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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025

Cassazione n. 06037/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato l'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione e il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione.

Si contesta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990, per aver senza l'autorizzazione detenuto per uso non esclusivamente personale grammi 3 6 di sostanza stupefacente di tipo cocaina.

Si contesta a [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui all'art. 378 cod. pen., per aver aiutato l'[OSCURATO:PERSONA] ad eludere le investigazioni, disperdendo verosimilmente ulteriore sostanza stupefacente, in occasione dell'intervento della polizia giudiziaria.

I ricorrenti deducono due motivi di ricorso.

Con il primo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 192 co. 2 cod. proc. pen..

Con il secondo motivo lamentano vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

In ordine al primo motivo si osserva che costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n.29541 del 16/07/2020, Rv. 280027).

Ne segue che la censura che lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. è del tutto priva di pregio in quanto è pacifico che la mancata osservanza della suddetta norma, anche se richiamata in relazione a regole di valutazione probatoria, non è assistita da alcuna specifica sanzione processuale e, dunque, non rileva in quanto tale, ma refluisce nell'eventuale deduzione di vizi del percorso argomentativo della sentenza.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente attendibili le circostanze risultanti dagli atti di indagine, osservando che essi sono stati redatti da pubblici ufficiali, consapevoli delle responsabilità penali connesse a eventuali falsità.

Non è emerso alcun elemento che lasci sospettare intenti calunniatori o volontà di aggravare la posizione degli imputati; al contrario, gli operanti hanno descritto i fatti con obiettività e precisione, limitandosi a riportare quanto da loro percepito.

Sulla base di tali evidenze, la Corte ha ritenuto provata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'attività di spaccio gestita dall'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, assumeva il ruolo tipico della "vedetta", avvisando il complice dell'arrivo degli operanti con il consueto richiamo d'allarme e tentando poi di allontanarsi, convinto erroneamente che i militari se ne fossero andati.

Tali condotte confermano la sua partecipazione all'attività di spaccio.

La seconda doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico- giuridici.

Si è infatti affermato che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale affermato che le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse benevolmente dal primo giudice, non essendo la confessione resa da [OSCURATO:PERSONA] sintomatica di autentica resipiscenza e considerato inoltre che entrambi i ricorrenti sono gravati da precedenti penali anche specifici e che avevano beneficiato di istituti finalizzati al reinserimento sociale e, pertanto, ha condiviso e ritenuto adeguata la valutazione di equivalenza tra le circostanze attenuanti ed aggravanti effettuata dal primo giudice.

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannato l'[OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione e il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione. Si contesta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 co. 5 d.P.R. 309/1990, per aver senza l'autorizzazione detenuto per uso non esclusivamente personale grammi 3 6 di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Si contesta a [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui all'art. 378 cod. pen., per aver aiutato l'[OSCURATO:PERSONA] ad eludere le investigazioni, disperdendo verosimilmente ulteriore sostanza stupefacente, in occasione dell'intervento della polizia giudiziaria. I ricorrenti deducono due motivi di ricorso. Con il primo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 192 co. 2 cod. proc. pen.. Con il secondo motivo lamentano vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. In ordine al primo motivo si osserva che costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n.29541 del 16/07/2020, Rv. 280027). Ne segue che la censura che lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. è del tutto priva di pregio in quanto è pacifico che la mancata osservanza della suddetta norma, anche se richiamata in relazione a regole di valutazione probatoria, non è assistita da alcuna specifica sanzione processuale e, dunque, non rileva in quanto tale, ma refluisce nell'eventuale deduzione di vizi del percorso argomentativo della sentenza. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente attendibili le circostanze risultanti dagli atti di indagine, osservando che essi sono stati redatti da pubblici ufficiali, consapevoli delle responsabilità penali connesse a eventuali falsità. Non è emerso alcun elemento che lasci sospettare intenti calunniatori o volontà di aggravare la posizione degli imputati; al contrario, gli operanti hanno descritto i fatti con obiettività e precisione, limitandosi a riportare quanto da loro percepito. Sulla base di tali evidenze, la Corte ha ritenuto provata la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'attività di spaccio gestita dall'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti, assumeva il ruolo tipico della "vedetta", avvisando il complice dell'arrivo degli operanti con il consueto richiamo d'allarme e tentando poi di allontanarsi, convinto erroneamente che i militari se ne fossero andati. Tali condotte confermano la sua partecipazione all'attività di spaccio. La seconda doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico- giuridici. Si è infatti affermato che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020 Ud. (dep. 25/11/2020) Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale affermato che le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse benevolmente dal primo giudice, non essendo la confessione resa da [OSCURATO:PERSONA] sintomatica di autentica resipiscenza e considerato inoltre che entrambi i ricorrenti sono gravati da precedenti penali anche specifici e che avevano beneficiato di istituti finalizzati al reinserimento sociale e, pertanto, ha condiviso e ritenuto adeguata la valutazione di equivalenza tra le circostanze attenuanti ed aggravanti effettuata dal primo giudice. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12/12/2025 Il c
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