CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 26550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze in data 15/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15/09/2022, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento terapeutico ai sensi dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e ha rigettato l'istanza di affidamento in prova ai sensi dell'art. 47 Ord. pen. proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Castiglioni ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, sottolineando che la decisione abbia erroneamente valorizzato il dato relativo all'assenza di un progetto riabilitativo e, in particolare, di un lavoro, laddove la difesa avrebbe in realtà depositato ben due contratti di lavoro, il primo a tempo indeterminato con l'impresa [OSCURATO:PERSONA]. Coop. e il secondo, a chiamata, con la [OSCURATO:PERSONA]. 3. In data 22 settembre 2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'odierna impugnazione, invero, non si è in alcun modo confrontata con la puntuale motivazione articolata con il provvedimento impugnato, che ha incentrato la propria valutazione sugli esiti dell'indagine socio-familiare svolta dall'UEPE, da cui è emersa l'assenza di una effettiva progettualità risocializzante in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, infatti, attualmente non svolge alcuna attività lavorativa, non ha una stabile abitazione, né può contare su relazioni familiari che possano validamente sostenerlo, versando in una situazione fortemente condizionata da una condizione di dipendenza da sostanze stupefacenti e da alcol. Un complesso di elementi, quello testé ricordato, che il Tribunale ha correttamente valorizzato per giustificare, in maniera niente affatto illogica, la mancata applicazione della misura alternativa richiesta e che il ricorso ha, invece, del tutto pretermesso, incentrando la propria critica, in maniera sostanzialmente aspecifica, sul solo profilo della effettiva disponibilità di un'offerta lavorativa, peraltro prospettata soltanto nell'imminenza della decisione del Tribunale sulla concessione dell'affidamento. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 2/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]