CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46734/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; af41- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità. Il primo motivo è generico, risolvendosi nella denuncia di un vizio motivazionale prospettato in astratto senza alcun riferimento alla concreta vicenda processuale. Il secondo motivo non Si confronta criticamente con la reale motivazione posta a fondamento dell'accertamento di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. In particolare, la Corte distrettuale ha desunto la potenziale destinazione degli arnesi agli scopi illeciti indicati nella norma incriminatrice dalla condotta tenuta dallo stesso imputato in occasione dell'attività investigativa da cui aveva preso avvio il procedimento. Risulta, infatti, che Biolchini voleva utilizzare uno dei cacciaviti contro i poliziotti. In tale contesto non può sostenersi, come fa il ricorrente, che l'imputato abbia dato la prova di una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti presso di lui, di alcuni dei quali (coltello e forbici) non ha, peraltro, parlato alcuno dei testimoni a discarico. Il terzo ed il quarto motivo, rispettivamente relativi all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e alle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati posto che la sentenza impugnata ha ripetutamente considerato la complessiva condotta delittuosa, sviluppasti nella consumazione di più delitti e contravvenzioni, come grave oltre che abituale in relazione ai precedenti penali della stessa indole commessi dall'imputato in epoca non distante. Per tale ragione è stato applicato l'aumento a titolo di recidiva in relazione ai delitti di resistenza e lesioni personali. L'assenza di elementi favorevoli apprezzabili ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., oltre che da tale valutazione, è implicitamente ma inequivocabilmente desumibile dalla rideterminazione della pena in misura superiore al minimo edittale tanto per la violazione base che per i reati satellite. Entrambi i motivi, relativi all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per tenuità del atto di ci all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, non sono consentiti perché sollecitano nuovi e diversi apprezzamenti da sovrapporre a quelli non manifestamente illogici del Giudice di pace che ha ritenuto giustificatamente ostativi alla concessione del beneficio la non occasionalità del reato, desunta dal precedente arresto dell'imputato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio ed dal mancato svolgimento di attività lavorativa, considerata sintomo del sostentamento abituale con proventi illeciti. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso,