CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08605/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
renteCONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. –IntimatoAvverso la sentenza n. 11287/2014 della Commissione tributaria regionaledella Campania, sez. staccata di Salerno, depositata il 22.12.2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10.12.2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] FedericiLa società ha impugnato la sentenza pronunciata dalla Commissionetributaria regionale della Campania, che ha dichiarato l’inammissibilitàRGN 4853/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 4825 3/2016Numero sezionale 8665/2025Numero di raccolta generale 8605/2026Data pubblicazione 07/04/2026dell’appello avverso la sentenza con cui il giudice di primo grado avevarespinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso la cartella dipagamento (dell’importo di € 39.035,00), notificata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,afferente alla definizione agevolata richiesta dalla medesima società, ai sensidella l. n. 289 del 2002, per una precorsa pendenza fiscale.La cartella era stata impugnata sull’assunto di una pluralità di vizi, qualiil difetto di motivazione, il mancato richiamo alla natura della definizione, ladecadenza dal termine biennale di riscossione, ex artt. 17 e 41 del d.P.R. n.602 del 1973.Con sentenza n. 116/2009 la Commissione tributaria provinciale diAvellino rigettò il ricorso.Con sentenza n. 11287/2014 la Commissione regionale ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto dalla società, rilevando che, nonostantefosse stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confrontidell’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA], non risultava che l’ordine fossestato eseguito dalla ricorrente, e ciò per non aver dato prova delperfezionamento del procedimento notificatorio.La società ha censurato la pronuncia con un unico motivo, cui ha resistitocon controricorso l’Agenzia delle entrate, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimastaintimata.Nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattatae decisa.Ragioni della decisioneCon l’unico motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsaapplicazione dell’art. 49, d.lgs. n. 546/1986, nonché degli artt. 331 e 332c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La sentenza nonavrebbe tenuto conto della insussistenza di ipotesi di litisconsorzionecessario, vertendo la controversia in tema di cause scindibili.La ricorrente afferma che con l’impugnazione della cartella erano statidenunciati vizi della cartella e questioni afferenti alla pretesa fiscale dellaAgenzia delle entrate, così che non sussisteva alcuna ipotesi di litisconsorzionecessario, di contro trovandosi di fronte a cause scindibili, per le quali lacontribuente avrebbe potuto vocare in giudizio entrambi gli enti o anche unoRGN 4853/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 4835 3/2016Numero sezionale 8665/2025Numero di raccolta generale 8605/2026Data pubblicazione 07/04/2026solo, in questo caso limitando il controllo dell’organo giudicante alle solecensure pertinenti l’ente controricorrente evocato nel processo.A parte l’infondatezza dell’impianto difensivo sviluppato dalla ricorrente,e la non pertinenza della giurisprudenza di legittimità richiamata, il ricorso èinammissibile perché l’unico motivo di censura non si confronta con l’unicaragione della decisione del giudice d’appello.Questi, preso atto dell’ordine di integrazione del contraddittorio, cosìcome disposto con ordinanza del 2012, e verificato che il suddetto ordinenon risultava ottemperato -per assenza di prova della ritualità e delperfezionamento della notifica nei confronti dell’agente di riscossione-, hadichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 49 del d.lgs. n. 546del 1992.A margine l’infondatezza delle ragioni sviluppate con l’unico motivo diimpugnazione, emergendo dalla stessa sentenza che molte delle censureformulate dalla contribuente avverso la cartella di pagamento afferivano avizi dell’atto medesimo, e pertanto necessariamente indirizzate all’ente dellariscossione, la cui presenza in giudizio era dunque necessaria, ed a parte lacircostanza che nel processo si era comunque già costituito in primo gradoun litisconsorzio processuale, che nei successivi gradi processuali dovevaessere mantenuto, il motivo di ricorso dinanzi a questa Corte di legittimitànon si confronta con la motivazione di rigetto della sentenza impugnata.Con la sua decisione la Commissione regionale ha rilevato che l’ordinedi integrazione del contraddittorio non era stato rispettato e da ciò ne hafatto discendere l’inammissibilità della domanda, secondo quanto prescrittodall’art. 331 cpc, applicabile al processo tributario ai sensi dell’art. 49 deld.lgs. n. 546/1992, così sanzionando l’inerzia della parte.Con il ricorso, invece, la società non ha contestato la irritualità dellanotifica all’agente della riscossione, ma che nel giudizio fosse necessariointegrare il contraddittorio. Tale assunto poteva riguardare al più l’ordine diintegrazione del contraddittorio, reso e comunicato alla parte il 23.11.2012,ossia due anni prima della sentenza, ordinanza invece mai contestata. Néassume rilievo la circostanza che nella prima pagina del ricorso la societàaffermi che “si impugna altresì l’ordinanza n. 124/02/12 del 15/11/2012RGN 4853/2016Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 4853/2016Numero sezionale 8646 5/2025Numero di raccolta generale 8605/2026Data pubblicazione 07/04/2026notificata alla odierna ricorrente il 23/11/2012”. Ciò non solo perché lasuddetta ordinanza non risulta che sia stata mai tempestivamentecontestata, ma perché a quell’ordinanza la parte si era adeguata, omettendotuttavia di perfezionare l’iter notificatorio, come correttamente rilevato dalgiudice d’appello.In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese seguono le regole della soccombenza, e vanno liquidate nellamisura specificata in dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente allarifusione delle spese nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che si liquidanoin € 4.300,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misurapari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 10 dicembre 2025Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] 4853/2016Consigliere rel. Federici