CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 07185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SOCIALE– INPS , con sed e in Roma, in persona del direttore della Direzione centrale Patrimonio e achivi dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza di procure rilasciate con atti del notaio [OSCURATO:PERSONA] in Roma, rep. 49171 del 19. 12. 2002, e dal notaio [OSCURATO:PERSONA] in Roma, rep. 51363 del 10. 12. 2002, rappresentato e difes o per procura alle liti in calce al ricorso da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e giuseppe Fiorentino , elettivamente domiciliatopresso il loro studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 29. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FERRARI R.G. N. 10869/2018.NORBERTO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DANTE GABRIELLArappresentati e difes i per procur e alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], via Mar cello Prestinari n. 13. Controricorrenti e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. Intimati avverso la sentenza n.356/2018 della Corte di appello di Venezia, depositata il13. 2. 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20. 12. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione Con atto di citazione del 2008 [OSCURATO:PERSONA] ed altri proprietari che avevano acquistato i loro immobili dall’INPDAP, quali ex inquilini, a seguito della legge sulla dismissione delle proprietà degli enti previdenziali, convennero dinanzi al tribunale di Venezia l’istituto cedente, assumendo che il prezzo di acquisto da loro versato era maggiore di quello determinabile in applicazione dei criteri stabiliti dalla legge e chiedendo quindi la restituzione dell’eccedenza. Il giudice di primo grado, dopo avere affermato con sentenzanon definitiva n. 1206/2010 la propria giurisdizione, con successive sentenza non definitivan. 678/2014 dichiaròla nullità delle c lau sole degli atti di cessione determinative del prezzo e che lo stesso andava calcolato mediante l’applicazione di coefficienti di abbattimento individuati ai sensi del d.m. 14483 del 2004; con sentenza n. 808del 2015, in accoglimento delle domande proposte, condannò R.G. N. 10869/2018.quindil’INPS, subentrato ex lege all’INPDAP, alla restituzione in favore degli attori della parte del corrispettivo versato in eccedenza rispetto a quello dovuto. Interposto gravame, con sentenza n. 356/2018 del 13. 2. 2018 la Corte di appello di Venezia confermò integralmente le sentenze impugnate. Per quanto qui ancora rileva, la Corte distrettuale affermò che la domanda degli attori non trovava ostacolo nel fatto che il prezzo di cessione fosse stato determinato nei rispettivi rogiti di vendita e quindi accettato in sede contrattuale dagli acquirenti, atteso che esso era stato determinato dall’istituto sulla base di una normativa che si assumeva nella specie applicata in modo erroneo, avendo fatto riferimento ad un coefficiente di abbattimento superiore ( 0,8174 ) a quello corretto ( 0,7502 per alcuni e 0,7314 per altri ), con conseguente determinazione di un prezzo maggiore di quello dovuto; che, trattandosi di prezzo determinato in modo inderogabile dalla legge, come riconosciuto dall’ente,l’erronea applicazione della normativa in discorso comportava la nullità parziale della clausola relativa al prezzo e l’inserzione automatica, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., del prezzo imposto; che, nella specie , l’ i stituto aveva applicato un coefficiente di abbattimento calcolatoai sensi dell’art. 1, comma 2, d.l. n. 41 del 2004, come modificato dall’art. 37, comma 56, d.l. n. 223 del 2006, secondo cui “ Qualora le offerte in opzione siano inviate dagli enti gestori agli aventi diritto, dopo un intervallo di tempo superiore a sei mesi rispetto alla valutazione dell’Agenzia del territorio, i coefficienti di abbattimento da applicare dovranno essere quelli pubblicati in epoca immediatamente successiva alla data della valutazione stessa … “; che tale applicazione era errata, in quanto applicava la riferita disposizione in senso retroattivo, atteso che nel caso concreto lastima degli immobile era avvenuta il 13. 3. 2004 e l’adesione dei privati si era perfezionata nel 2005, s icché avrebbero dovuto trovare applicazione i coefficienti di abbattimento in vigore nel 2005, che erano inferiori, e non quelli del 2004 di cui alla normativa sopra richiamata. Per la cassazione di questa decisione, notificata il 16. 2. 2018, con atto notificato il 10. 4. 2018, ha proposto ricorso l’INPS, affidandosi a tre motivi. R.G. N. 10869/2018.Resistono con controricorso gli intimati indicati in epigrafe, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. I controricorrenti hanno depositato memoria. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del d.l. 23. 2. 2004, n. 41, del d.m. 26. 3. 2004, n. 1493 e dell’art. 1339 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile, con riferimento al prezzo di vendita degli immobili, l’istituto della sostituzione automatica delle clausole contrattuali nulle. Sostiene il ricorrente che tale conclusione è giuridicamente errata, in quanto applicata in difetto dei presupposti di legge, atteso che l’art. 1339 cod. civ. prevede l’inserzione automaticadi clausole limitatamente ai casi in cui i prezzi di beni o di servizi è imposto dalla legge, laddove nel caso di specie era in discussione non l’applicazione di norme di legge, ma di norme tecniche di dettaglio indicate dall’Agenzia del territorio, trasfuse nel d.m. 26. 3. 2004. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 56, d.l. 23. 2. 2006, n. 226 e del primo e secondo periodo dell’art. 1, comma 2, d.l. 23. 2. 2004, n. 41, censura la decisione impugnata per avere ritenuto non applicabile la disposizione di cui all’art. 1, comma 2, d.l. 23. 2. 2004, n. 41, come introdotta dal d.l. 4. 7. 2006, n. 223, sulla base del rilievo che essa era entrata in vigore in data successiva alla stima degli immobili ed a ll’accettazione degli inquilini, senza però considerare che tale norma, disciplinando ipotesi definite nel secondo semestre del 2005, quindi al tempo di pubblicazione degli ultimi coefficienti da parte dell’Agenzia del territorio, aveva natura interpretativa delle disposizioni precedenti. Nello specifico quindi, risalendo la valutazione degli immobili al 10. 3. 2004, appariva legittima l’applicazione del coefficiente di abbattimento dello 0,8174 comunicato dall’Agenzia del territorio con provvedimento pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 29. 3. 2004, in luogo del coefficiente, richiesto dagli attori, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17. 1. 2005. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1351 e 2932 nonché dell’art. 1372 cod. civ., lamentando che la Corte di R.G. N. 10869/2018.appello abbia ritenuto rideterminabile e modificabile il prezzo di cessione degli alloggi nonostante esso fosse stato espressamente accettato dai cessionari con l’esercizio della loro opzione all’acquisto. I motivi, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione obiettiva ed ai fini della chiarezza della decisione, sono infondati. Occorre premettere l’esposizione, sia pure sintetica , della normativa di riferimento. In particolare, vanno richiama ti: il d.l. 25. 9. 2001, n. 351, convertito con l. 23. 11. 2001, n. 410, che prevedeva la dismissione degli immobili dello Stato e degli enti pubblici e la concessione, adeterminate condizioni, di un diritto di opzione all’acquisto in favore degli inquilini, con sconti in misura prefissat a sul prezzo di mercato, da determinarsi con riferimento ad unità immobiliari aventi caratteristiche simili ( art. 3 ); il successivo d.l. n. 41 del 2004, convertito con l. n. 104 del 2004, che, all’art. 1, comma 2, stabiliva che il prezzo di vendita fosse determinato“ applicando , ai sensi dell’art. 3, comma 7, d.l. n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall’Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valori degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI ) e di altri parametri di mercato“; l’art. 37, comma 56, d.l. n. 223 2006, entrato in vigore il 4. 7. 2006, che ha aggiunto al comma 2 dell’art. 1 sopra riportato il seguente periodo: “ R.G. N. 10869/2018.del mercato immobiliare (OMI ). Si aggiunga che , nel caso di specie , la contestazione sollevata dagli attori investiva esclusivamente l’applicazione dei coefficienti di abbattimento calcolati dall’Agenzia del territorio, che costituisce un parametro rigido in quanto risultato di pura discrezionalità tecnica e non amministrativa. Il rinvio operato dalla legge a tali coefficientied alla potestà, prevista dall’art. 1, comma 4, d.l. n. 41 del 2004, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di emanare uno Sulla base di talirilievi, la conclusione accolta dai giudici di merito di modifica del prezzo degli atti traslativi, in quanto affetto da errore nella applicazione del coefficiente sopra indicato, appare conforme alla normadi cui all’art. 1339 cod. civ., il quale dispone l'inser zione automatica nel contratto di clausole e di prezzi di beni o servizi, imposti dalla legge, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, nonché dell’art. 1419 cod. civ, secondo cui la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative. Il principio della sostituzione automatica di clausole difformi da quelle imposte da norme imperative opera infatti, senza necessità di espressa previsione, R.G. N. 10869/2018.ogni qualvolta dalla disciplina legale della fattispecie emerga la necessità di applicazione di criteri legali inderogabili predeterminati, destinati ad assolvere, nella economica del contratto, la medesima funzione cui erano destinate le clausolesostituite ( Cass. n. 7803 del 1997 ). Con riferimento alle censure svolte dal secondo motivo, occorre richiamare il già menzionato decreto del Ministero dell’economia e finanze del 26. 3. 2004, il quale, ai sensi del d.l. n. 41 del 2004, stabiliva che il prezzo di vendita fosse ridotto “ applicando i criteri di abbattimento riferiti al comune in cui è ubicato l’immobile e contenuti nelle tabelle pubblicate con cadenza semestrale nella [OSCURATO:PERSONA] “, precisando che “ La prima tabella , contenente i criteri medi di abbattimento, è relativa al periodo compreso tra la data di pubblicazione dei dati OMI immediatamente precedente il mese di ottobre 2001 e la fine del primo trimestre 2003“ e che essa è utilizzata “ in relazione alle lettere di offerta inviate ai conduttori fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione agli immobili peri quali non sia stato ancora stipulato, alla data di entrata in vigore del medesimo, il relativo atto di compravendita “, mentre per le “ lettere di offerta inviate successivamente i Gestori utilizzano l’ultima tabella pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA]“. Richiamando tale ultima prescrizione, gli attori avevano dedotto che l’ente cedente avrebbe dovuto applicare l’ultimo coefficiente di abbattimento, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] del 17. 1. 2005, e non quello pubblicato nel 2004, atteso che le offerte di vendita erano state ricevute tra marzo e settembre 2005. Per contro l’ I stituto ha difeso il proprio operato, invocando l’applicazione dell’art. 37, comma 5 6, d.l. n. 223 2006, sopra riportato, secondo cui “ La Corte di appello ha respinto questa argomentazione perché la norma invocata, essendo entrata in vigore il 4. 7. 2006, era successiva alla R.G. N. 10869/2018.accettazione dell’offerta, risalente al 2005, sicché la sua applicazione nel caso di specie sarebbe stata retroattiva. Parte ricorrente contesta tale conclusione, affermando che la disposizione in argomento ha natura interpretativa e quindi doveva essere applicata. La critica non appare fondata, essendo sufficiente sul punto osservare che la norma enuclea e disciplina una ipotesi mai contemplata dalle precedenti disposizioni, vale a dire il caso in cui le offerte diopzione siano inviate oltre sei mesi dalla stima dell’immobile da parte della Agenzia del territorio. Nei confronti di essa non è dato pertanto rinvenire alcun intento chiarificatore, ma soltanto la scelta di dettare una disciplina più adeguata ai fini de terminazione del prezzo di cessione, coprendo situazioni in precedenza non disciplinate dalla legge. Il principio in materia è infatti che la natura interpretativa di una legge, comportando una deroga al principio della irretroattività, non può che dipendere dal suo contenuto, caratterizzato dall'enunciazione di un apprezzamento interpretativo circa il significato di un precetto antecedente, a cui la norma si ricollega nella formula e nella "ratio", e da un momento precettivo, con il quale il legislatore impone questa interpretazione, escludendone ogni altra.È perciò necessario che essa esprima non solo il significato da attribuire ad una norma precedente, ma anche la volontà del legislatore di imporre questa interpretazioneanche per il passato ( Cass. n. 23827 del 2012; Cass. n. 9895 del 2003; Cass. n. 7182 del 1986). Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte de l ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna l’istituto ricorrent e al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.800,00 , di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. R.G. N. 10869/2018.Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deci