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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 32947/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l' ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 23/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e - qualificata l'impugnazione avverso il Magistrato di sorveglianza di Cuneo come ricorso per cassazione - dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 23 febbraio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso il decreto di inammissibilità per difetto delle condizioni di legge, ai sensi dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen., emesso dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo il giorno 19 ottobre 2020 rispetto al reclamo avanzato dal medesimo detenuto contro il diniego oppostogli dal D.A.P. alla richiesta di possedere pinzette in ferro per uso estetico. 1.1.11 Tribunale di sorveglianza ha osservato che avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza, emesso ai sensi dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen., l'unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione, ma che nella fattispecie non era possibile procedere alla conversione dell'impugnazione ai sensi dell'art.568, ultimo comma, cod. proc. pen., in quanto nel reclamo era stato espressamente ed inequivocabilmente proposto reclamo avanti il Tribunale di sorveglianza di Torino al quale era stato chiesto l'annullamento del citato decreto del Magistrato di sorveglianza di Cuneo; pertanto il reclamo è stato dichiarato inammissibile.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo censura l'ordinanza, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art.568, comma 5„ cod. proc. pen. per omessa motivazione ed errata applicazione della legge evidenziando, in sostanza, che la conversione dell'impugnazione avviene ope legis a prescindere dal contenuto della stessa.

2.2. Con il secondo motivo censura l'ordinanza, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art.666, comma 2, cod. proc. pen. per mancata motivazione in ordine al merito della questione vale a dire il rifiuto, da parte dell'Amministrazione, di consentire al detenuto il possesso di pinzette di ferro per uso estetico. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

2. Infatti il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva dichiarato inammissibile per difetto delle condizioni di legge, ai sensi dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen., il reclamo avanzato dal medesimo detenuto contro il diniego oppostogli dal D.A.P. alla richiesta di possedere pinzette in ferro per uso estetico non potendosi configurare nella fattispecie alcuna violazione di diritti soggettivi.

3. Invero, come già statuito da questa Corte di legittimità in fattispecie analoga alla presente (Cass. Sez. 7, ordinanza n.31315/2021) nor è configurabile la lamentata violazione di legge per la lesione del diritto alla salute derivante dalla impossibilità di attendere alla cura della persona, mancando il potere dell'Amministrazione di limitare l'uso di tali strumenti non diversi da altri, parimenti pericolosi, ma pur tuttavia ammessi.

Invero, l'art. 69, comma 6, Ord. pen. stabilisce che il Magistrato di sorveglianza "provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: [] b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti".

Il provvedimento impugnato non ha confuso il diritto alla salute con un presunto diritto alla estetica della persona.

Si tratta, infatti, di un mero interesse di fatto, privo di tutela; invero, con l'impugnazione non si contesta che l'introduzione di tali strumenti è vietata, per ragioni di sicurezza, in tutti gli istituti; si tratta di una legittima misura precauzionale da cui non deriva alcuna lesione di diritti soggettivi.

Ne consegue che ci si trova di fronte ad un'attività amministrativa a contenuto discrezionale, essendo previsto un generico obbligo di adoperarsi, sicché soltanto l'assoluta carenza di azione da parte della pubblica amministrazione potrebbe semmai determinare l'interesse del detenuto a far intervenire l'autorità giudiziaria ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.

Appare, quindi, evidente che, nel caso di specie, non sussiste una situazione soggettiva tutelabile, né una concreta lesione di un diritto soggettivo e che quindi avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza non poteva essere proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza e neppure ricorso per cassazione.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l' ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 23/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e - qualificata l'impugnazione avverso il Magistrato di sorveglianza di Cuneo come ricorso per cassazione - dichiarare il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 23 febbraio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso il decreto di inammissibilità per difetto delle condizioni di legge, ai sensi dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen., emesso dal Magistrato di sorveglianza di Cuneo il giorno 19 ottobre 2020 rispetto al reclamo avanzato dal medesimo detenuto contro il diniego oppostogli dal D.A.P. alla richiesta di possedere pinzette in ferro per uso estetico. 1.1.11 Tribunale di sorveglianza ha osservato che avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza, emesso ai sensi dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen., l'unico rimedio esperibile è il ricorso per cassazione, ma che nella fattispecie non era possibile procedere alla conversione dell'impugnazione ai sensi dell'art.568, ultimo comma, cod. proc. pen., in quanto nel reclamo era stato espressamente ed inequivocabilmente proposto reclamo avanti il Tribunale di sorveglianza di Torino al quale era stato chiesto l'annullamento del citato decreto del Magistrato di sorveglianza di Cuneo; pertanto il reclamo è stato dichiarato inammissibile. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo censura l'ordinanza, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art.568, comma 5„ cod. proc. pen. per omessa motivazione ed errata applicazione della legge evidenziando, in sostanza, che la conversione dell'impugnazione avviene ope legis a prescindere dal contenuto della stessa. 2.2. Con il secondo motivo censura l'ordinanza, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art.666, comma 2, cod. proc. pen. per mancata motivazione in ordine al merito della questione vale a dire il rifiuto, da parte dell'Amministrazione, di consentire al detenuto il possesso di pinzette di ferro per uso estetico. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte osserva che il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. 2. Infatti il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva dichiarato inammissibile per difetto delle condizioni di legge, ai sensi dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen., il reclamo avanzato dal medesimo detenuto contro il diniego oppostogli dal D.A.P. alla richiesta di possedere pinzette in ferro per uso estetico non potendosi configurare nella fattispecie alcuna violazione di diritti soggettivi. 3. Invero, come già statuito da questa Corte di legittimità in fattispecie analoga alla presente (Cass. Sez. 7, ordinanza n.31315/2021) nor è configurabile la lamentata violazione di legge per la lesione del diritto alla salute derivante dalla impossibilità di attendere alla cura della persona, mancando il potere dell'Amministrazione di limitare l'uso di tali strumenti non diversi da altri, parimenti pericolosi, ma pur tuttavia ammessi. Invero, l'art. 69, comma 6, Ord. pen. stabilisce che il Magistrato di sorveglianza "provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: [] b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti". Il provvedimento impugnato non ha confuso il diritto alla salute con un presunto diritto alla estetica della persona. Si tratta, infatti, di un mero interesse di fatto, privo di tutela; invero, con l'impugnazione non si contesta che l'introduzione di tali strumenti è vietata, per ragioni di sicurezza, in tutti gli istituti; si tratta di una legittima misura precauzionale da cui non deriva alcuna lesione di diritti soggettivi. Ne consegue che ci si trova di fronte ad un'attività amministrativa a contenuto discrezionale, essendo previsto un generico obbligo di adoperarsi, sicché soltanto l'assoluta carenza di azione da parte della pubblica amministrazione potrebbe semmai determinare l'interesse del detenuto a far intervenire l'autorità giudiziaria ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. Appare, quindi, evidente che, nel caso di specie, non sussiste una situazione soggettiva tutelabile, né una concreta lesione di un diritto soggettivo e che quindi avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza non poteva essere proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza e neppure ricorso per cassazione. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore