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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 02521/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG n. 13959 anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è domiciliata; parte istante contro [OSCURATO:SOCIETA]., già rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ercole; parte controricorrentenel giudizio di cassazione concernente l’ordinanza n. 17995/2023 della Suprema Corte di cassazione depositata il giorno 22 giugno 2023.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 dicembre2023 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

I–RG 13959/2023 camera di consiglio1.12.2023 Falabella.

LA CORTE OSSERVA1. ― Con ordinanza n. 17995/2023, pubblicata il 22 giugno 2023, questa Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ha condannato quest’ultima al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che ha liquidato in euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] ha domandato la correzione dell’errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte: errore che ha dedotto essere fondato sull’inesatto apprezzamento del valore della causa, il quale, come indicato specificatamente a pag. 2 del ricorso per cassazione, sarebbe statodi euro 21.098,02 .

2. ─ L’iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], da qualificarsi come sollecitazione all’attivazione officiosa della Corte nel senso della correzione dell’errore materialeex art. 391 bis, comma 1, c.p.c. ─ visto che lo stesso non è stato notificato a controparte e la notificazione stessa è stata disposta dal Presidente del collegio proprio in vista della possibile adozione del provvedimento emendativo ─ , non può aver seguito.

Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è infatti esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione(Cass. 11 ag o sto 2020, n. 16877, proprio in fattispecie in cui la correzione era stata disposta sull'erroneo Sez.

I–RG 13959/2023 camera di consiglio1.12.2023 presupposto che il valore della causa fosse pari aun importo piuttosto che a un altro).

Nel caso in esameil supposto errore non si ricava dal testo del provvedimento, facendo la ricorrente questione dell’asserita necessità di liquidare le spese in ragione di un dato importo (ricavato, oltretutto, dai valori medi─ senza che una liquidazione sulla base di tali valori possa ritenersi in alcun modo necessitata ─ e mancando di considerare le possibili maggiorazioni contemplate dall’art. 4 d.m. n. 55/2014).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza.

Così deciso in Roma, nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG n. 13959 anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è domiciliata; parte istante contro [OSCURATO:SOCIETA]., già rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ercole; parte controricorrentenel giudizio di cassazione concernente l’ordinanza n. 17995/2023 della Suprema Corte di cassazione depositata il giorno 22 giugno 2023. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 dicembre2023 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 13959/2023 camera di consiglio1.12.2023 Falabella. LA CORTE OSSERVA1. ― Con ordinanza n. 17995/2023, pubblicata il 22 giugno 2023, questa Corte ha rigettato il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ha condannato quest’ultima al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che ha liquidato in euro6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 e agli accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] ha domandato la correzione dell’errore materiale in cui sarebbe incorsa la Corte: errore che ha dedotto essere fondato sull’inesatto apprezzamento del valore della causa, il quale, come indicato specificatamente a pag. 2 del ricorso per cassazione, sarebbe statodi euro 21.098,02 . 2. ─ L’iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], da qualificarsi come sollecitazione all’attivazione officiosa della Corte nel senso della correzione dell’errore materialeex art. 391 bis, comma 1, c.p.c. ─ visto che lo stesso non è stato notificato a controparte e la notificazione stessa è stata disposta dal Presidente del collegio proprio in vista della possibile adozione del provvedimento emendativo ─ , non può aver seguito. Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 c.p.c. è infatti esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione(Cass. 11 ag o sto 2020, n. 16877, proprio in fattispecie in cui la correzione era stata disposta sull'erroneo Sez. I–RG 13959/2023 camera di consiglio1.12.2023 presupposto che il valore della causa fosse pari aun importo piuttosto che a un altro). Nel caso in esameil supposto errore non si ricava dal testo del provvedimento, facendo la ricorrente questione dell’asserita necessità di liquidare le spese in ragione di un dato importo (ricavato, oltretutto, dai valori medi─ senza che una liquidazione sulla base di tali valori possa ritenersi in alcun modo necessitata ─ e mancando di considerare le possibili maggiorazioni contemplate dall’art. 4 d.m. n. 55/2014). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile l’istanza. Così deciso in Roma, nella camera
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