Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2024
ECLI:EU:T:2024:587
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0599_INF
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 4 settembre 2024 –
[OSCURATO:PERSONA] / SRB (Contributi
ex ante
2017)
(causa T‑599/22) (
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)
«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi
ex ante
per il periodo di contribuzione 2017 – Determinazione del livello-obiettivo annuale del SRF – Obbligo di motivazione – Articolo 291, paragrafo 2, TFUE – Articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 – Competenze di esecuzione attribuite al Consiglio – Casi specifici debitamente motivati – Portata delle competenze di esecuzione – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo»
1.
Atti delle istituzioni – Regolamenti – Regolamenti di base e regolamenti di esecuzione – Attribuzione di una competenza di esecuzione al Consiglio prevista nel regolamento di base – Assenza di giustificazione in detto regolamento – Illegittimità
(Artt. 291, § 2, e 296 TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 7; regolamento del Consiglio 2015/81)
(v. punti 28, 29, 33, 44)
2.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Competenza di esecuzione conferita al Consiglio – Metodologia di calcolo di detti contributi prevista da un regolamento di esecuzione del Consiglio – Alterazione della metodologia di calcolo prevista nel regolamento di base da parte del regolamento di esecuzione – Superamento dei limiti di competenza – Illegittimità
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 70, § 1, 2, comma 2, e 7, e 77; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 8, § 1; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103)
(v. punti 62, 66, 67, 70, 71, 77, 78, 80, 81, 83, 85)
3.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Fornitura, da parte dell’autore, di spiegazioni circa la motivazione dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione – Presupposti – Assenza di contraddizioni e obbligo di coerenza delle spiegazioni con detta motivazione
(Art. 296, comma 2, TFUE)
(v. punti 113, 114)
4.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Obbligo del SRB di comunicare agli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi e il metodo di determinazione dell’importo del livello-obiettivo annuale
(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 6, § 1; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 4; regolamento della Commissione 2015/63, art. 4)
(v. punti 116, 117)
Dispositivo
1)
La decisione SRB/ES/2022/41 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 25 luglio 2022, relativa al calcolo dei contributi
ex ante
per il 2017 al Fondo di risoluzione unico (SRF) a carico della [OSCURATO:PERSONA] AG e della Portigon AG, è annullata nella parte concernente la [OSCURATO:PERSONA].
2)
Gli effetti della decisione SRB/ES/2022/41, nella parte concernente la [OSCURATO:PERSONA], sono mantenuti fino a che siano adottati i provvedimenti necessari che l’esecuzione della presente sentenza comporta, e ciò entro un termine ragionevole che non può superare i dodici mesi a decorrere dal giorno in cui la presente sentenza diviene definitiva.
3)
Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
4)
[OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico delle proprie spese.
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GU C 424 del 7.11.2022
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