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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 13213/2022

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A INTERLOCUTORIA sul ricorso 8571/2019 proposto da: Comune di Piacenza, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria dell’ATI appaltatrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 389/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n.447/2016, il Tribunale di Piacenza accertava e dichiarava risolti, per fatto e colpa esclusiva del Comune di Piacenza, alla data di notificazione degli atti di recesso i rapporti di appalto pubblico oggetto di causa (sorto, per la [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di aggiudicazione definitiva in data 28-10-2003, all’esito di gara mediante pubblico incanto, all’ATI costituita tra la [OSCURATO:SOCIETA].- mandataria- e altre imprese - con consegna anticipata del 24-6-2003- dei lavori di restauro, risanamento conservativo e adeguamento funzionale per il recupero dell’ex Macello di via Scalabrini n.113 in Piacenza- 3° e 4° stralcio- 1° lotto; sorto, per la [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di aggiudicazione definitiva in data 13-11-2002, all’esito di gara mediante licitazione privata, alla [OSCURATO:SOCIETA]. con consegna anticipata del 22-7-2002-, dei lavori di conservazione e adeguamento funzionale per il recupero dell’ex Macello di via Scalabrini n.113 in Piacenza- 2° stralcio-).

Per l'effetto il Tribunale condannava il Comune di Piacenza al pagamento, in favore dell'attrice [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di Euro 1.308.832,49, F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] di cui Euro 346.411,15 a titolo di indennizzo ex artt. 2041 c.c e 109 comma 4 DPR 544/1999 ed Euro 961.921,34 a titolo di risarcimento dei danni subiti per la mancanza di un contratto scritto e la sottoproduzione patita nel corso dell'esecuzione anomala dei lavori, con interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo; condannava, altresì, il Comune di Piacenza al pagamento, in favore dell'attrice [OSCURATO:PERSONA], e per essa del [OSCURATO:PERSONA], della somma di Euro 1.317.830,71, di cui Euro 429.389,97 a titolo di indennizzo ex artt. 2041 c.c. e 109 comma 4 DPR 554/1999 ed Euro 888.440,74 a titolo di danno complessivamente spettante, con interessi e rivalutazione della domanda al soddisfo.

2. Con sentenza n. 389/2019 pubblicata il 6-2-2019 la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Piacenza avverso la citata sentenza.

La Corte territoriale, nel condividere le argomentazioni del giudice di primo grado, ha affermato che: i) pacificamente erano mancanti nella specie i contratti scritti d'appalto, come desumibile dalle stesse ammissioni del Comune la cui tesi difensiva era quella, mutuata da una norma del 1923 formalmente mai abrogata (art. 16 regio decreto n. 2440/1923), della equipollenza, a tutti gli effetti giuridici, al contratto dei processi verbali di aggiudicazione definitiva in seguito a incanti pubblici o private licitazioni; invece, alla stregua di una consolidata e amplissima giurisprudenza, sia civile che amministrativa, era necessario il contratto scritto, di formazione bilaterale, come tra l'altro espressamente richiesto dall'art. 109, comma 4, d.p.r. n. 554/1999, che prevede la facoltà dell’impresa aggiudicataria, in caso di mancata stipulazione del contratto nei termini previsti (60 giorni dall’aggiudicazione definitiva), di sciogliersi dall’impegno o recedere dal contratto mediante atto notificato alla stazione appaltante, con diritto F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] al rimborso delle spese, sicché alla stregua di tale disciplina era da ritenersi intervenuta la tacita abrogazione della norma del 1923; ii) il recesso dal rapporto effettuato da parte delle due società attrici era pertanto legittimo, con la conseguente illegittimità della risoluzione successivamente notificata dal Comune di Piacenza (anche per la mancanza di un contratto da risolvere); iii) era esaustiva e completa la relazione peritale in atti, nonostante le varie critiche mosse dalla difesa del Comune, ravvisandosi, in particolare, necessaria l’indagine sulla completezza del progetto esecutivo, al fine di stabilire la fondatezza delle pretese azionate dalle Imprese per l’aumento dei costi soprattutto con riferimento all’anomalo andamento dei lavori imputabile al Comune e al relativo risarcimento dei danni, risultando condivisibili le conclusioni del C.T.U. sull'individuazione del valore delle opere effettivamente eseguite, al fine del calcolo dell'indennizzo ex articolo 2041 c.c. e del riconoscimento del risarcimento anche in termini di maggiori costi, spese generali e mancato utile; iv) i motivi d’appello sul danno in ordine ai criteri e al calcolo delle voci erano generici, atteso che l’Ente censurava la sentenza per avere fondato i diritti risarcitori su presupposti erronei e contraddittori, talora parlando di illecito contrattuale e talaltra di risarcimento extra-contrattuale, ed invece, posto che le imprese avevano chiesto l’indennizzo ex art.2041 c.c. in conformità al d.p.r. 554/1999 e il risarcimento del maggior danno da sotto produzione nel maggior periodo di durata del rapporto, imputando il ritardo alla condotta del Comune, correttamente il Tribunale, non ritenendo applicabile la disciplina contrattuale, aveva da un lato applicato il criterio sussidiario di cui agli artt.2041 c.c. e 109 d.p.r.n.554/1999 (minor somma tra l’arricchimento conseguito da una delle parti e corrispondente impoverimento dell’avente diritto all’indennizzo, stante il pacifico riconoscimento dell’utilità dell’opera) e F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] dall’altro aveva calcolato il risarcimento del danno per i maggiori oneri patiti a causa dell’anomalo andamento dell'appalto, che aveva comportato una dilatazione dei tempi di realizzazione delle opere, imputabile interamente al Comune; v) era da ritenersi assorbita per effetto della ritenuta legittimità del recesso delle Imprese e, comunque, era infondata la pretesa azionata dal Comune in via riconvenzionale diretta al riconoscimento della maggiore spesa sostenuta per l’affidamento ad altra impresa dei lavori oggetto dell’appalto, dato che, come accertato dal C.T.U., l’Ente non aveva fornito documentazione a supporto del dedotto danno.

3. Avverso questa sentenza il Comune di Piacenza propone ricorso, affidato a sei motivi, resistito con separati controricorsi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito per brevità [OSCURATO:SOCIETA]) e dal [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (di seguito per brevità Soved).

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., all’esito di accoglimento dell’istanza di sollecita trattazione del ricorso depositata dal Comune.

Il ricorrente e la Soved hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo l’Ente ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 c.c. e 16 RD n. 2440/1923, per avere la Corte di merito erroneamente affermato l'implicita abrogazione dell'articolo 16 R.D. 2440/1923, mentre la giurisprudenza dell'epoca non aveva mai affermato tale abrogazione ed anzi era stato più volte sostenuto che, fino all'entrata in vigore dell'articolo 11 D.Lgs. 163/2006, nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con il F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] sistema dell'asta pubblica e della licitazione privata, il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale ad ogni effetto al contratto.

Rileva l’Ente che la documentazione dallo stesso prodotta era una pluralità di atti distinti funzionalmente connessi, e che la "carpetta”, così definita dalla Corte di merito, del contratto, sia per Soved che per [OSCURATO:SOCIETA], contiene quanto stabilito dall'articolo 110 del d.p.r. 554/99, ossia i documenti facenti parte integrante del contratto, essendo stata, peraltro, chiaramente esplicitata la legittima volontà dell’Ente a che il verbale di aggiudicazione di entrambe le procedure tenesse luogo del contratto negli atti dì ognuna delle due gare e, in base al regolamento contratti in vigore presso il Comune di Piacenza, l'aggiudicazione rimaneva valida anche in mancanza della firma del verbale da parte dell'aggiudicatario, essendo di seguito intervenuta la registrazione all'Agenzia delle Entrate del contratto a cura e spese di ciascuna delle società attrici, le quali avevano anche prestato cauzione definitiva successivamente all’approvazione del verbale di aggiudicazione.

Il Comune richiama la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. civ. Sez.Unite, 13-07-2015, n. 14555) che ribadisce il principio, già affermatosi nella giurisprudenza precedente, secondo cui in tema di appalti pubblici, nel regime anteriore al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'aggiudicazione definitiva equivale al contratto con forza immediatamente vincolante anche per la P.A. appaltante, sicché la decisione di quest'ultima di sciogliersi dal vincolo dopo l'aggiudicazione stessa integra un recesso contrattuale di natura civilistica, spettante alla cognizione del giudice ordinario.

Ribadisce che le disposizioni di cui al RD n. 2440/1923 sono tuttora operanti, come da sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 20684/2018, richiamata anche nella sentenza impugnata ma erroneamente interpretata, e da altre pronunce delle Sezioni Semplici.

Aggiunge che in ogni caso la F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] conclusione del contratto può perfezionarsi in via progressiva (bando con i propri contenuti, aggiudicazione, invio del contratto, deposito della cauzione definitiva, registrazione, esecuzione) e che la volontà delle imprese non necessariamente deve risultare da un unico contesto, poiché il R.D. 2440/1923 e l'art. 1326 c.c. consentono la conclusione dell'accordo in forma scritta riconducibile a due atti tra loro inscindibili (il bando e l’accettazione del privato).

Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, nella specie il requisito della forma scritta ex art. 1325 c.c. e art. 1350 c.c. era comunque integrato dagli atti registrati — come contratti — dalle imprese appaltatrici presso l'Agenzia delle Entrate a termini dell'art. 1352 c.c. e le parti, nel rispetto della forma scritta ad substantiam, avevano voluto esprimere il loro consenso nella forma progressiva della proposta e della successiva accettazione, non essendo previsto il rinvio ad una ulteriore fase stipulativa.

2. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 109 DPR 554/1999 vigente al tempo e 1454 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto illegittima l'intimazione ad adempiere formulata dal Comune e, per converso, legittimo il recesso esercitato dalle imprese ex art. 109 d.p.r. 554/1999.

Deduce il Comune di essere stato costretto ad emanare la suddetta diffida a causa della peculiarità della situazione in cui si era trovato, atteso che due ditte aggiudicatrici dell'appalto, dopo aver dato esecuzione allo stesso (la Soved addirittura per il 90%) e ricevuto il regolare pagamento in base ai SAL, abbandonavano il luogo di lavoro, dichiarando il loro recesso, mantenendo, tuttavia, il possesso dei cantieri.

Censura l'interpretazione dell'art. 109 citato sostenuta dalle imprese e recepita dai giudici di merito, dal momento che le appaltatrici, una volta scaduti i 60 giorni previsti dalla suddetta norma per la conclusione del contratto scritto, avevano continuato ad F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 adempiere agli obblighi di capitolato per anni (tre la Soved e due la [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]).

Evidenzia che, con le [OSCURATO:PERSONA] n. 2176 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Soved) e n. 2067 del 28.10.2003 ([OSCURATO:SOCIETA]), erano stati approvati i rispettivi verbali di aggiudicazione dei lavori, dando atto della loro equivalenza per ogni effetto legale ai contratti.

Allorchè le appaltatrici SOVED e [OSCURATO:SOCIETA] notificarono gli atti di recesso dal rapporto al Comune (la prima il 27-4-2005, la seconda il 19-4-2005), non vi erano i presupposti previsti dall'art. 109 dpr 554/99, che, al comma 4, presuppone necessariamente l’immediatezza dell’esercizio della facoltà ivi prevista, rispetto al termine di 60 giorni prescritto per la stipulazione del contratto.

Il caso di specie, ad avviso del Comune, non rientra nelle ipotesi previste dalla citata norma, perché: a) il contratto si era perfezionato tra le parti con le modalità previste dagli atti di gara, mai impugnati dagli interessati, ma da loro eseguiti; b) la stipulazione non era prevista dagli atti di gara, perché espressamente insita nell'aggiudicazione; c) lo scioglimento della riserva di legge avvenne, come precisato per iscritto all'atto della consegna da parte del Comune, con l'esecutività delle rispettive determinazioni dirigenziali di approvazione e con la trasmissione del contratto alle parti, nel rispetto delle previsioni di legge; d) l'asserita mancanza di un contratto non era stata rilevata dalle appaltatrici, scaduti i 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, ma esse avevano continuato ad adempiere agli obblighi di capitolato per anni.

Infine deduce che la censura ha rilevanza anche ai fini del quantum liquidato alle Imprese, poiché, con ragionamento difficilmente comprensibile, la Corte d'Appello aveva collegato in modo eziologico l'entità del danno con la illegittimità della diffida ad adempiere della Stazione appaltante, dopo aver prima contraddittoriamente affermato che il contratto era già cessato per “legittimo” unilaterale recesso delle ditte appaltatrici.F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3. Con il terzo motivo lamenta la violazione artt. 16 comma 5 L. Merloni n. 109/1994 e artt. 35 e segg.

DPR 554/1999 (sul progetto esecutivo), rilevando che il C.T.U. aveva ecceduto i limiti del mandato e risposto ad un quesito non posto dal giudice.

Ad avviso del ricorrente, il progetto posto a base di gara era di tipo esecutivo, atteso che le modifiche apportate in corso d'opera dalla [OSCURATO:PERSONA] non erano sostanziali, ma unicamente finalizzate al miglioramento e alla maggiore funzionalità dell'opera.

Gli elaborati progettuali esecutivi erano stati poi adeguati sulla base delle opere compiute, mentre nel caso di Soved, che non aveva mai segnalato anomalie ed aveva sempre sottoscritto le contabilità effettuate fino al quarto stato di avanzamento dei lavori e senza riserve, era stata anche sottoscritta una perizia di variante.

Rimarca che solo la [OSCURATO:SOCIETA] si era rifiutata di sottoscrivere la perizia suppletiva di variante, ritenendola insoddisfacente.

Ad avviso del ricorrente, risulta inspiegabile, e non era spiegato dai giudici di merito, che la SOVED avesse realizzato il 90% delle opere e la [OSCURATO:SOCIETA] il 50% delle stesse, in assenza di progetto esecutivo, ciò manifestando l’illogicità e contraddittorietà delle risultanze peritali, acriticamente recepite nella sentenza impugnata.

Infine, deduce che l'impresa subentrata nelle lavorazioni, dopo il recesso delle controricorrenti, non aveva modificato il progetto nella sostanza, ma solo nella forma e che il completamento delle opere era stato effettuato utilizzando, in realtà, lo stesso progetto e gli stessi elaborati criticati dal C.T.U., il quale non aveva neppure risposto all'ultimo quesito, relativo all’accertamento dei danni subiti dal Comune per la nuova gara d'appalto.

4. Con il quarto motivo l’Ente ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e la violazione e falsa applicazione dei presupposti di diritto su cui sono fondati gli asseriti diritti risarcitori delle ditte appaltatrici.

Deduce che la Corte d’appello F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 non ha risolto le questioni di diritto poste dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Comune, limitandosi ad affermare che non c'era il contratto, che il progetto non era esecutivo e che il prezziario di gara era incompleto, senza spiegare in che modo le ditte appaltatrici per anni avessero potuto emettere i SAL, dopo aver eseguito i lavori, utilizzando i prezziari allegati agli atti di gara e del contratto in base al ribasso d’asta offerto dalle appaltatrici, nonché senza spiegare in che modo le medesime ditte avessero calcolato i prezzi richiesti e puntualmente pagati dal Comune.

Rimarca che la Corte d’appello non ha in ogni caso spiegato come sia stata data applicazione all'articolo 2041 c.c., atteso che questa fonte di obbligazione altro non è che un tertium genus tra il contratto e l'atto illecito, e che le Imprese avevano violato il dovere di buona fede contrattuale e di cooperazione, per avere atteso la Soved tre anni e la [OSCURATO:SOCIETA] due anni prima di comunicare il recesso, dopo avere ottenuto l’assegnazione dell'appalto con un forte ribasso, sì da non poter sostenere le onerose condizioni inizialmente dalle stesse offerte.

5. Con il quinto motivo si duole del rigetto della domanda riconvenzionale denunciando il vizio di violazione di legge, deduce di avere dimostrato il danno subito per l’affidamento dei lavori ad altra ditta in base ai documenti che richiama e rileva che l’importo da corrispondere all'Ente era stato quantificato in Euro 889.401,87 per la [OSCURATO:SOCIETA] e in Euro 409.798,92 per la Soved, come da determine n. 1250 e n. 1251 del 2006 (doc. 33 fascicolo Soved di primo grado - doc. 36 fascicolo [OSCURATO:SOCIETA] di primo grado), che palesavano il fondamento giuridico della pretesa risarcitoria azionata.

6. Con il sesto motivo il Comune, nel denunciare la violazione dell’art.92, secondo comma, c.p.c., lamenta che la Corte d’appello abbia ignorato il principio di cui alla citata norma, che prevede la compensazione delle spese a fronte della indubbia complessità del F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] quadro normativo e delle questioni di diritto affrontate, con riferimento ad una normativa, quella degli appalti pubblici, nel tempo stratificatasi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il Comune, in principalità, sostiene la perdurante vigenza dell’art.16 r.d. 2440/1923 (prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 163/2006, non applicabile ratione temporis nella specie) e censura l’affermazione della Corte d’appello circa la sua tacita abrogazione per incompatibilità con la sopravvenuta disciplina di cui al d.p.r. 554/1999, per avere la Corte territoriale, di conseguenza, ritenuto che i verbali di aggiudicazione definitiva, avvenuta in data 13- 11-2002 all’esito di licitazione privata per la Soved e in data 20-10- 2003 all’esito di pubblico incanto per la [OSCURATO:SOCIETA], non potessero equivalere a contratti scritti.

2. Premesso che nel bando, in conformità al regolamento del Comune, era prevista espressamente la modalità di perfezionamento del contratto con l’aggiudicazione definitiva, la fattispecie in esame si colloca temporalmente sia dopo l’entrata in vigore della l.n.109/1994 e del d.p.r. 554/1999, sia dopo l’entrata in vigore del d.lgs.n.267/2000 (13-10-2000), che ha abrogato le norme di raccordo del r.d. 383/1934, in base alle quali (art.87 comma 1) era prevista l’applicabilità del r.d. 2440/1923 ai Comuni.

Ora, secondo l’orientamento recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nonostante l’abrogazione del r.d. del 1923, continua ad essere applicabile anche a Comuni e Province il principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull’operato degli enti pubblici territoriali, funzionale all’esigenza di assicurare l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Cass.

S.U. 20684/2018, citata anche nella sentenza impugnata), da cui discende la necessità della forma scritta per i contratti stipulati da detti enti.

Quanto al tema, connesso ma distinto, dell’equivalenza al contratto, per ogni effetto legale, del processo verbale di aggiudicazione definitiva, è stato, in precedenza, chiaramente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. s.u. 14555/2015, in una fattispecie che riguardava un appalto del 1997) che solo con l’entrata in vigore del d.p.r.n.163/2006 si è avuta l'effettiva abrogazione del sistema normativo disciplinato dal citato art.16, in raccordo con le norme, pure citate, che lo rendono applicabile agli enti locali, nel senso che il sistema normativo basato sull’equivalenza del verbale di aggiudicazione definitiva al contratto, ove non diversamente manifestata la volontà dell’Amministrazione nello stesso verbale di aggiudicazione, non è stato modificato dalla l.n.109/1994, che non ha reso in alcun modo obbligatorio il successivo contratto per l’insorgenza del vincolo negoziale, né tanto meno è stato modificato dal d.p.r. 554/1999.

Con successive più recenti pronunce di questa Corte, in ipotesi di appalti stipulati con enti locali, la perdurante vigenza del sistema declinato dal d.p.r. n.2440/1923, e nello specifico la perdurante vigenza dell’art.16 quale norma non imperativa, ma derogabile, è stata, altresì, affermata quale obiter, oppure presupposta, senza, tuttavia, che venisse in considerazione l’intervenuta abrogazione, per effetto dell’entrata in vigore del T.U.E.L. (d.lgs.n.267/2000), della norma di raccordo di cui al r.d. 383/1934 (Cass. 15204/2016; Cass.25631/2017; Cass.29798/2017; Cass. 27309/2018, anche in fattispecie a cui era applicabile ratione temporis il d.p.r. 554/1999; in senso contrario Cons.

Stato 3470/2004).F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. Alla stregua del contesto normativo e dei principali orientamenti di legittimità così sinteticamente riepilogati, il primo motivo di ricorso pone le seguenti questioni: α) se il carattere speciale della normativa sugli appalti pubblici e la complessiva disciplina dettata dalla l.n.109/1994 possano o meno consentire di ritenere ininfluente, ai fini che qui interessano, la sopravvenuta abrogazione della norma di raccordo ad opera del T.U.E.L., per non avere la citata l.n.109/1994 reso obbligatoria, quanto all’insorgenza del vincolo, la stipulazione del contratto successivamente all’aggiudicazione, come, invece, espressamente previsto soltanto con il d.p.r.n.163/2006, non applicabile ratione temporis nella specie; β) se, nel contesto normativo di riferimento del caso esaminando, il bando di gara, che non prevedeva la stipula di un contratto di appalto, possa o meno rappresentare la lex specialis dell'intero procedimento, pur nella sopravvenuta mancanza di una specifica norma, quale era l’art.16 del r.d. del 1923 applicabile agli enti locali in virtù delle disposizioni di raccordo di cui al r.d. 383/1934, che prevedesse l’equivalenza dell’aggiudicazione definitiva al contratto; γ) se e per quali ragioni la disciplina introdotta dal d.p.r. 554/1999, di natura regolamentare, possa determinare la tacita abrogazione del citato art.16, che è norma primaria.

4. Poiché le suindicate questioni appaiono meritevoli di approfondimento, il procedimento, già fissato in camera di consiglio, va rimesso alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 30 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] to L.C.G. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C U R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A INTERLOCUTORIA sul ricorso 8571/2019 proposto da: Comune di Piacenza, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione, in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e quale mandataria dell’ATI appaltatrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 389/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.447/2016, il Tribunale di Piacenza accertava e dichiarava risolti, per fatto e colpa esclusiva del Comune di Piacenza, alla data di notificazione degli atti di recesso i rapporti di appalto pubblico oggetto di causa (sorto, per la [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di aggiudicazione definitiva in data 28-10-2003, all’esito di gara mediante pubblico incanto, all’ATI costituita tra la [OSCURATO:SOCIETA].- mandataria- e altre imprese - con consegna anticipata del 24-6-2003- dei lavori di restauro, risanamento conservativo e adeguamento funzionale per il recupero dell’ex Macello di via Scalabrini n.113 in Piacenza- 3° e 4° stralcio- 1° lotto; sorto, per la [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito di aggiudicazione definitiva in data 13-11-2002, all’esito di gara mediante licitazione privata, alla [OSCURATO:SOCIETA]. con consegna anticipata del 22-7-2002-, dei lavori di conservazione e adeguamento funzionale per il recupero dell’ex Macello di via Scalabrini n.113 in Piacenza- 2° stralcio-). Per l'effetto il Tribunale condannava il Comune di Piacenza al pagamento, in favore dell'attrice [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di Euro 1.308.832,49, F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] di cui Euro 346.411,15 a titolo di indennizzo ex artt. 2041 c.c e 109 comma 4 DPR 544/1999 ed Euro 961.921,34 a titolo di risarcimento dei danni subiti per la mancanza di un contratto scritto e la sottoproduzione patita nel corso dell'esecuzione anomala dei lavori, con interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo; condannava, altresì, il Comune di Piacenza al pagamento, in favore dell'attrice [OSCURATO:PERSONA], e per essa del [OSCURATO:PERSONA], della somma di Euro 1.317.830,71, di cui Euro 429.389,97 a titolo di indennizzo ex artt. 2041 c.c. e 109 comma 4 DPR 554/1999 ed Euro 888.440,74 a titolo di danno complessivamente spettante, con interessi e rivalutazione della domanda al soddisfo. 2. Con sentenza n. 389/2019 pubblicata il 6-2-2019 la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Piacenza avverso la citata sentenza. La Corte territoriale, nel condividere le argomentazioni del giudice di primo grado, ha affermato che: i) pacificamente erano mancanti nella specie i contratti scritti d'appalto, come desumibile dalle stesse ammissioni del Comune la cui tesi difensiva era quella, mutuata da una norma del 1923 formalmente mai abrogata (art. 16 regio decreto n. 2440/1923), della equipollenza, a tutti gli effetti giuridici, al contratto dei processi verbali di aggiudicazione definitiva in seguito a incanti pubblici o private licitazioni; invece, alla stregua di una consolidata e amplissima giurisprudenza, sia civile che amministrativa, era necessario il contratto scritto, di formazione bilaterale, come tra l'altro espressamente richiesto dall'art. 109, comma 4, d.p.r. n. 554/1999, che prevede la facoltà dell’impresa aggiudicataria, in caso di mancata stipulazione del contratto nei termini previsti (60 giorni dall’aggiudicazione definitiva), di sciogliersi dall’impegno o recedere dal contratto mediante atto notificato alla stazione appaltante, con diritto F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] al rimborso delle spese, sicché alla stregua di tale disciplina era da ritenersi intervenuta la tacita abrogazione della norma del 1923; ii) il recesso dal rapporto effettuato da parte delle due società attrici era pertanto legittimo, con la conseguente illegittimità della risoluzione successivamente notificata dal Comune di Piacenza (anche per la mancanza di un contratto da risolvere); iii) era esaustiva e completa la relazione peritale in atti, nonostante le varie critiche mosse dalla difesa del Comune, ravvisandosi, in particolare, necessaria l’indagine sulla completezza del progetto esecutivo, al fine di stabilire la fondatezza delle pretese azionate dalle Imprese per l’aumento dei costi soprattutto con riferimento all’anomalo andamento dei lavori imputabile al Comune e al relativo risarcimento dei danni, risultando condivisibili le conclusioni del C.T.U. sull'individuazione del valore delle opere effettivamente eseguite, al fine del calcolo dell'indennizzo ex articolo 2041 c.c. e del riconoscimento del risarcimento anche in termini di maggiori costi, spese generali e mancato utile; iv) i motivi d’appello sul danno in ordine ai criteri e al calcolo delle voci erano generici, atteso che l’Ente censurava la sentenza per avere fondato i diritti risarcitori su presupposti erronei e contraddittori, talora parlando di illecito contrattuale e talaltra di risarcimento extra-contrattuale, ed invece, posto che le imprese avevano chiesto l’indennizzo ex art.2041 c.c. in conformità al d.p.r. 554/1999 e il risarcimento del maggior danno da sotto produzione nel maggior periodo di durata del rapporto, imputando il ritardo alla condotta del Comune, correttamente il Tribunale, non ritenendo applicabile la disciplina contrattuale, aveva da un lato applicato il criterio sussidiario di cui agli artt.2041 c.c. e 109 d.p.r.n.554/1999 (minor somma tra l’arricchimento conseguito da una delle parti e corrispondente impoverimento dell’avente diritto all’indennizzo, stante il pacifico riconoscimento dell’utilità dell’opera) e F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] dall’altro aveva calcolato il risarcimento del danno per i maggiori oneri patiti a causa dell’anomalo andamento dell'appalto, che aveva comportato una dilatazione dei tempi di realizzazione delle opere, imputabile interamente al Comune; v) era da ritenersi assorbita per effetto della ritenuta legittimità del recesso delle Imprese e, comunque, era infondata la pretesa azionata dal Comune in via riconvenzionale diretta al riconoscimento della maggiore spesa sostenuta per l’affidamento ad altra impresa dei lavori oggetto dell’appalto, dato che, come accertato dal C.T.U., l’Ente non aveva fornito documentazione a supporto del dedotto danno. 3. Avverso questa sentenza il Comune di Piacenza propone ricorso, affidato a sei motivi, resistito con separati controricorsi dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito per brevità [OSCURATO:SOCIETA]) e dal [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (di seguito per brevità Soved). 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., all’esito di accoglimento dell’istanza di sollecita trattazione del ricorso depositata dal Comune. Il ricorrente e la Soved hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo l’Ente ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 c.c. e 16 RD n. 2440/1923, per avere la Corte di merito erroneamente affermato l'implicita abrogazione dell'articolo 16 R.D. 2440/1923, mentre la giurisprudenza dell'epoca non aveva mai affermato tale abrogazione ed anzi era stato più volte sostenuto che, fino all'entrata in vigore dell'articolo 11 D.Lgs. 163/2006, nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con il F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] sistema dell'asta pubblica e della licitazione privata, il processo verbale di aggiudicazione definitiva equivale ad ogni effetto al contratto. Rileva l’Ente che la documentazione dallo stesso prodotta era una pluralità di atti distinti funzionalmente connessi, e che la "carpetta”, così definita dalla Corte di merito, del contratto, sia per Soved che per [OSCURATO:SOCIETA], contiene quanto stabilito dall'articolo 110 del d.p.r. 554/99, ossia i documenti facenti parte integrante del contratto, essendo stata, peraltro, chiaramente esplicitata la legittima volontà dell’Ente a che il verbale di aggiudicazione di entrambe le procedure tenesse luogo del contratto negli atti dì ognuna delle due gare e, in base al regolamento contratti in vigore presso il Comune di Piacenza, l'aggiudicazione rimaneva valida anche in mancanza della firma del verbale da parte dell'aggiudicatario, essendo di seguito intervenuta la registrazione all'Agenzia delle Entrate del contratto a cura e spese di ciascuna delle società attrici, le quali avevano anche prestato cauzione definitiva successivamente all’approvazione del verbale di aggiudicazione. Il Comune richiama la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. civ. Sez.Unite, 13-07-2015, n. 14555) che ribadisce il principio, già affermatosi nella giurisprudenza precedente, secondo cui in tema di appalti pubblici, nel regime anteriore al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'aggiudicazione definitiva equivale al contratto con forza immediatamente vincolante anche per la P.A. appaltante, sicché la decisione di quest'ultima di sciogliersi dal vincolo dopo l'aggiudicazione stessa integra un recesso contrattuale di natura civilistica, spettante alla cognizione del giudice ordinario. Ribadisce che le disposizioni di cui al RD n. 2440/1923 sono tuttora operanti, come da sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 20684/2018, richiamata anche nella sentenza impugnata ma erroneamente interpretata, e da altre pronunce delle Sezioni Semplici. Aggiunge che in ogni caso la F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] conclusione del contratto può perfezionarsi in via progressiva (bando con i propri contenuti, aggiudicazione, invio del contratto, deposito della cauzione definitiva, registrazione, esecuzione) e che la volontà delle imprese non necessariamente deve risultare da un unico contesto, poiché il R.D. 2440/1923 e l'art. 1326 c.c. consentono la conclusione dell'accordo in forma scritta riconducibile a due atti tra loro inscindibili (il bando e l’accettazione del privato). Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, nella specie il requisito della forma scritta ex art. 1325 c.c. e art. 1350 c.c. era comunque integrato dagli atti registrati — come contratti — dalle imprese appaltatrici presso l'Agenzia delle Entrate a termini dell'art. 1352 c.c. e le parti, nel rispetto della forma scritta ad substantiam, avevano voluto esprimere il loro consenso nella forma progressiva della proposta e della successiva accettazione, non essendo previsto il rinvio ad una ulteriore fase stipulativa. 2. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 109 DPR 554/1999 vigente al tempo e 1454 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto illegittima l'intimazione ad adempiere formulata dal Comune e, per converso, legittimo il recesso esercitato dalle imprese ex art. 109 d.p.r. 554/1999. Deduce il Comune di essere stato costretto ad emanare la suddetta diffida a causa della peculiarità della situazione in cui si era trovato, atteso che due ditte aggiudicatrici dell'appalto, dopo aver dato esecuzione allo stesso (la Soved addirittura per il 90%) e ricevuto il regolare pagamento in base ai SAL, abbandonavano il luogo di lavoro, dichiarando il loro recesso, mantenendo, tuttavia, il possesso dei cantieri. Censura l'interpretazione dell'art. 109 citato sostenuta dalle imprese e recepita dai giudici di merito, dal momento che le appaltatrici, una volta scaduti i 60 giorni previsti dalla suddetta norma per la conclusione del contratto scritto, avevano continuato ad F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 adempiere agli obblighi di capitolato per anni (tre la Soved e due la [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]). Evidenzia che, con le [OSCURATO:PERSONA] n. 2176 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Soved) e n. 2067 del 28.10.2003 ([OSCURATO:SOCIETA]), erano stati approvati i rispettivi verbali di aggiudicazione dei lavori, dando atto della loro equivalenza per ogni effetto legale ai contratti. Allorchè le appaltatrici SOVED e [OSCURATO:SOCIETA] notificarono gli atti di recesso dal rapporto al Comune (la prima il 27-4-2005, la seconda il 19-4-2005), non vi erano i presupposti previsti dall'art. 109 dpr 554/99, che, al comma 4, presuppone necessariamente l’immediatezza dell’esercizio della facoltà ivi prevista, rispetto al termine di 60 giorni prescritto per la stipulazione del contratto. Il caso di specie, ad avviso del Comune, non rientra nelle ipotesi previste dalla citata norma, perché: a) il contratto si era perfezionato tra le parti con le modalità previste dagli atti di gara, mai impugnati dagli interessati, ma da loro eseguiti; b) la stipulazione non era prevista dagli atti di gara, perché espressamente insita nell'aggiudicazione; c) lo scioglimento della riserva di legge avvenne, come precisato per iscritto all'atto della consegna da parte del Comune, con l'esecutività delle rispettive determinazioni dirigenziali di approvazione e con la trasmissione del contratto alle parti, nel rispetto delle previsioni di legge; d) l'asserita mancanza di un contratto non era stata rilevata dalle appaltatrici, scaduti i 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, ma esse avevano continuato ad adempiere agli obblighi di capitolato per anni. Infine deduce che la censura ha rilevanza anche ai fini del quantum liquidato alle Imprese, poiché, con ragionamento difficilmente comprensibile, la Corte d'Appello aveva collegato in modo eziologico l'entità del danno con la illegittimità della diffida ad adempiere della Stazione appaltante, dopo aver prima contraddittoriamente affermato che il contratto era già cessato per “legittimo” unilaterale recesso delle ditte appaltatrici.F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. Con il terzo motivo lamenta la violazione artt. 16 comma 5 L. Merloni n. 109/1994 e artt. 35 e segg. DPR 554/1999 (sul progetto esecutivo), rilevando che il C.T.U. aveva ecceduto i limiti del mandato e risposto ad un quesito non posto dal giudice. Ad avviso del ricorrente, il progetto posto a base di gara era di tipo esecutivo, atteso che le modifiche apportate in corso d'opera dalla [OSCURATO:PERSONA] non erano sostanziali, ma unicamente finalizzate al miglioramento e alla maggiore funzionalità dell'opera. Gli elaborati progettuali esecutivi erano stati poi adeguati sulla base delle opere compiute, mentre nel caso di Soved, che non aveva mai segnalato anomalie ed aveva sempre sottoscritto le contabilità effettuate fino al quarto stato di avanzamento dei lavori e senza riserve, era stata anche sottoscritta una perizia di variante. Rimarca che solo la [OSCURATO:SOCIETA] si era rifiutata di sottoscrivere la perizia suppletiva di variante, ritenendola insoddisfacente. Ad avviso del ricorrente, risulta inspiegabile, e non era spiegato dai giudici di merito, che la SOVED avesse realizzato il 90% delle opere e la [OSCURATO:SOCIETA] il 50% delle stesse, in assenza di progetto esecutivo, ciò manifestando l’illogicità e contraddittorietà delle risultanze peritali, acriticamente recepite nella sentenza impugnata. Infine, deduce che l'impresa subentrata nelle lavorazioni, dopo il recesso delle controricorrenti, non aveva modificato il progetto nella sostanza, ma solo nella forma e che il completamento delle opere era stato effettuato utilizzando, in realtà, lo stesso progetto e gli stessi elaborati criticati dal C.T.U., il quale non aveva neppure risposto all'ultimo quesito, relativo all’accertamento dei danni subiti dal Comune per la nuova gara d'appalto. 4. Con il quarto motivo l’Ente ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata e la violazione e falsa applicazione dei presupposti di diritto su cui sono fondati gli asseriti diritti risarcitori delle ditte appaltatrici. Deduce che la Corte d’appello F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 non ha risolto le questioni di diritto poste dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Comune, limitandosi ad affermare che non c'era il contratto, che il progetto non era esecutivo e che il prezziario di gara era incompleto, senza spiegare in che modo le ditte appaltatrici per anni avessero potuto emettere i SAL, dopo aver eseguito i lavori, utilizzando i prezziari allegati agli atti di gara e del contratto in base al ribasso d’asta offerto dalle appaltatrici, nonché senza spiegare in che modo le medesime ditte avessero calcolato i prezzi richiesti e puntualmente pagati dal Comune. Rimarca che la Corte d’appello non ha in ogni caso spiegato come sia stata data applicazione all'articolo 2041 c.c., atteso che questa fonte di obbligazione altro non è che un tertium genus tra il contratto e l'atto illecito, e che le Imprese avevano violato il dovere di buona fede contrattuale e di cooperazione, per avere atteso la Soved tre anni e la [OSCURATO:SOCIETA] due anni prima di comunicare il recesso, dopo avere ottenuto l’assegnazione dell'appalto con un forte ribasso, sì da non poter sostenere le onerose condizioni inizialmente dalle stesse offerte. 5. Con il quinto motivo si duole del rigetto della domanda riconvenzionale denunciando il vizio di violazione di legge, deduce di avere dimostrato il danno subito per l’affidamento dei lavori ad altra ditta in base ai documenti che richiama e rileva che l’importo da corrispondere all'Ente era stato quantificato in Euro 889.401,87 per la [OSCURATO:SOCIETA] e in Euro 409.798,92 per la Soved, come da determine n. 1250 e n. 1251 del 2006 (doc. 33 fascicolo Soved di primo grado - doc. 36 fascicolo [OSCURATO:SOCIETA] di primo grado), che palesavano il fondamento giuridico della pretesa risarcitoria azionata. 6. Con il sesto motivo il Comune, nel denunciare la violazione dell’art.92, secondo comma, c.p.c., lamenta che la Corte d’appello abbia ignorato il principio di cui alla citata norma, che prevede la compensazione delle spese a fronte della indubbia complessità del F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] quadro normativo e delle questioni di diritto affrontate, con riferimento ad una normativa, quella degli appalti pubblici, nel tempo stratificatasi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il Comune, in principalità, sostiene la perdurante vigenza dell’art.16 r.d. 2440/1923 (prima dell’entrata in vigore del d.p.r. 163/2006, non applicabile ratione temporis nella specie) e censura l’affermazione della Corte d’appello circa la sua tacita abrogazione per incompatibilità con la sopravvenuta disciplina di cui al d.p.r. 554/1999, per avere la Corte territoriale, di conseguenza, ritenuto che i verbali di aggiudicazione definitiva, avvenuta in data 13- 11-2002 all’esito di licitazione privata per la Soved e in data 20-10- 2003 all’esito di pubblico incanto per la [OSCURATO:SOCIETA], non potessero equivalere a contratti scritti. 2. Premesso che nel bando, in conformità al regolamento del Comune, era prevista espressamente la modalità di perfezionamento del contratto con l’aggiudicazione definitiva, la fattispecie in esame si colloca temporalmente sia dopo l’entrata in vigore della l.n.109/1994 e del d.p.r. 554/1999, sia dopo l’entrata in vigore del d.lgs.n.267/2000 (13-10-2000), che ha abrogato le norme di raccordo del r.d. 383/1934, in base alle quali (art.87 comma 1) era prevista l’applicabilità del r.d. 2440/1923 ai Comuni. Ora, secondo l’orientamento recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nonostante l’abrogazione del r.d. del 1923, continua ad essere applicabile anche a Comuni e Province il principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull’operato degli enti pubblici territoriali, funzionale all’esigenza di assicurare l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] (Cass. S.U. 20684/2018, citata anche nella sentenza impugnata), da cui discende la necessità della forma scritta per i contratti stipulati da detti enti. Quanto al tema, connesso ma distinto, dell’equivalenza al contratto, per ogni effetto legale, del processo verbale di aggiudicazione definitiva, è stato, in precedenza, chiaramente precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. s.u. 14555/2015, in una fattispecie che riguardava un appalto del 1997) che solo con l’entrata in vigore del d.p.r.n.163/2006 si è avuta l'effettiva abrogazione del sistema normativo disciplinato dal citato art.16, in raccordo con le norme, pure citate, che lo rendono applicabile agli enti locali, nel senso che il sistema normativo basato sull’equivalenza del verbale di aggiudicazione definitiva al contratto, ove non diversamente manifestata la volontà dell’Amministrazione nello stesso verbale di aggiudicazione, non è stato modificato dalla l.n.109/1994, che non ha reso in alcun modo obbligatorio il successivo contratto per l’insorgenza del vincolo negoziale, né tanto meno è stato modificato dal d.p.r. 554/1999. Con successive più recenti pronunce di questa Corte, in ipotesi di appalti stipulati con enti locali, la perdurante vigenza del sistema declinato dal d.p.r. n.2440/1923, e nello specifico la perdurante vigenza dell’art.16 quale norma non imperativa, ma derogabile, è stata, altresì, affermata quale obiter, oppure presupposta, senza, tuttavia, che venisse in considerazione l’intervenuta abrogazione, per effetto dell’entrata in vigore del T.U.E.L. (d.lgs.n.267/2000), della norma di raccordo di cui al r.d. 383/1934 (Cass. 15204/2016; Cass.25631/2017; Cass.29798/2017; Cass. 27309/2018, anche in fattispecie a cui era applicabile ratione temporis il d.p.r. 554/1999; in senso contrario Cons. Stato 3470/2004).F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. Alla stregua del contesto normativo e dei principali orientamenti di legittimità così sinteticamente riepilogati, il primo motivo di ricorso pone le seguenti questioni: α) se il carattere speciale della normativa sugli appalti pubblici e la complessiva disciplina dettata dalla l.n.109/1994 possano o meno consentire di ritenere ininfluente, ai fini che qui interessano, la sopravvenuta abrogazione della norma di raccordo ad opera del T.U.E.L., per non avere la citata l.n.109/1994 reso obbligatoria, quanto all’insorgenza del vincolo, la stipulazione del contratto successivamente all’aggiudicazione, come, invece, espressamente previsto soltanto con il d.p.r.n.163/2006, non applicabile ratione temporis nella specie; β) se, nel contesto normativo di riferimento del caso esaminando, il bando di gara, che non prevedeva la stipula di un contratto di appalto, possa o meno rappresentare la lex specialis dell'intero procedimento, pur nella sopravvenuta mancanza di una specifica norma, quale era l’art.16 del r.d. del 1923 applicabile agli enti locali in virtù delle disposizioni di raccordo di cui al r.d. 383/1934, che prevedesse l’equivalenza dell’aggiudicazione definitiva al contratto; γ) se e per quali ragioni la disciplina introdotta dal d.p.r. 554/1999, di natura regolamentare, possa determinare la tacita abrogazione del citato art.16, che è norma primaria. 4. Poiché le suindicate questioni appaiono meritevoli di approfondimento, il procedimento, già fissato in camera di consiglio, va rimesso alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 8571/2019 Numero sezionale 1044/2022 Numero di raccolta generale 13213/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 30 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] to L.C.G. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C U R
Sentenza Cassazione n. 13213/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris