CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 1983
Cassazione n. 11101/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/07/1983 [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/01/2000 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 4 e 7 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al trattamento punitivo - è indeducibile avendo la Corte indicato i criteri alla luce dei quali determinare il trattamento sanzionatorio (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata) in termini coerenti rispetto alla concreta determinazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1 1101-26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3135/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38346/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/07/1983 [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/01/2000 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625 n. 4 e 7 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al trattamento punitivo - è indeducibile avendo la Corte indicato i criteri alla luce dei quali determinare il trattamento sanzionatorio (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata) in termini coerenti rispetto alla concreta determinazione della pena irrogata (tenuto presente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi: Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800); - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M