Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 19506/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia emessa del Tribunale cittadino con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 624 e 625, 61 n.2 e 493 ter cod. pen.

Considerato che il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto basato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso che ha chiarito come l'illecita utilizzazione delle carte di credito è stato il mezzo per il conseguimento del profitto del furto rappresentato dal danaro. (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza che ha fatto corretta applicazione (pag. 7 e 8) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice".

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia emessa del Tribunale cittadino con la quale l'imputato era stato riconosciuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 624 e 625, 61 n.2 e 493 ter cod. pen. Considerato che il primo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto basato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso che ha chiarito come l'illecita utilizzazione delle carte di credito è stato il mezzo per il conseguimento del profitto del furto rappresentato dal danaro. (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza che ha fatto corretta applicazione (pag. 7 e 8) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice". Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 19506/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris