CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 19274/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 41513 /2022 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Cagliari che- per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di minaccia aggravata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; le doglianze in punto di ricostruzione della responsabilità si risolvono in critica diretta, non già alla motivazione, perché mancante o contraddittoria o illogica, bensì alla valutazione probatori (Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 21479), che, in quanto prerogativa del giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione il cui controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione decisione, e non già quello tra prova e decisione. Di contro, le censure prospettate in ricorso fanno riferimento alla ritenuta erroneità e/o parzialità della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito e, di fatto, prospettano una lettura alternativa del compendio probatorio, sollecitando una rivalutazione nel merito non consentita in sede di legittimità. Peraltro, le doglianze in esame prescindono del tutto dal principio pacifico che sorregge la valutazione delle prove indiziarie. Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'identificazione dell'odierno ricorrente quale autore del fatto contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata) poiché esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023 Il Consigliere estensor