CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 agosto 1976
Cassazione n. 41331/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 58/RG. 21743 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di oltraggio; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perchè generico e reiterativo di argomenti giuridici, già vagliati e disattesi con corrette argomentazioni, avendo la Corte distrettuale- conformemente al dato istruttorio- precisato che le parole oltraggiose vennero proferite alla presenza di persone terze ed estranee ai fatti (pag. 5 della sentenza) nonchè esposto convincenti ragioni circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la congruità della pena (pag. 5 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 202