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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09828/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.11 Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza resa il 17 giugno 2021 rigettava il reclamo, proposto dal condannato [OSCURATO:PERSONA], detenuto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 23 marzo 2021, di rigetto della sua istanza di concessione del beneficio della liberazione anticipata con riferimento al periodo di espiazione di pena, intercorso tra il 29/1/2017 ed il 28/7/2017 e tra il 29/0/2018 ed il 28/07/2018 per avere in entrambi i semestri commesso infrazioni sanzionate disciplinarmente. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore per dedurre inosservanza o erronea àpplicazione dell'art. 54 ord. pen., dell'art. 20 ord. pen. e dell'art. 77 d.P.R. n. 230 del 2000 e carenza di motivazione.

Le infrazioni disciplinari non sono state ritenute gravi nemmeno dal Consiglio di Disciplina e nel semestre 29/01/2018-28/07/2018 egli non si era rifiutato di svolgere attività lavorativa, avendo opposto il rifiuto in tal senso soltanto il 25 gennaio 2018 ed il Tribunale di sorveglianza non ha considerato la documentazione prodotta per avere ritenuto che le sue condizioni di salute non fossero tali da avergli impedito la prestazione lavorativa, mentre non ha considerato che il lavoro non è obbligatorio e deve essere svolto se compatibile con lo stato di salute.

Quanto alla infrazione del 27 giugno 2017, non è verosimile che egli abbia violato le prescrizioni dell'isolamento diurno per parlare con [OSCURATO:PERSONA] ed in precedenza la predetta pena era stata sospesa per gravi disturbi psichici del ricorrente.

Inoltre, l'isolamento diurno nei confronti di condannati all'ergastolo non prevede il divieto di comunicare con altri detenuti che discende solo dall'isolamento disciplinare, pena la completa e radicale esclusione dai contatti con gli altri soggetti ristretti, che l'ordinamento non contempla.

Del resto l'art. 77 comma 9 d.P.R. n. 230 del 2000 prevede come illecito disciplinare le comunicazioni fraudolente con l'esterno o l'interno nei soli casi di isolamento disciplinare o per ragioni di cautela processuale.

Il giudizio espresso dal Tribunale non considera la gravità delle asserite condotte e la proporzionalità delle sanzioni irrogate anche rispetto alle condizioni psicofisiche del ricorrente e nemmeno valuta complessivamente la personalità e la sua evoluzione nel corso del semestre di detenzione.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.E' noto che la norma di cui all'art. 54 della L. n. 354 del 1975 postula quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la sua concessione, concreto riconoscimento di tale partecipazione, è finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale.

La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103 del regolamento di esecuzione, comma 2, introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna".

In tal modo si è richiesta la conduzione sul piano oggettivo di un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto in riferimento, sia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura ed alle modalità di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative.

Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'impegno in concreto dimostrato dal detenuto nell'accogliere le proposte di attività trattamentali senza sia richiesto che le finalità rieducative siano già state conseguite con il completamento dell'opera di risocializzazione (Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, rv. 252355): la lezione interpretativa offerta sul punto da questa Corte ha già indicato che in assenza di attività trattamentali, perché non offerte dall'istituto penitenziario, debba essere considerato ogni altro elemento comportamentale, dal quale poter desumere una revisione critica da parte del detenuto delle passate condotte e l'evoluzione della sua personalità con l'abbandono di logiche e scelte di vita devianti (Sez. 1, n. 2304 del 9/4/1996, rv. 204923, Ronch; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Rv. 214832, Gstein; Sez. 1, n. 17229 del 27/2/2001, Rv. 218745, PG in proc.

Fidanzati).

Inoltre, anche per la concessione della liberazione anticipata, come per gli altri benefici di cui al capo 6 della L. 26 luglio 1975, n. 354, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma da giustificare in modo specifico, circa i presupposti richiesti dall'ordinamento e le considerazioni in termini di opportunità dell'adozione del provvedimento in merito all'esistenza di un serio processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere a livello prognostico un'eventuale reiterazione di fatti illeciti.

2. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata ha osservato che, quanto al primo semestre per il quale il beneficio era stato respinto, vi era prova che il detenuto si fosse intrattenuto a parlare con un compagno dello stesso gruppo di socialità, sebbene stesse espiando l'isolamento diurno, fatto che gli era valsa l'applicazione della sanzione di tre giorni di esclusione dalle attività in comune, sanzione mai contestata con apposito reclamo.

Ha osservato che la violazione era stata commessa in un periodo nel quale non vi erano controindicazioni di tipo psico-fisico all'esecuzione dell'isolamento diurno, circostanza confermativa della natura volontaria della trasgressione e della mancata partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione.

Nel semestre compreso tra il 29/01/2018 ed il 28/07/2018 il provvedimento in esame ha illustrato quale elemento negativo il rifiuto opposto dal detenuto nel febbraio 2018 di svolgere attività lavorativa senza addurre nessuna giustificazione, non desumibile nemmeno dalla documentazione sanitaria prodotta dalla difesa, priva di indicazioni circa l'impossibilità di svolgere mansioni semplici e non usuranti, quali la pulizia degli spazi comuni del gruppo di socialità. 2.1 L'ordinanza in esame ha esposto in termini chiari, logici e coerenti con le norme richiamate le ragioni della decisione, ha apprezzato la gravità delle violazioni addebitate al ricorrente anche in ragione della natura e durata della sanzione inflittagli per l'episodio del 27 giugno 2017 e della sua mancata contestazione all'atto dell'irrogazione.

Ha quindi espresso un giudizio negativo sul comportamento tenuto da Ferraro anche nell'ultimo semestre, oggetto della sua richiesta, pur in assenza di illeciti disciplinari, per avere ritenuto il rifiuto di prestare attività lavorativa senza impedimenti di sorta contrario alla partecipazione all'opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti ai fini del più efficace reinserimento sociale. 2.2 L'impugnazione in esame pretende sia rivalutato ai fini della concessione della liberazione anticipata la condotta del 27 giugno 2017, sostenendo essere inverosimile la sua verificazione, prospettando in tal modo un mero dissenso alla valutazione giudiziale, non già la specifica illustrazione di un vizio inficiante la sua legittimità e la coerenza logica della sua motivazione.

Inoltre, lamenta che non siano state apprezzate le condizioni di salute del ricorrente, a ragione delle quali egli aveva ottenuto il differimento sino al 31 maggio 2017 dell'esecuzione dell'isolamento.

Si tratta di una deduzione palesemente incentrata sul merito della vicenda che, come tale, sfugge alla considerazione del giudice di legittimità, tanto più che al riguardo nessun vizio di motivazione è dato ravvisare nell'ordinanza impugnata per avere correttamente rilevato che un mese dopo l'inizio dell'esecuzione dell'isolamento non si era poste controindicazioni alla sua espiazione, legate allo stato di salute del detenuto.

In punto di diritto la tesi difensiva, volta a negare la sussistenza per il condannato isolato del divieto di comunicare con i compagni di detenzione, non considera che nel caso di specie Ferraro era soggetto all'isolamento diurno quale sanzione penale disciplinata dall'art. 72 cod. pen,, la quale comporta la separazione del soggetto sottopostovi dal resto della popolazione carceraria.

Sebbene il comma 3 dell'art. 72 cod. pen. precisi che la condanna all'isolamento diurno non preclude all'ergastolano di partecipare all'attività lavorativa, come specificato anche dal regolamento d'esecuzione che consente anche a chi vi sia sottoposto di dedicarsi al lavoro, all'istruzione ed alla formazione, oltre che di partecipare alle funzioni religiose (art. 73, comma 5 reg. es.), la separazione continua dalla restante popolazione carceraria quale sanzione penale, proprio per la sua intrinseca caratteristica affittiva, determina un rovesciamento della regola ordinaria di ammissione alla vita carceraria comunitaria, giustificato dal fatto di costituire, esso isolamento, una forma di inasprimento dell'ergastolo e di condividere con la pena perpetua la natura di sanzione penale.

Dalla lettura del combinato disposto del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 73 e del R.D. 18 giugno 1931, n. 787, art. 203, si evince chiaramente che colui che è posto in isolamento non è ammesso alla vita in comune in via di principio in tutte le forme di separazione che tale divieto comporta, perché questo è lo specifico contenuto afflittivo della sanzione e non già una modalità di vita o di disciplina carceraria.

Tuttavia, la superiore considerazione non significa che al condannato in isolamento sia precluso ogni contatto con operatori penitenziari, educatori, esperti dell'osservazione e del trattamento o che gli siano vietate la lettura, la corrispondenza e la prestazione di attività lavorativa, ma solo che, in via ordinaria, il soggetto non è posto in contatto con altri detenuti per effetto della intensificazione della pena detentiva perpetua dell'ergastolo (Sez. 1, n. 9300 del 05/02/2014, Ministero della Giustizia, Rv. 259470). 2.3 A ragione delle superiori considerazioni, oltre a doversi confermare la correttezza giuridica dell'interpretazione fornita dal Tribunale di sorveglianza, va aggiunto che le modalità di commissione dell'infrazione, come accertata nei gradi di merito — consistita in una comunicazione attraverso la finestra con altro detenuto - in nessun modo risulta connessa con l'ammissione all'attività lavorativa, di formazione o di istruzione, facoltà riconosciute anche all'ergastolano isolato.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.11 Tribunale di sorveglianza di Sassari con ordinanza resa il 17 giugno 2021 rigettava il reclamo, proposto dal condannato [OSCURATO:PERSONA], detenuto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari del 23 marzo 2021, di rigetto della sua istanza di concessione del beneficio della liberazione anticipata con riferimento al periodo di espiazione di pena, intercorso tra il 29/1/2017 ed il 28/7/2017 e tra il 29/0/2018 ed il 28/07/2018 per avere in entrambi i semestri commesso infrazioni sanzionate disciplinarmente. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore per dedurre inosservanza o erronea àpplicazione dell'art. 54 ord. pen., dell'art. 20 ord. pen. e dell'art. 77 d.P.R. n. 230 del 2000 e carenza di motivazione. Le infrazioni disciplinari non sono state ritenute gravi nemmeno dal Consiglio di Disciplina e nel semestre 29/01/2018-28/07/2018 egli non si era rifiutato di svolgere attività lavorativa, avendo opposto il rifiuto in tal senso soltanto il 25 gennaio 2018 ed il Tribunale di sorveglianza non ha considerato la documentazione prodotta per avere ritenuto che le sue condizioni di salute non fossero tali da avergli impedito la prestazione lavorativa, mentre non ha considerato che il lavoro non è obbligatorio e deve essere svolto se compatibile con lo stato di salute. Quanto alla infrazione del 27 giugno 2017, non è verosimile che egli abbia violato le prescrizioni dell'isolamento diurno per parlare con [OSCURATO:PERSONA] ed in precedenza la predetta pena era stata sospesa per gravi disturbi psichici del ricorrente. Inoltre, l'isolamento diurno nei confronti di condannati all'ergastolo non prevede il divieto di comunicare con altri detenuti che discende solo dall'isolamento disciplinare, pena la completa e radicale esclusione dai contatti con gli altri soggetti ristretti, che l'ordinamento non contempla. Del resto l'art. 77 comma 9 d.P.R. n. 230 del 2000 prevede come illecito disciplinare le comunicazioni fraudolente con l'esterno o l'interno nei soli casi di isolamento disciplinare o per ragioni di cautela processuale. Il giudizio espresso dal Tribunale non considera la gravità delle asserite condotte e la proporzionalità delle sanzioni irrogate anche rispetto alle condizioni psicofisiche del ricorrente e nemmeno valuta complessivamente la personalità e la sua evoluzione nel corso del semestre di detenzione. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.E' noto che la norma di cui all'art. 54 della L. n. 354 del 1975 postula quale requisito per l'accesso alla liberazione anticipata la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e la sua concessione, concreto riconoscimento di tale partecipazione, è finalizzata ad agevolare il suo reinserimento nel contesto sociale. La valutazione della sussistenza di tale presupposto deve avvenire secondo i criteri dettati dalla disposizione di cui all'art. 103 del regolamento di esecuzione, comma 2, introdotto con d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, ossia in riferimento al duplice profilo dell'impegno dimostrato dal detenuto "nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna". In tal modo si è richiesta la conduzione sul piano oggettivo di un'indagine sul comportamento esternato dal detenuto in riferimento, sia all'adesione all'opera rieducativa, sia alla natura ed alle modalità di mantenimento dei rapporti con l'ambiente carcerario, composto da figure istituzionali e dagli altri detenuti e col mondo esterno, rappresentato dai familiari o da altre relazioni significative. Sotto il primo aspetto viene in rilievo l'impegno in concreto dimostrato dal detenuto nell'accogliere le proposte di attività trattamentali senza sia richiesto che le finalità rieducative siano già state conseguite con il completamento dell'opera di risocializzazione (Sez. 1, n. 12746 del 7/3/2012, Rumieri, rv. 252355): la lezione interpretativa offerta sul punto da questa Corte ha già indicato che in assenza di attività trattamentali, perché non offerte dall'istituto penitenziario, debba essere considerato ogni altro elemento comportamentale, dal quale poter desumere una revisione critica da parte del detenuto delle passate condotte e l'evoluzione della sua personalità con l'abbandono di logiche e scelte di vita devianti (Sez. 1, n. 2304 del 9/4/1996, rv. 204923, Ronch; Sez. 1, n. 6204 del 12/11/1999, Rv. 214832, Gstein; Sez. 1, n. 17229 del 27/2/2001, Rv. 218745, PG in proc. Fidanzati). Inoltre, anche per la concessione della liberazione anticipata, come per gli altri benefici di cui al capo 6 della L. 26 luglio 1975, n. 354, l'apprezzamento giudiziale resta discrezionale, ma da giustificare in modo specifico, circa i presupposti richiesti dall'ordinamento e le considerazioni in termini di opportunità dell'adozione del provvedimento in merito all'esistenza di un serio processo, già avviato, anche se non ultimato, di allontanamento da condotte delinquenziali e di recupero alla socializzazione, in modo da far escludere a livello prognostico un'eventuale reiterazione di fatti illeciti. 2. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata ha osservato che, quanto al primo semestre per il quale il beneficio era stato respinto, vi era prova che il detenuto si fosse intrattenuto a parlare con un compagno dello stesso gruppo di socialità, sebbene stesse espiando l'isolamento diurno, fatto che gli era valsa l'applicazione della sanzione di tre giorni di esclusione dalle attività in comune, sanzione mai contestata con apposito reclamo. Ha osservato che la violazione era stata commessa in un periodo nel quale non vi erano controindicazioni di tipo psico-fisico all'esecuzione dell'isolamento diurno, circostanza confermativa della natura volontaria della trasgressione e della mancata partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione. Nel semestre compreso tra il 29/01/2018 ed il 28/07/2018 il provvedimento in esame ha illustrato quale elemento negativo il rifiuto opposto dal detenuto nel febbraio 2018 di svolgere attività lavorativa senza addurre nessuna giustificazione, non desumibile nemmeno dalla documentazione sanitaria prodotta dalla difesa, priva di indicazioni circa l'impossibilità di svolgere mansioni semplici e non usuranti, quali la pulizia degli spazi comuni del gruppo di socialità. 2.1 L'ordinanza in esame ha esposto in termini chiari, logici e coerenti con le norme richiamate le ragioni della decisione, ha apprezzato la gravità delle violazioni addebitate al ricorrente anche in ragione della natura e durata della sanzione inflittagli per l'episodio del 27 giugno 2017 e della sua mancata contestazione all'atto dell'irrogazione. Ha quindi espresso un giudizio negativo sul comportamento tenuto da Ferraro anche nell'ultimo semestre, oggetto della sua richiesta, pur in assenza di illeciti disciplinari, per avere ritenuto il rifiuto di prestare attività lavorativa senza impedimenti di sorta contrario alla partecipazione all'opera di rieducazione intrapresa nei suoi confronti ai fini del più efficace reinserimento sociale. 2.2 L'impugnazione in esame pretende sia rivalutato ai fini della concessione della liberazione anticipata la condotta del 27 giugno 2017, sostenendo essere inverosimile la sua verificazione, prospettando in tal modo un mero dissenso alla valutazione giudiziale, non già la specifica illustrazione di un vizio inficiante la sua legittimità e la coerenza logica della sua motivazione. Inoltre, lamenta che non siano state apprezzate le condizioni di salute del ricorrente, a ragione delle quali egli aveva ottenuto il differimento sino al 31 maggio 2017 dell'esecuzione dell'isolamento. Si tratta di una deduzione palesemente incentrata sul merito della vicenda che, come tale, sfugge alla considerazione del giudice di legittimità, tanto più che al riguardo nessun vizio di motivazione è dato ravvisare nell'ordinanza impugnata per avere correttamente rilevato che un mese dopo l'inizio dell'esecuzione dell'isolamento non si era poste controindicazioni alla sua espiazione, legate allo stato di salute del detenuto. In punto di diritto la tesi difensiva, volta a negare la sussistenza per il condannato isolato del divieto di comunicare con i compagni di detenzione, non considera che nel caso di specie Ferraro era soggetto all'isolamento diurno quale sanzione penale disciplinata dall'art. 72 cod. pen,, la quale comporta la separazione del soggetto sottopostovi dal resto della popolazione carceraria. Sebbene il comma 3 dell'art. 72 cod. pen. precisi che la condanna all'isolamento diurno non preclude all'ergastolano di partecipare all'attività lavorativa, come specificato anche dal regolamento d'esecuzione che consente anche a chi vi sia sottoposto di dedicarsi al lavoro, all'istruzione ed alla formazione, oltre che di partecipare alle funzioni religiose (art. 73, comma 5 reg. es.), la separazione continua dalla restante popolazione carceraria quale sanzione penale, proprio per la sua intrinseca caratteristica affittiva, determina un rovesciamento della regola ordinaria di ammissione alla vita carceraria comunitaria, giustificato dal fatto di costituire, esso isolamento, una forma di inasprimento dell'ergastolo e di condividere con la pena perpetua la natura di sanzione penale. Dalla lettura del combinato disposto del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 73 e del R.D. 18 giugno 1931, n. 787, art. 203, si evince chiaramente che colui che è posto in isolamento non è ammesso alla vita in comune in via di principio in tutte le forme di separazione che tale divieto comporta, perché questo è lo specifico contenuto afflittivo della sanzione e non già una modalità di vita o di disciplina carceraria. Tuttavia, la superiore considerazione non significa che al condannato in isolamento sia precluso ogni contatto con operatori penitenziari, educatori, esperti dell'osservazione e del trattamento o che gli siano vietate la lettura, la corrispondenza e la prestazione di attività lavorativa, ma solo che, in via ordinaria, il soggetto non è posto in contatto con altri detenuti per effetto della intensificazione della pena detentiva perpetua dell'ergastolo (Sez. 1, n. 9300 del 05/02/2014, Ministero della Giustizia, Rv. 259470). 2.3 A ragione delle superiori considerazioni, oltre a doversi confermare la correttezza giuridica dell'interpretazione fornita dal Tribunale di sorveglianza, va aggiunto che le modalità di commissione dell'infrazione, come accertata nei gradi di merito — consistita in una comunicazione attraverso la finestra con altro detenuto - in nessun modo risulta connessa con l'ammissione all'attività lavorativa, di formazione o di istruzione, facoltà riconosciute anche all'ergastolano isolato. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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