti atti impositivi il Tribunale aveva accertato, con una statuizione che non era stata impugnata, che tali atti avevano costituito oggetto di molteplici istanze di rateizzazione e di definizione agevolata, presentate nel corso degli anni, ma nessuna andata a buon fine: ciò era sintomatico del fatto che il Corniani aveva conosciuto degli atti impositivi ben prima della notifica dell’intimazione di pagamento oggetto d’impugnazione.

In ogni caso, l’Ader e l’Inps avevano documentato la regolare notifica di tutti i predetti atti impositivi, anche se in copia, di cui era stata disconosciuta la conformità all’originale, ma in maniera generica, in riferimento a tutta la documentazione prodotta.

Anche l’eccezione sulla validità ed efficacia della rappresentanza processuale dell’Agenzia delle Entrate riscossione che era stata affidata a un avvocato del libero foro era stata disattesa dalla Corte territoriale.

Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, mentre l’Inail e l’Inps hanno resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per difetto di motivazione, in riferimento al disconoscimento della conformità delle copie delle relate all’originale, mediante il quale era stata negata l’esistenza stessa degli originali, che è stato invece ritenuto invalido.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., perché la difesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione imponeva all’Agenzia delle Entrate riscossione di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 26 del DPR n. 602/73 e dell’art. 60 lett. b-bis del DPR n. 600/73, perché erroneamente la Corte d’appello aveva dichiarato ritualmente notificate le cartelle di pagamento dal n. 20 al n. 27 dell’elenco del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la comunicazione preventiva d’ipoteca e preavviso di fermo amministrativo, nonché le successive intimazioni di pagamento e ciò, pur in assenza della prova della ricezione della raccomandata informativa.

Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3-bis della legge n. 53/94, dell’art. 16 ter del DL n. 179/12, dell’art. 57-bis comma 1 del d.lgs. n. 82/05 e dell’art. 26 del DPR n. 602/73, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto valida la notifica, da un indirizzo pec non censito in pubblici registri, delle cartelle, delle intimazioni di pagamento, della comunicazione preventiva di ipoteca e di iscrizione ipotecaria, inviate dall’Inps, dall’Inail e dall’Ader, meglio indicate alle pp. 28 e ss. del ricorso.

Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1334 c.c., dell’art.156 c.p.c., dell’art. 26 del DPR n. 602/73, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che fossero stati ritualmente notificati i prodromici avvisi di addebito e le cartelle di pagamento sottese all’intimazione di pagamento opposta, in ragione delle istanze di rateizzazione e definizione agevolata proposte dal contribuente, attribuendogli effetti equipollenti alla comunicazione del provvedimento recettizio nei modi di legge.

Il primo motivo è inammissibile, avendo il ricorrente genericamente contestato l’esistenza stessa degli originali delle relate di notifica degli atti impositivi, senza confrontarsi – neppure in grado di appello -con le accertate numerose istanze di rateizzazione del debito e di definizione agevolata (tutte senza esito), da cui la Corte del merito ha desunto la conoscenza, in capo al Corniani, degli atti impositivi, ben prima della notifica dell’intimazione di pagamento oggetto d’imposizione.

Il secondo motivo è infondato.

La Corte di appello si è attenuta al principi affermato da questa Corte secondo cuil'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) può essere rappresentata da un avvocato del libero foro nei gradi di merito a meno che tali giudizi non siano esplicitamente riservati all'Avvocatura dello Stato dalla convenzione vigente tra gli enti.

La scelta del professionista del libero foro è legittima e non richiede particolari delibere o formalità, salvo che la convenzione non preveda diversamente (cfr. Cass. sez. un. n. 30008/19).

Il terzo motivo è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., in quanto, secondo l’orientamento consolidato, l’art. 30 comma 4 del DL n. 78/10, convertito in legge n. 122/10 consente espressamente la notificazione dell’avviso di addebito Inps mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza che la notificazione debba essere eseguita con le modalità di cui all’art.149 c.p.c. (cioè, quella eseguita dall’ufficiale giudiziario con il servizio postale), ma con applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/82 (cfr. tra le molte, Cass. n. 12083/16, 10037/19, 9866/24), senza necessità dell’invio della raccomandata informativa.

Il quarto motivo è infondato, in quanto l’art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73 e l’art. 30 comma 4 del DL n. 78/10, convertito in legge n. 122/10, fanno espresso riferimento solo all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e alla necessità che lo stesso sia estraibile da elenchi previsti dalla legge, mentre le stesse norme nulla dicono in merito all’indirizzo di posta elettronica certificata del mittente (da ultimo, v.

Cass. n. 20690/25, non massimata).

Il quinto motivo è infondato, in quanto secondo un orientamento recentemente ribadito, in caso di vizi nella notifica delle cartelle esattoriali, la loro validità può essere sanata per raggiungimento dello scopo qualora il contribuente, pur contestando la notifica, abbia presentato istanza di rateizzazione del debito (cfr. da ultimo Cass. n. 4180/25).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a versare distintamente all’Inps e all’Inail le spese di lite che liquida nell’importo di €7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17229-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale [OSCURATO:PERSONA] a intimazione di pagamento R.G.N.17229/2023 Cron. Rep. Ud.23/10/2025 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; -controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 53/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/02/2023 R.G.N. 215/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza del 21.02.23 n. 53, la Corte d’appello di Brescia, ha respintoil gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] , avverso la sentenza del Tribunale di Mantova che aveva a sua volta respinto l’opposizione da lui proposta avverso l’intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativa a 29 pregressi atti impositivi - per un debito complessivo di € 2.480.419,66 -emessi tra l’anno 2009 e l’anno 2020 e riguardanti contributi Inps e premi Inail non pagati. La Corte d’appello ha rigettato il gravame del Corniani, confermando la sentenza di primo grado e , in particolare, rilevandola tardività dell’impugnazione di tutti gli atti impositivi, nessuno opposto nel termine perentorio di 40 gg. di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 46/99: la notifica dell’avviso d’intimazione risultava andato a buon fine; infatti, l’Ader aveva prodotto in giudizio la prova telematica della sua notificazione a mezzo pec e della relativa consegna nella casella di posta certificata del Corniani, mentre per i restanti atti impositivi il Tribunale aveva accertato, con una statuizione che non era stata impugnata, che tali atti avevano costituito oggetto di molteplici istanze di rateizzazione e di definizione agevolata, presentate nel corso degli anni, ma nessuna andata a buon fine: ciò era sintomatico del fatto che il Corniani aveva conosciuto degli atti impositivi ben prima della notifica dell’intimazione di pagamento oggetto d’impugnazione. In ogni caso, l’Ader e l’Inps avevano documentato la regolare notifica di tutti i predetti atti impositivi, anche se in copia, di cui era stata disconosciuta la conformità all’originale, ma in maniera generica, in riferimento a tutta la documentazione prodotta. Anche l’eccezione sulla validità ed efficacia della rappresentanza processuale dell’Agenzia delle Entrate riscossione che era stata affidata a un avvocato del libero foro era stata disattesa dalla Corte territoriale. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione, sulla base di cinque motivi, mentre l’Inail e l’Inps hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per difetto di motivazione, in riferimento al disconoscimento della conformità delle copie delle relate all’originale, mediante il quale era stata negata l’esistenza stessa degli originali, che è stato invece ritenuto invalido. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., perché la difesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione imponeva all’Agenzia delle Entrate riscossione di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 26 del DPR n. 602/73 e dell’art. 60 lett. b-bis del DPR n. 600/73, perché erroneamente la Corte d’appello aveva dichiarato ritualmente notificate le cartelle di pagamento dal n. 20 al n. 27 dell’elenco del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la comunicazione preventiva d’ipoteca e preavviso di fermo amministrativo, nonché le successive intimazioni di pagamento e ciò, pur in assenza della prova della ricezione della raccomandata informativa. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3-bis della legge n. 53/94, dell’art. 16 ter del DL n. 179/12, dell’art. 57-bis comma 1 del d.lgs. n. 82/05 e dell’art. 26 del DPR n. 602/73, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto valida la notifica, da un indirizzo pec non censito in pubblici registri, delle cartelle, delle intimazioni di pagamento, della comunicazione preventiva di ipoteca e di iscrizione ipotecaria, inviate dall’Inps, dall’Inail e dall’Ader, meglio indicate alle pp. 28 e ss. del ricorso. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1334 c.c., dell’art.156 c.p.c., dell’art. 26 del DPR n. 602/73, perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che fossero stati ritualmente notificati i prodromici avvisi di addebito e le cartelle di pagamento sottese all’intimazione di pagamento opposta, in ragione delle istanze di rateizzazione e definizione agevolata proposte dal contribuente, attribuendogli effetti equipollenti alla comunicazione del provvedimento recettizio nei modi di legge. Il primo motivo è inammissibile, avendo il ricorrente genericamente contestato l’esistenza stessa degli originali delle relate di notifica degli atti impositivi, senza confrontarsi – neppure in grado di appello -con le accertate numerose istanze di rateizzazione del debito e di definizione agevolata (tutte senza esito), da cui la Corte del merito ha desunto la conoscenza, in capo al Corniani, degli atti impositivi, ben prima della notifica dell’intimazione di pagamento oggetto d’imposizione. Il secondo motivo è infondato. La Corte di appello si è attenuta al principi affermato da questa Corte secondo cuil'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) può essere rappresentata da un avvocato del libero foro nei gradi di merito a meno che tali giudizi non siano esplicitamente riservati all'Avvocatura dello Stato dalla convenzione vigente tra gli enti. La scelta del professionista del libero foro è legittima e non richiede particolari delibere o formalità, salvo che la convenzione non preveda diversamente (cfr. Cass. sez. un. n. 30008/19). Il terzo motivo è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., in quanto, secondo l’orientamento consolidato, l’art. 30 comma 4 del DL n. 78/10, convertito in legge n. 122/10 consente espressamente la notificazione dell’avviso di addebito Inps mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, senza che la notificazione debba essere eseguita con le modalità di cui all’art.149 c.p.c. (cioè, quella eseguita dall’ufficiale giudiziario con il servizio postale), ma con applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/82 (cfr. tra le molte, Cass. n. 12083/16, 10037/19, 9866/24), senza necessità dell’invio della raccomandata informativa. Il quarto motivo è infondato, in quanto l’art. 26 comma 2 del DPR n. 602/73 e l’art. 30 comma 4 del DL n. 78/10, convertito in legge n. 122/10, fanno espresso riferimento solo all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e alla necessità che lo stesso sia estraibile da elenchi previsti dalla legge, mentre le stesse norme nulla dicono in merito all’indirizzo di posta elettronica certificata del mittente (da ultimo, v. Cass. n. 20690/25, non massimata). Il quinto motivo è infondato, in quanto secondo un orientamento recentemente ribadito, in caso di vizi nella notifica delle cartelle esattoriali, la loro validità può essere sanata per raggiungimento dello scopo qualora il contribuente, pur contestando la notifica, abbia presentato istanza di rateizzazione del debito (cfr. da ultimo Cass. n. 4180/25). In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a versare distintamente all’Inps e all’Inail le spese di lite che liquida nell’importo di €7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a t
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