CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 luglio 2021
Cassazione n. 28876/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28326/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, in persona del liquidatore legale rappresentante pro tempore; domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentate pro tempore; domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1087/2021 della CORTE di APPELLO di CATANZARO, depositata il 27 luglio 2021, notificata il 17 agosto 2021; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 luglio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nel 2000, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio l'[OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al tribunale di Cosenza, domandandone la condanna al risarcimento del danno (stimato in Lire 480.000.000) subìto nel periodo 1998-2000 a causa delle immissioni di polvere e fango provenienti dal cantiere aperto dalla convenuta per l'esecuzione dei lavori di ampliamento della autostrada Salerno-[OSCURATO:PERSONA], in una zona limitrofa al piazzale, con annesso capannone, in cui essa società svolgeva l'attività di stoccaggio merce e corriere; il tribunale rigettò la domanda per mancata prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile (condotta colpevole dell'[OSCURATO:SOCIETA].; danno subìto dall'attrice; nesso causale tra condotta e danno); in particolare sottolineò che non era stata data la prova delle conseguenze dannose asseritamente sofferte dalla società, né sub specie di danno emergente (non essendo stati dimostrati gli esborsi asseritamente sostenuti per la riparazione degli automezzi danneggiati dalle immissioni) né sub specie di lucro cessante (non essendo stata dimostrata la perdita di guadagno conseguente alla dedotta riduzione dell'attività commerciale); la decisione negativa è stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Catanzaro; propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi; risponde con controricorso l'[OSCURATO:SOCIETA].; non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. il ricorso è improcedibile; Ric, 2021 n. 28326 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- la società ricorrente deduce che la sentenza impugnata, depositata il 27 luglio 2021, le è stata notificata il 17 agosto successivo (p. 1 del ricorso); tale circostanza imponeva, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, notificato il 29 ottobre 2021, l'osservanza dell'onere di depositare copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione nel termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c. (art.369, secondo comma, n.2, c.p.c.); poiché dal riscontro eseguito sul fascicolo di causa non è stata rinvenuta la predetta relata di notifica, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile a norma del secondo comma del medesimo articolo 369 c.p.c.; 2. oltre che improcedibile, il ricorso è pure inammissibile; il primo motivo denuncia violazione dell'art. 2043 c.c., del d.lgs. n. 22 del 1997 e del relativo decreto ministeriale attuativo 5 febbraio 1998, nonché dell'art.2697 c.c.; la ricorrente deduce che, venendo in considerazione un illecito per violazione di "condotte tipiche" sanzionate dal citato decreto legislativo in materia di rifiuti (che impone la delimitazione dei cantieri nonché l'adozione di misure per evitare la dispersione di polveri e fango), sarebbe stato onere della convenuta produrre in giudizio le relative autorizzazioni ambientali e comprovare di avere osservato tutte le cautele di legge; il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 2043, 2056, 1226, 2059 c.c., nonché dell'art.2697 c.c.; la ricorrente chiede a questa Corte di valutare se la Corte di appello avrebbe dovuto accertare che dalle condotte illecite poste in essere dall'[OSCURATO:SOCIETA]. le era derivato, «quale probabile conseguenza», un danno causato sia dalle maggiori Ric. 2021 n. 28326 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -3- spese per la custodia e la pulizia dei mezzi sia dalla perdita di utilità e lesione dell'avviamento; danno da liquidarsi «utilizzando criteri equitativi di stima e ricorrendo ad una valutazione dei mezzi di prova secondo buona fede* (p.8 del ricorso); i due motivi - da esaminarsi congiuntamente stante la reciproca connessione - sono inammissibili, in quanto difettano di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata; questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. 03/08/2007, n. 17125; Cass. 18/02/2011, n. 4036); l'esigenza di specificità del motivo di ricorso impone la sua riferibilità alla decisione di cui si chiede la cassazione, non essendo ammissibili nel giudizio di legittimità doglianze non aventi specifica attinenza alle ragioni che sorreggono la sentenza sottoposta ad impugnazione (cfr., in tema, Cass.31/08/2015, n. 17330); ciò premesso, tanto il primo quanto il secondo motivo di ricorso omettono di confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, non ha rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che non fossero state provate le allegate violazioni delle "condotte tipiche" imposte dalla disciplina speciale sullo smaltimento dei rifiuti, bensì sul diverso rilievo che non vi era prova sufficiente per ritenere che le immissioni di polvere o di fango avessero superato il limite di tollerabilità imposto dal dovere di solidarietà sociale sì da Ric. 2021 n. 28326 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -4- valutarle alla stregua di immissioni illecite in quanto lesive del diritto di godimento del piazzale e che, comunque, - e tanto era dirimente - non era stata provata dalla società la sussistenza del danno asseritamente subìto, sia sub specie di danno emergente (le spese per la riparazione degli automezzi danneggiati) sia sub specie di lucro cessante (la riduzione dell'attività commerciale e dei relativi proventi); la rilevata mancata prova dell'an della pretesa e, in ogni caso, della sussistenza del danno costituisce la ragione per la quale la Corte di merito ha correttamente ritenuto di non potere accedere alla liquidazione equitativa, cui può ricorrersi solo allorché non sia possibile - o sia notevolmente difficile - provare il preciso ammontare del pregiudizio (ex multis, cfr., da ultimo, Cass. 29/04/2022, n. 13515); la circostanza che la ratio decidendi della sentenza impugnata non sia stata tenuta in considerazione in nessuno dei due motivi di ricorso, rende il medesimo inammissibile per difetto di specificità; ad onta del formale riferimento all'art.2697 c.c. contenuto in entrambi i motivi di ricorso, deve, poi, osservarsi che essi non deducono che il giudice del merito abbia indebitamente attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. 17/06/2013, n. 15107; Cass. 29/05/2018, n. 13395; Cass. 31/08/2020, n. 18092), ma - invocando «una valutazione dei mezzi istruttori secondo buona fede» (sul rilievo che il tempo di oltre diciotto anni trascorso tra i fatti e l'acquisizione delle prove aveva determinato l'oggettiva difficoltà di dimostrare l'effettiva consistenza del danno) - si risolvono nella critica dell'apprezzamento delle risultanze Ric. 2021 n. 28326 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -5- probatorie, che è insindacabile in sede di legittimità (Cass.04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); in definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione deve essere dichiarato improcedibile; 3. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; 4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. Per questi motivi la Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto