CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29511/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Catania - in riforma della sentenza assolutoria del 14/11/2019 del Tribunale di Catania, contro la quale avevano proposto appello il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania e la parte civile [OSCURATO:PERSONA] - dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di truffa a lui contestato e lo condannava alla pena di sei mesi di reclusione ed C 51,00 di multa, oltre che al risarcimento del danno subito dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidare da parte del giudice civile. Secondo il capo d'imputazione, il reato di truffa era stato contestato al Rapisarda «perché, con artifizi e raggiri consistiti nell'avere posizionato il contachilometri totale del veicolo [OSCURATO:PERSONA] MJT targata [OSCURATO:TARGA] sulla numerazione 80.700 mentre in origine segnava una numerazione non inferiore a 230.000, inducendo in inganno [OSCURATO:PERSONA] che si determinava ad effettuare l'acquisto della medesima autovettura, si procurava l'ingiusto profitto del prezzo di vendita pari ad euro 6500 con corrispondente danno per la Reitano. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]». 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di Catania, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con i primi due motivi (argomentati congiuntamente e indicati con il numero romano "I" e, poi, con i numeri arabi "1" e "2"), il ricorrente deduce: a) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 603, comma 3-bis, dello stesso codice, per non avere la Corte d'appello di Catania disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nonché la contraddittorietà della motivazione con la quale la stessa Corte ha escluso la necessità di tale rinnovazione (motivo indicato con il numero arabo "1"); b) in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., «la mancanza di motivazione in relazione a specifici atti del processo» (motivo indicato con il numero arabo "2"). Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catania abbia ritenuto «"neutre"» le deposizioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] (meccanico di fiducia del Rapisarda con officina in Acicastello) e [OSCURATO:PERSONA] (persona che, nel 2012, aveva accompagnato il Rapisarda alla concessionaria Fiat "Marelli e Pozzi" in Provincia di Varese presso la quale l'imputato aveva acquistato l'autovettura), laddove le stesse deposizioni si dovevano invece ritenere assai rilevanti riguardo alla prova della sussistenza dell'elemento psicologico del reato (in particolare, della conoscenza, da parte dell'imputato, dell'effettivo chilometraggio dell'autovettura al momento della vendita di essa alla persona offesa) ed erano state ritenute decisive dal giudice di primo grado, «in quanto hanno certamente contribuito a determinare l'esito favorevole». Il ricorrente rammenta al riguardo che, alla domanda della difesa su quanto segnasse il contachilometri dell'autovettura (rispettivamente: al momento dell'acquisto e della rivendita di essa): il testimone Impellizzeri ebbe a dichiarare «erano settantadue-settantatré mila chilometri»; il testimone Lanzafame ebbe a dichiarare «non me lo ricordo di preciso ma circa bene o male era 82-83 [mila] ma non mi ricordo di preciso».Nell'evidenziare come la Corte d'appello di Catania abbia ritenuto la consapevolezza, da parte propria, dell'effettivo maggiore chilometraggio dell'autovettura sulla base del documento, prodotto dalla difesa della parte civile nel corso dell'udienza del 14 novembre 2019, che attestava i tagliandi effettuati dal precedente proprietario [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce come: a) tale documento «è essenzialmente il solo report interno del sistema informatico FCA, nel quale erano indicati i tagliandi effettuati con i relativi chilometraggi»; b) l'argomentazione basata sulle risultanze dello stesso documento «non riesce a superare il contrasto [...] con le fonti dichiarative» menzionate; c) la Corte d'appello di Catania avrebbe omesso qualsiasi motivazione sui due documenti costituiti dalla «scheda di accettazione intervento n. 0046749 del 10.07.2012 rilasciata all'imputato dalla Marelli e Pozzi, dalla quale si evince che nel documento erano riportati tutti i dati del veicolo ma, alla voce "[OSCURATO:PERSONA]" non erano riportati i chilometri percorsi ma veniva indicata "Spia avaria motore/Spia fap accesa"» e dalla «mail inviata dal legale del Reitano alla Marelli e Pozzi, nella quale si rilevava la poca affidabilità dei dati raccolti presso altra concessionaria Fiat, dal momento che il predetto chiedeva di chiarire la circostanza, in verità mai chiarita, relativa al chilometraggio rilevato in data 07.01.2009 già pari a 224.000, di gran lunga superiore a quello poi rilevato successivamente in data 16.03.2009, pari a Km 50.900». 2.2. Con il secondo motivo (indicato con il numero romano "II"), il ricorrente deduce l'intervenuto decorso dei termini prescrizionali del reato alla data del 27 novembre 2021, «prima della maturazione dei termini per proporre ricorso avverso la sentenza dei giudici di appello (30.11.21)». [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi - i quali, anche in quanto argomentati congiuntamente, possono essere esaminati in un unico contesto - sono manifestamente infondati. 1.1. La Corte di cassazione ha chiarito che la necessità per il giudice di appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza di assoluzione si giunga esclusivamente sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa e non anche nell'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448- 01; Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694-01). La stessa Corte di legittimità, nell'affrontare la questione nella prospettiva delle garanzie previste dalla CEDU, ha confermato che il giudice di appello, per riformare in peius una sentenza di assoluzione, non è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 5 luglio 2011, caso Dan contro [OSCURATO:PERSONA] - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando compie una diversa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261556-01; Sez. 6, n. 36179 del 15/04/2014, Dragotta, Rv. 260234-01). 1.2. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Catania ha riformato la sentenza assolutoria del Tribunale di Catania, pervenendo ad affermare la responsabilità del Rapisarda in ordine al reato di truffa a lui contestato, sulla base non di una diversa valutazione della prova dichiarativa - in particolare, delle deposizioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - bensì della rivalutazione del compendio probatorio di carattere documentale. La Corte d'appello di Catania ha infatti affermato la responsabilità del Rapisarda sulla base: a) del documento (prodotto dalla difesa della parte civile) che attestava i tagliandi che erano stati effettuati dal precedente proprietario dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] presso la concessionaria Fiat "Marelli e Pozzi", con l'annotazione del progressivo aumento del chilometraggio fino all'ultimo tagliando che recava la percorrenza di km. 224.000, documento che dimostrava come il contachilometri dell'automobile funzionasse del tutto correttamente; b) del documento costituito dal tagliando effettuato dal Rapisarda presso la stessa concessionaria "Marelli e Pozzi" il 10 luglio 2012, con l'annotazione di un chilometraggio di km. 231.000. È sulla base della diversa valutazione di tali documenti - e non, come si è detto, delle prove dichiarative - che la Corte d'appello di Catania è pervenuta a ritenere, in modo del tutto logico, che l'imputato, quando vendette alla Reitano l'autovettura il cui contachilometri segnava km. 80.700, era senz'altro a conoscenza del fatto che tale auto aveva in realtà percorso oltre 230.000 km. (avendo egli stesso effettuato un tagliando in occasione del quale fu annotato il chilometraggio di km. 231.000) e aveva senz'altro almeno concorso a manipolare il contachilometri della stessa auto (il quale, come era dimostrato anche dai tagliandi effettuati dal precedente proprietario Molinari, funzionava del tutto correttamente). Pertanto, la negazione, da parte della Corte d'appello di Catania, della necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale risulta pienamente in linea con la ricordata giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale, come si è visto, esclude che sussista la predetta necessità nei casi in cui - come nella specie - la riforma in peius, da parte del giudice di appello, di una sentenza assolutoria si fondi su una diversa valutazione di prove non dichiarative ma documentali. Le ulteriori considerazioni svolte dal ricorrente risultano poi del tutto inidonee a inficiare la motivazione della sentenza impugnata, atteso che essa appare essere il portato, perfettamente logico, delle menzionate risultanze documentali, le quali risultano pienamente idonee a comprovare la conoscenza, da parte del Rapisarda, dell'effettivo chilometraggio dell'autovettura al momento della vendita della stessa alla persona offesa, e appaiono sostanzialmente dirette a sollecitare una differente valutazione del significato da attribuire alle diverse prove, effettivamente considerate dai giudici di merito, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza probatoria delle stesse, il che non è ammissibile in questa sede di legittimità. 2. Il terzo motivo è inammissibile. L'inammissibilità, per manifesta infondatezza, dei primi due motivi, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude infatti la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata (in particolare - come concordemente affermato sia dalla Corte d'appello di Catania sia dal ricorrente - il 27 novembre 2021) successivamente all'impugnata sentenza del 15 ottobre 2021 (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463-01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorrii, Rv. 228349-01). 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. L'imputato deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro tremilaseicentottantasei/00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla