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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 44553/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIrd;to avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, in riforma di quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Noia appellata da [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena per alcuni reati e quella complessiva in anni cinque di reclusione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di norme processuali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. raggiunto dopo la rinuncia ai motivi di appello da parte dell'imputato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento' della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Tardio I) P O ;[OSCURATO:PERSONA] CANCE1 RíA - 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIrd;to avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, in riforma di quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Noia appellata da [OSCURATO:PERSONA], rideterminava la pena per alcuni reati e quella complessiva in anni cinque di reclusione. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di norme processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto avverso sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. raggiunto dopo la rinuncia ai motivi di appello da parte dell'imputato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento' della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Tardio I) P O ;[OSCURATO:PERSONA] CANCE1 RíA - 2
Sentenza Cassazione n. 44553/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris