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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 07980/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato D'[OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 651 cod. pen. e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro 180,00 di ammenda.

2. Avverso la sentenza ricorre il D'Angelo, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo per vizio di motivazione.

Si duole che la colpevolezza sia stata accertata prescindendo dalle risultanze processuali.

Il testimone di polizia giudiziaria, assistente capo [OSCURATO:PERSONA], nel riferire le modalità del controllo, ha, infatti, precisato che agli imputati erano stati chiesti i documenti di identità.

Tale circostanza esclude la sussistenza dell'elemento oggettivo della contestata contravvenzione.

La norma incriminatrice non sanziona, infatti, l'omessa esibizione del documento di identità

3. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente propone una lettura alternativa delle prove acquisite non consentita in sede di legittimità e comunque denuncia un vizio motivazionale manifestamele infondato.

Sostiene, in particolare, che l'unico testimone sentito in dibattimento aveva riferito che l'imputato si era limitato a non consegnare i documenti di identità.

Invero dal verbale di esame dibattimentale, allegato al ricorso, si evince che il testimone, nel riferire le modalità del controllo, ha precisato che al D'Angelo era stato chiesto non solo di esibire i documenti ma anche di declinare le generalità e che lo stesso non aveva adempiuto a nessuna delle due richieste.

Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto accertati gli estremi oggettivi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 651 cod. pen. che sanziona la condotta di chi rifkuti di fornire indicazioni sulla propria identità personale (Sez. 1, n. 5397 del 01/12/2020, Levy, Rv. 280802).

4. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente rancesco A 'ffi [OSCURATO:PERSONA] M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2020 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato D'[OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 651 cod. pen. e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro 180,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza ricorre il D'Angelo, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo per vizio di motivazione. Si duole che la colpevolezza sia stata accertata prescindendo dalle risultanze processuali. Il testimone di polizia giudiziaria, assistente capo [OSCURATO:PERSONA], nel riferire le modalità del controllo, ha, infatti, precisato che agli imputati erano stati chiesti i documenti di identità. Tale circostanza esclude la sussistenza dell'elemento oggettivo della contestata contravvenzione. La norma incriminatrice non sanziona, infatti, l'omessa esibizione del documento di identità 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente propone una lettura alternativa delle prove acquisite non consentita in sede di legittimità e comunque denuncia un vizio motivazionale manifestamele infondato. Sostiene, in particolare, che l'unico testimone sentito in dibattimento aveva riferito che l'imputato si era limitato a non consegnare i documenti di identità. Invero dal verbale di esame dibattimentale, allegato al ricorso, si evince che il testimone, nel riferire le modalità del controllo, ha precisato che al D'Angelo era stato chiesto non solo di esibire i documenti ma anche di declinare le generalità e che lo stesso non aveva adempiuto a nessuna delle due richieste. Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto accertati gli estremi oggettivi della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 651 cod. pen. che sanziona la condotta di chi rifkuti di fornire indicazioni sulla propria identità personale (Sez. 1, n. 5397 del 01/12/2020, Levy, Rv. 280802). 4. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente rancesco A 'ffi [OSCURATO:PERSONA] M
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