CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 11272/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 26633/204 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difese dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliate presso lo studio sito in Roma alla via Germanico n. 197 - ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'avvocatura dello Stato - controricorrente -avverso la sentenza n. 2215/2014 emessa dalla CTR [OSCURATO:PERSONA] e depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica nel senso dell'accoglimento del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Le ricorrenti indicate in epigrafe, eredi di [OSCURATO:PERSONA], impugnavano, con separati ricorsi, gli avvisi emessi dall'Agenzia delle Entrate in data 6.03.1986 e notificati loro in relazione alla dichiarazione integrativa di successione del padre, deceduto il 3.05.1986; atti col quale l'ente finanziario rettificava il valore dell'azienda caduta in successione da lire 99.0000.000 a lire 549.476.000, censurando la carenza motivazionale degli atti impositivi. La CTP di Roma, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente, determinando il valore del compendio in lire 200.000.000 e respingendo l'eccezione relativa alla carenza motivazionale dell'atto. Le contribuenti interponevano gravame davanti alla CTR [OSCURATO:PERSONA], la quale confermava la prima decisione. Detta pronuncia veniva impugnata dinanzi alla CTC, la quale in data 25.05.2015 confermava la sentenza della CTR [OSCURATO:PERSONA]. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le contribuenti Baffi sulla base di tre motivi, illustrati nelle memorie difensive depositate in prossimità dell'udienza ai sensi dell'art. 378 c.p.c. L'Agenzia ha depositato nota con la quale chiede di partecipare alla udienza. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2. La prima censura deduce violazione degli artt. 26 e 21 d.P.R. n. 633/72 e la contestuale nullità dell'accertamento ex art. 360, n.3), c.p.c., in quanto l'avviso è stato emesso senza specificare le ragioni del maggior valore attribuito, essendosi l'ente limitato ad indicare i cespiti ed i relativi valori. Deducono le contribuenti che l'Ufficio non ha neppure contestato le tre perizie di parte prodotte in giudizio al fine di giustificare il valore attribuito nella dichiarazione di successione all'azienda del padre (casa editrice) 3.Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento, ex artt. 138 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., lamentando l'apparente motivazione della sentenza della CTC compendiata nelle seguenti locuzioni" i secondi giudici hanno ritenuto che nessuna delle parti appellanti ha offerto motivazione con idonea documentazione a sostegno di quanto eccepito, mentre tutti i motivi di doglianza sono stati già vagliati dal primo giudice". 4. Con il terzo mezzo, le ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 7 della L. n. 689/81 e della non trasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie ex art. 360, n.3), c.p.c. 5. Osserva la Corte che va esaminato il secondo motivo di ricorso poiché, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014). 6.11 secondo motivo è fondato, con assorbimento degli altri motivi. Nella riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5), sussiste il vizio di motivazione qualora la Corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una "mancanza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", una "motivazione apparente", un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" o una "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", a nulla rilevando il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. n. 21257 del 2014; n. 26538 del 2017; Cass. n. . 9105 del 2017; Cass. n. 16247/2018). L'art. 118 disp. att. c.p.c. prescrive la concisione della redazione della sentenza, ma, sempre nell'osservanza del principio già affermato da questa Corte (vedi, in particolare, tra le tante, Cass. 27 maggio 2011, n. 11710), secondo il quale non adempie il dovere di motivazione il giudice che non formuli alcuna specifica valutazione dei fatti rilevanti di causa, e, dunque, non ricostruisca la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta 7.Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che, a fronte di precise doglianze delle ricorrenti in merito al deficit motivazionale degli avvisi opposti ed in ordine all'entità del valore attribuito all'azienda in quanto moltiplicato per un coefficiente errato - atteso che per le case editrici il coefficiente applicabile sarebbe pari a due - il decidente ha affermato apoditticamente che " la prima Commissione aveva deciso in merito alla motivazione ed alla corretta quantificazione del valore dell'azienda; che, successivamente i giudici di secondo grado avevano ritenuto che tutti i motivi erano stati già vagliati dalla CTP", concludendo "per il corretto iter logico -giuridico seguito dai primi e secondi giudici" [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di esaminare i motivi di ricorso delle contribuenti avverso gli impositivi opposti, censure riproposte, come si evince dalla decisione impugnata, dinanzi alla CTC; neppure ha dimostrato di avere esaminato le circostanze specifiche del caso concreto. Nel caso in esame mancano, difatti, l'indicazione dei fatti rilevanti, l'esplicazione della pretesa impositiva e delle contestazioni della controparte e l'illustrazione e la valutazione degli elementi di prova prodotti dalle parti: l'iter della motivazione è difatti affidato ad una sola affermazione astratta, disancorata dalla fattispecie concreta. Dalla decisione impugnata, difatti, non si evince in alcun modo il percorso logico seguito dalla Commissione tributaria centrale per confermare la decisione della Commissione tributaria di secondo grado; a sua volta redatta con tecnica argomentativa affetta dai medesimi vizi, atteso che si è limitata ad affermare apoditticamente la correttezza della decisione della Commissione tributaria di primo grado. La motivazione non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art 111 Cost, comma 6, (Cass., 30/06/2020, n. 13248; cfr. anche 5/08/2019, n. 20921). L'apparenza, peraltro, si rivela ogni qual volta la pronuncia evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del o proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14/02/2020, n. 3819). In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale dell'Agenzia; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR del [OSCURATO:PERSONA]. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del [OSCURATO:PERSONA], che deciderà anche sulla regolamentazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DE.'.2..r.-53;TATO IN7CAMnO2tÌ-,Iik