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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15274/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo nel procedimento promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 marzo 1966 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Paterni' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha ar, Dlica t o nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva del divieto di eserc tare la funzione di consigliere comunale nonché l'obbligo di dimora nel comune di re idenza ritenendone la gravità indiziaria quanto alla corruzione impropria contestata allo stesso in concorso con altri soggetti e ciò alla luce del rischio di recidiva e di inquina mento probatorio in origine ritenuti; rilevato che lo stesso Giudice ha poi revocato l'ordinanza genetica quanto alla misura interdittiva applicata in prima battuta all'indagato; rilevato, ancora, che avverso l'ordinanza genetica è stato interposto riesame a che il Tribunale di Palermo, con il provvedimento descritto in epigrafe, ha annullato la misura ancora in atto per la ritenuta insussistenza della gravità indiziaria; rilevato che con il ricorso che occupa la Procura della Repubblica preN) il Tr buna le di Marsala ha impugnato tale ultimo provvedimento contestando la motivazione esa sia perché manifestamente illogica, sia per avere il Tribunale integralmente tra ;curato emergenze indiziarie messe in luce nel provvedimento annullato che davano cc ito del patto illecito contestato e del coinvolgimento nel fatto oltre che del pubblico i fficiale corrotto, anche della figlia Sara; rilevato, infine, che nel ricorso la parte pubblica ricorrente ha evidenzia :o che l'annullamento era stato giustificato unicamente per ragioni afferenti alla gravità indiziaria e che in coerenza dovevano ritenersi del tutto immutate le esigenze ci utelari in origine giustificative della misura adottata; ritenuto che,di contro,gravava sulla parte pubblica ricorrente l'onere di puntuz lizza re la perdurante sussistenza delle esigenze da cautelare utili a giustificare l'interv ?.nto in prevenzione che con il ricorso in esame si mira a ristabilire, vieppiù quando, cc Tie nel caso di specie, la misura originariamente adottata risulti già modificata per un liverso atteggiarsi dell'assetto cautelare in prima battuta riscontrato; ritenuto, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il :ollegio mostra di aderire, il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di apl elio ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di inter sse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera, come nel caso a mano, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6 , Sentenza n. 43948 del 21/09/2023, Rv. 285400;Sez. 2 , Sentenza n. 6( 27 del 10/01/2024, Rv. 285867, principio ribadito in motivazione da Sez. 6, Sentenza n. 42287 del 2024;Sez. 2, Sentenza n. 41971 del 2024;Sez. 4, Sent ?nza n 31192 del 2024; Sez. 6, Sentenza n. 14043 del 2024); ritenuta in coerenza l'inammissibilità dell'impugnazione P.Q.M.

Dichiara inammissibile il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo nel procedimento promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 marzo 1966 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Paterni' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha ar, Dlica t o nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva del divieto di eserc tare la funzione di consigliere comunale nonché l'obbligo di dimora nel comune di re idenza ritenendone la gravità indiziaria quanto alla corruzione impropria contestata allo stesso in concorso con altri soggetti e ciò alla luce del rischio di recidiva e di inquina mento probatorio in origine ritenuti; rilevato che lo stesso Giudice ha poi revocato l'ordinanza genetica quanto alla misura interdittiva applicata in prima battuta all'indagato; rilevato, ancora, che avverso l'ordinanza genetica è stato interposto riesame a che il Tribunale di Palermo, con il provvedimento descritto in epigrafe, ha annullato la misura ancora in atto per la ritenuta insussistenza della gravità indiziaria; rilevato che con il ricorso che occupa la Procura della Repubblica preN) il Tr buna le di Marsala ha impugnato tale ultimo provvedimento contestando la motivazione esa sia perché manifestamente illogica, sia per avere il Tribunale integralmente tra ;curato emergenze indiziarie messe in luce nel provvedimento annullato che davano cc ito del patto illecito contestato e del coinvolgimento nel fatto oltre che del pubblico i fficiale corrotto, anche della figlia Sara; rilevato, infine, che nel ricorso la parte pubblica ricorrente ha evidenzia :o che l'annullamento era stato giustificato unicamente per ragioni afferenti alla gravità indiziaria e che in coerenza dovevano ritenersi del tutto immutate le esigenze ci utelari in origine giustificative della misura adottata; ritenuto che,di contro,gravava sulla parte pubblica ricorrente l'onere di puntuz lizza re la perdurante sussistenza delle esigenze da cautelare utili a giustificare l'interv ?.nto in prevenzione che con il ricorso in esame si mira a ristabilire, vieppiù quando, cc Tie nel caso di specie, la misura originariamente adottata risulti già modificata per un liverso atteggiarsi dell'assetto cautelare in prima battuta riscontrato; ritenuto, infatti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla quale il :ollegio mostra di aderire, il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di apl elio ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di inter sse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera, come nel caso a mano, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6 , Sentenza n. 43948 del 21/09/2023, Rv. 285400;Sez. 2 , Sentenza n. 6( 27 del 10/01/2024, Rv. 285867, principio ribadito in motivazione da Sez. 6, Sentenza n. 42287 del 2024;Sez. 2, Sentenza n. 41971 del 2024;Sez. 4, Sent ?nza n 31192 del 2024; Sez. 6, Sentenza n. 14043 del 2024); ritenuta in coerenza l'inammissibilità dell'impugnazione P.Q.M. Dichiara inammissibile il r
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