CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 1977
Cassazione n. 05952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/03/1977 avverso l'ordinanza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Lecce, con ordinanza del 08/07/2020, dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di CERA Michele, avverso la sentenza di condanna alla pena di giustizia per il delitto di ricettazione continuata, emessa dal Tribunale di Brindisi in data 23/03/2018. Propone ricorso per cassazione il CERA, deducendo che l'atto di appello presentava motivi specifici sia sull'affermazione di penale responsabilità, sia quanto alla denegata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente evita infatti di confrontarsi, con la necessaria specificità, con il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale, che ha posto in evidenza - in piena sintonia con i principi affermati da SS.UU. Galtelli - il fatto che i motivi di appello non contenevano alcuna effettiva confutazione delle ragioni addotte dal primo giudice a sostegno della responsabilità per il delitto continuato di ricettazione, e non per il furto delle vetture come affermato dal ricorrente (diversità dei luoghi del furto delle auto rispetto a quanto riferito dal CERA; mancato ritrovamento di arnesi da scasso e del carrello asseritamente utilizzato per il traino, ecc.). Anche quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche non è possibile pervenire a conclusioni diverse, avuto riguardo alla mancanza di un effettivo confronto, attraverso i motivi di appello, con la diffusa motivazione del Tribunale (cfr. pag. 6) che aveva conferito dirimente rilievo alla presenza di numerosi precedenti a carico, in conformità ad un consolidato indirizzo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che in applicazione del principio ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]!A - 2 17,FB 2022 [OSCURATO:PERSONA]