Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 07662/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28957/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. AVEZZANA n. 3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1231/2018 depositata il 14/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]- 6-) L'S Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Armando e Loretta innanzi il Tribunale di Belluno, chiedendone la condanna alla demolizione delle opere eseguite, sul loro fabbricato, in violazione delle distanze ed al risarcimento del danno.

Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale, con sentenza n. 317/2017, rigettava la domanda, ritenendo che l'abbaino realizzato dai convenuti non integrasse sopraelevazione, ma semplice modifica della conformazione del tetto dell'edificio, e non fosse, dunque, soggetto all'osservanza delle norme in materia di distanze.

Con la sentenza impugnata, n. 1231/2018, la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame interposto dall'originario attore avverso la decisione di prima istanza.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Armando e Orietta, spiegando a loro volta ricorso incidentale affidato a due motivi.

In prossimità dell'adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo del ricorso incidentale, che per ragioni logiche va esaminato prima di quello principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta, in seconde cure, dall'odierna parte controricorrente.

Inoltre, il giudice di merito avrebbe riconosciuto all'appellante una tutela fondata su un presupposto fattuale - rappresentato dalla proprietà comune, in capo a [OSCURATO:PERSONA], Orietta, Armando e Giordano, del manufatto asseritamente leso dall'edificazione oggetto della domanda proposta in prime cure- che in realtà non era più sussistente all'atto della proposizione del gravame, posto che era intervenuta la divisione del lotto originariamente in comune tra le predette parti.

Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali lamentano invece la violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA], che era stata proposta in sede di gravame da [OSCURATO:PERSONA], Armando e Giordano.

Questi ultimi, in sostanza, deducono che il ricorrente principale non avrebbe indicato le porzioni dell'edificio ancora in comproprietà, rispetto alle quali avrebbe dovuto essere calcolata la distanza dall'edificazione realizzata dagli odierni controricorrenti.

Le censure sono inammissibili.

La Corte di Appello ha accertato che [OSCURATO:PERSONA], pur essendo proprietario esclusivo di una porzione di edificio che non confina con le proprietà di [OSCURATO:PERSONA], Giordano ed Orietta, sulle quali è stato realizzato l'intervento edilizio oggetto della domanda principale, è tuttavia comproprietario anche delle parti comuni dell'edificio, e pertanto conserva l'interesse alla coltivazione della domanda ab origine proposta (cfr. pag. 6 della sentenza).

Trattasi di ratio non attinta dalle censure in esame, che sono, su questo piano, del tutto generiche.

Peraltro, poiché la divisione sarebbe comunque intervenuta in corso di causa, nella fattispecie opera anche il principio di cui all'art. 111 c.p.c.

Inoltre, avendo esaminato nel merito l'impugnazione, la Corte distrettuale ha evidentemente disatteso l'eccezione di inammissibilità del gravame che era stata proposta dalla parte appellata (sul punto, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5351 del 08/03/2007, Rv. 595288 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290).

Nessun profilo di omesso esame, né di violazione dell'art. 112 c.p.c., sussiste dunque al riguardo.Passando all'esame del ricorso principale, con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 873 e 900 c.c., 9 del D.M. n. 1444 del 1968, 3 del D.P.R. n. 380 del 2011, 14 e 38 delle N.T.A. del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Cadore, nonché degli artt.113 e 132 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Con il secondo motivo, lamenta invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 132 c.p.c. e nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

Con le due censure, trattate unitariamente, il ricorrente si duole, in sostanza, che la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che la modifica del tetto dell'edificio degli odierni controricorrenti era stata autorizzata nell'ambito di un intervento di recupero del sottotetto, con sua trasformazione da soffitta a civile abitazione, realizzazione di due nuove unità ad uso abitativo e conseguente aumento volumetrico dello stabile.

L'intervento, di conseguenza, non avrebbe dovuto essere inquadrato sub specie di semplice intervento di ristrutturazione edilizia, bensì come nuova costruzione, e dunque assoggettato al rispetto delle norme in tema di distanze.

Con il terzo motivo, la parte ricorrente si duole altresì della violazione e falsa applicazione degli artt. 873 c.c. e 9 del D.M. n. 1444 del 1968, nonché dell'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere applicabile all'intervento edilizio di cui è causa la norma di rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, prevista dal richiamato art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.

La Corte di Appello dà atto che gli odierni controricorrenti avevano modificato la sagoma del tetto in base ad una autorizzazione per la ristrutturazione dell'edificio (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) e che l'edificio di cui si discute è un fabbricato unitario con due unità distinte da cielo a terra ed alcune parti in comune (cfr. pag. 7 della sentenza).

Aggiunge poi che "... la realizzazione dell'abbaino, che avrebbe dovuto essere posizionata secondo la domanda alla distanza di 10 mt. dal fabbricato già in comproprietà di parte appellante, si trova comunque alla distanza di mt. 3,54, come confermato dai documenti in atti, cioè a distanza superiore ai 3 mt. previsti dall'art. 873 c.c. e come previsto dell'art. 14, comma 9 b, delle NTA del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Cadore che consente la costruzione proprio di abbaini, purché con distanza superiore a metri tre dalla parete fronteggiante" (cfr. pag. 7 della sentenza).

Osserva anche che "L'abbaino risulta costruito al di sopra della falda di copertura" e che esso non costituisce veduta a carico del fabbricato dell'odierno ricorrente (cfr. sempre pag. 7).

Ed infine, ritiene che pur se nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Cadore "... per la costruzione di nuovi edifici è prevista la distanza di mt. 10, quest'ultima norma deve essere coordinata con riferimento alle altre norme amministrative di secondo grado, che per il medesimo comune prevedono la distanza di mt. 3 quando si tratti di ristrutturazione di edifici e l'autorizzazione amministrativa ne/ caso di specie si riferisce proprio alla ristrutturazione dell'edificio di parte convenuta"(cfr. ancora pagg. 7 ed 8 della sentenza).

L'errore concettuale in cui incorre il giudice di appello, in sostanza, è quello di dare per scontato che, nella specie, l'intervento edilizio sia di mera ristrutturazione, pur in presenza di una modifica della sagoma del tetto e di un aumento di volumetria con cambio di destinazione urbanistica di parte del fabbricato, valorizzando il mero dato, formale, che l'intervento era stato autorizzato, appunto, come ristrutturazione.

La Corte di merito avrebbe invece dovuto verificare se, in concreto, quanto realizzato aveva implicato una variazione del preesistente edificio, ed apprezzare, su tale base, se si trattasse di ristrutturazione o di nuova costruzione.

Nel primo caso, infatti, la norma di cui al D.M. n. 1444 del 1968 non si applica, mentre nel secondo caso va rispettata la distanza di cui all'art. 9 del richiamato D.M.

Va infatti ribadito, sul punto, il principio secondo cui "Nell'ambito delle opere edilizie - anche alla luce dei criteri di cui all'art. 31, primo comma lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457- la semplice ristrutturazione si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la ricostruzione allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria.

In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di nuova costruzione, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima" (Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 21578 del 19/10/2011, Rv. 619608; conf.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15041 del 11/06/2018, Rv. 649068; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4255 del 17/02/2017, proprio relativa ad una fattispecie avente ad oggetto la realizzazione di abbaini).

Inoltre, va ribadito anche l'ulteriore principio, secondo cui "La nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 144 del 08/01/2016, Rv. 638534; conf.

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23843 del 02/10/2018, Rv. 650629; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23845 del 02/10/2018, Rv. 650630).

Ne deriva che il regolamento locale non può comunque prevedere distanze diverse per le singole parti dell'unica costruzione, né introdurre distanze inferiori a quelle previste dalla norma generale.

Il giudice del rinvio dovrà dunque verificare se, in concreto, l'intervento eseguito dagli odierni ricorrenti incidentali, a prescindere dalle modalità con le quali esso sia stato in concreto approvato dalle competenti autorità amministrative, integri, o meno, una nuova costruzione, tenendo conto, sotto tale profilo, anche delle modifiche al D.P.R. n. 380 del 2001 introdotte dall'art.5 del D.L. n. 32 del 2019 e dall'art. 10, comma primo, della legge n. 120 del 2020 .yti-1~., In definitiva, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, mentre va accolto il principale.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza, limitatamente alla posizione del ricorrente incidentale, dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale, accoglie il principale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28957/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. AVEZZANA n. 3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1231/2018 depositata il 14/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]- 6-) L'S Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], Armando e Loretta innanzi il Tribunale di Belluno, chiedendone la condanna alla demolizione delle opere eseguite, sul loro fabbricato, in violazione delle distanze ed al risarcimento del danno. Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale, con sentenza n. 317/2017, rigettava la domanda, ritenendo che l'abbaino realizzato dai convenuti non integrasse sopraelevazione, ma semplice modifica della conformazione del tetto dell'edificio, e non fosse, dunque, soggetto all'osservanza delle norme in materia di distanze. Con la sentenza impugnata, n. 1231/2018, la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame interposto dall'originario attore avverso la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], Armando e Orietta, spiegando a loro volta ricorso incidentale affidato a due motivi. In prossimità dell'adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo del ricorso incidentale, che per ragioni logiche va esaminato prima di quello principale, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta, in seconde cure, dall'odierna parte controricorrente. Inoltre, il giudice di merito avrebbe riconosciuto all'appellante una tutela fondata su un presupposto fattuale - rappresentato dalla proprietà comune, in capo a [OSCURATO:PERSONA], Orietta, Armando e Giordano, del manufatto asseritamente leso dall'edificazione oggetto della domanda proposta in prime cure- che in realtà non era più sussistente all'atto della proposizione del gravame, posto che era intervenuta la divisione del lotto originariamente in comune tra le predette parti. Con il secondo motivo, i ricorrenti incidentali lamentano invece la violazione degli artt. 81 e 100 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA], che era stata proposta in sede di gravame da [OSCURATO:PERSONA], Armando e Giordano. Questi ultimi, in sostanza, deducono che il ricorrente principale non avrebbe indicato le porzioni dell'edificio ancora in comproprietà, rispetto alle quali avrebbe dovuto essere calcolata la distanza dall'edificazione realizzata dagli odierni controricorrenti. Le censure sono inammissibili. La Corte di Appello ha accertato che [OSCURATO:PERSONA], pur essendo proprietario esclusivo di una porzione di edificio che non confina con le proprietà di [OSCURATO:PERSONA], Giordano ed Orietta, sulle quali è stato realizzato l'intervento edilizio oggetto della domanda principale, è tuttavia comproprietario anche delle parti comuni dell'edificio, e pertanto conserva l'interesse alla coltivazione della domanda ab origine proposta (cfr. pag. 6 della sentenza). Trattasi di ratio non attinta dalle censure in esame, che sono, su questo piano, del tutto generiche. Peraltro, poiché la divisione sarebbe comunque intervenuta in corso di causa, nella fattispecie opera anche il principio di cui all'art. 111 c.p.c. Inoltre, avendo esaminato nel merito l'impugnazione, la Corte distrettuale ha evidentemente disatteso l'eccezione di inammissibilità del gravame che era stata proposta dalla parte appellata (sul punto, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5351 del 08/03/2007, Rv. 595288 e Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29191 del 06/12/2017, Rv. 646290). Nessun profilo di omesso esame, né di violazione dell'art. 112 c.p.c., sussiste dunque al riguardo.Passando all'esame del ricorso principale, con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 873 e 900 c.c., 9 del D.M. n. 1444 del 1968, 3 del D.P.R. n. 380 del 2011, 14 e 38 delle N.T.A. del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Cadore, nonché degli artt.113 e 132 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Con il secondo motivo, lamenta invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 132 c.p.c. e nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. Con le due censure, trattate unitariamente, il ricorrente si duole, in sostanza, che la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che la modifica del tetto dell'edificio degli odierni controricorrenti era stata autorizzata nell'ambito di un intervento di recupero del sottotetto, con sua trasformazione da soffitta a civile abitazione, realizzazione di due nuove unità ad uso abitativo e conseguente aumento volumetrico dello stabile. L'intervento, di conseguenza, non avrebbe dovuto essere inquadrato sub specie di semplice intervento di ristrutturazione edilizia, bensì come nuova costruzione, e dunque assoggettato al rispetto delle norme in tema di distanze. Con il terzo motivo, la parte ricorrente si duole altresì della violazione e falsa applicazione degli artt. 873 c.c. e 9 del D.M. n. 1444 del 1968, nonché dell'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere applicabile all'intervento edilizio di cui è causa la norma di rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, prevista dal richiamato art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. La Corte di Appello dà atto che gli odierni controricorrenti avevano modificato la sagoma del tetto in base ad una autorizzazione per la ristrutturazione dell'edificio (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) e che l'edificio di cui si discute è un fabbricato unitario con due unità distinte da cielo a terra ed alcune parti in comune (cfr. pag. 7 della sentenza). Aggiunge poi che "... la realizzazione dell'abbaino, che avrebbe dovuto essere posizionata secondo la domanda alla distanza di 10 mt. dal fabbricato già in comproprietà di parte appellante, si trova comunque alla distanza di mt. 3,54, come confermato dai documenti in atti, cioè a distanza superiore ai 3 mt. previsti dall'art. 873 c.c. e come previsto dell'art. 14, comma 9 b, delle NTA del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Cadore che consente la costruzione proprio di abbaini, purché con distanza superiore a metri tre dalla parete fronteggiante" (cfr. pag. 7 della sentenza). Osserva anche che "L'abbaino risulta costruito al di sopra della falda di copertura" e che esso non costituisce veduta a carico del fabbricato dell'odierno ricorrente (cfr. sempre pag. 7). Ed infine, ritiene che pur se nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Cadore "... per la costruzione di nuovi edifici è prevista la distanza di mt. 10, quest'ultima norma deve essere coordinata con riferimento alle altre norme amministrative di secondo grado, che per il medesimo comune prevedono la distanza di mt. 3 quando si tratti di ristrutturazione di edifici e l'autorizzazione amministrativa ne/ caso di specie si riferisce proprio alla ristrutturazione dell'edificio di parte convenuta"(cfr. ancora pagg. 7 ed 8 della sentenza). L'errore concettuale in cui incorre il giudice di appello, in sostanza, è quello di dare per scontato che, nella specie, l'intervento edilizio sia di mera ristrutturazione, pur in presenza di una modifica della sagoma del tetto e di un aumento di volumetria con cambio di destinazione urbanistica di parte del fabbricato, valorizzando il mero dato, formale, che l'intervento era stato autorizzato, appunto, come ristrutturazione. La Corte di merito avrebbe invece dovuto verificare se, in concreto, quanto realizzato aveva implicato una variazione del preesistente edificio, ed apprezzare, su tale base, se si trattasse di ristrutturazione o di nuova costruzione. Nel primo caso, infatti, la norma di cui al D.M. n. 1444 del 1968 non si applica, mentre nel secondo caso va rispettata la distanza di cui all'art. 9 del richiamato D.M. Va infatti ribadito, sul punto, il principio secondo cui "Nell'ambito delle opere edilizie - anche alla luce dei criteri di cui all'art. 31, primo comma lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457- la semplice ristrutturazione si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la ricostruzione allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria. In presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di nuova costruzione, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima" (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 21578 del 19/10/2011, Rv. 619608; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15041 del 11/06/2018, Rv. 649068; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4255 del 17/02/2017, proprio relativa ad una fattispecie avente ad oggetto la realizzazione di abbaini). Inoltre, va ribadito anche l'ulteriore principio, secondo cui "La nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 144 del 08/01/2016, Rv. 638534; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23843 del 02/10/2018, Rv. 650629; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23845 del 02/10/2018, Rv. 650630). Ne deriva che il regolamento locale non può comunque prevedere distanze diverse per le singole parti dell'unica costruzione, né introdurre distanze inferiori a quelle previste dalla norma generale. Il giudice del rinvio dovrà dunque verificare se, in concreto, l'intervento eseguito dagli odierni ricorrenti incidentali, a prescindere dalle modalità con le quali esso sia stato in concreto approvato dalle competenti autorità amministrative, integri, o meno, una nuova costruzione, tenendo conto, sotto tale profilo, anche delle modifiche al D.P.R. n. 380 del 2001 introdotte dall'art.5 del D.L. n. 32 del 2019 e dall'art. 10, comma primo, della legge n. 120 del 2020 .yti-1~., In definitiva, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, mentre va accolto il principale. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza, limitatamente alla posizione del ricorrente incidentale, dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale, accoglie il principale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bi
Sentenza Cassazione n. 07662/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris