CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 30794/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 16/06/2025 della Corte di appello di Venezia;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 16 giugno 2025 la Corte di appello di Venezia hadichiarato inammissibile la richiesta con la quale il difensore di [OSCURATO:PERSONA] RezgarNuri ha chiesto, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., la rescissione delgiudicato di cui alla sentenza del 26 gennaio 2023 con la quale la Corte di appellodi Venezia ha confermato la sentenza contumaciale emessa il 16 febbraio 2016dal Tribunale di Venezia del 16 febbraio 2016 che ha condannato l’assistito allapena di anni due e mesi otto di reclusione e di euro 10.000,00 di multa.A fondamento della decisione, la Corte ha richiamato la disposizionetransitoria di cui all’art. 15-bis della legge n. 67 del 28 aprile 2014 – introdotta,ad integrazione dell’apparato normativo, con legge n. 118 del 11 agosto 2014 –a mente della quale le disposizioni con detta legge introdotte in tema diprocedimenti nei riguardi di soggetti irreperibili si applicano ai procedimenti incorso alla data del 17 maggio 2014 a condizione che non sia stato pronunciatodispositivo di sentenza di primo grado e con l’eccezione dell’ipotesi in cui siaintervenuta, nel corso del procedimento, dichiarazione di contumacia.Ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritualmente dichiarato contumace nel corsodell’udienza preliminare, atteso che la notifica dell’avviso ex art. 419 cod. proc.pen. è stata effettuata presso il domicilio che il predetto aveva eletto «come sievince dal decreto che dispone il giudizio di data 25/11/2013 e dal verbale diidentificazione ed elezione di domicilio del 09/06/2009».Ha così sostenuto che non possa trovare applicazione né «la disciplinadell’assenza, né il rimedio introdotto dall’art. 629-bis cod. proc. pen.» ma,semmai, «la disciplina prevista per l’imputato contumace ed il rimedio previstodall’art. 175, commi 2 e 2-bis, cod. proc. pen., nel testo previgente all’entrata invigore della legge n. 67/14», quest’ultimo, nel caso di specie, mai attivato.Ha, infine, ribadito il principio per cui non è possibile riqualificare d’ufficio larichiesta di rescissione del giudicato in incidente di esecuzione per la restituzionein termini ex art. 175 cod. proc. pen., dichiarato, come detto, inammissibile larichiesta e trasmesso gli atti alla Procura Generale presso la stessa Corte pervalutare «l’emissione di un nuovo ordine di esecuzione per la carcerazione».2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione lamentando mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.),inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen.) e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena dinullità, inutilizzabilità e decadenza in ordine alla mancata applicazione dell’art.629-bis cod. proc. pen.Il difensore contesta che la Corte abbia ritenuto inapplicabile, nel caso inesame, la disciplina introdotta dalla legge n. 67/14 – e, in particolare, l’art. 629-bis cod. proc. pen. – sul presupposto che la contumacia dell’assistito era statadichiarata in epoca anteriore al 17 maggio 2024 (data di entrata in vigore dellalegge), senza, però, considerare che, ai sensi dell’art. 15-bis, comma 3, dellamedesima legge, la nuova disciplina «si applica ai procedimenti in corso alla datadi entrata in vigore della legge nei quali non sia stata pronunciata sentenza diprimo grado», cosa che nel caso in esame non era avvenuta posto che dettapronuncia è stata emessa solo il successivo 16 febbraio 2016. Lamenta,pertanto, che la Corte territoriale, ri levata «l’ incolpevole assenzadel…[OSCURATO:PERSONA]…all’interno del procedimento ove vi è stato un difetto totale di notificanei suoi confronti per la prima udienza di comparizione, avrebbe… dovuto…accogliere il ricorso per rescissione del giudicato».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato. L’ordinanza impugnata ha fatto correttaapplicazione delle norme di legge attraverso un apparato argomentativo immunedai dedotti vizi motivazionali.2. Va premesso che la legge 28 aprile 2014, n. 67, entrata in vigore il 17maggio 2014, ha istituito il giudizio in assenza, eliminando così l’istituto dellacontumacia e le garanzie che ad esso erano associate. Solo con legge 11 agosto2014 n. 118 si è sopperito alla mancanza di un'idonea disciplina intertemporaleper i procedimenti in corso. È stato in tal modo introdotto l'art. 15-bis nel capoIII della legge n. 67 del 2014. Detto articolo, al comma primo, prevede che ledisposizioni in ordine alla nuova disciplina sull'assenza siano applicabili aiprocedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 acondizione che non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primogrado. Secondo quanto precisato dal comma 2 dello stesso art. 15-bis, però, ledisposizioni anteriormente vigenti continuano ad applicarsi nel caso in cuil'imputato sia stato già dichiarato contumace, ma non sia stato emesso nei suoiconfronti decreto di irreperibilità.3. Secondo la ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale, noncontrastata dal difensore del ricorrente, la condizione fattuale da ultimorichiamata ricorre nel caso in esame. Come sopra evidenziatosi, infatti, il [OSCURATO:PERSONA],mai dichiarato irreperibile nel corso del procedimento penale, è stato ritualmentedichiarato contumace nel corso dell’udienza preliminare e tale è stato qualificatoall’atto della pronuncia di primo grado.Correttamente, pertanto, la Corte ha reputato che non possa essereutilmente invocato nel caso in esame l’istituto della rescissione del giudicato dicui all’art. 629-bis cod. proc. pen., che può essere azionato dal condannato odalla persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicatonei cui confronti si sia proceduto in assenza, qualora provi che detta declaratoriasia stata pronunciata in mancanza dei presupposti previsti dall'articolo 420-biscod. proc. pen., e sempre che non abbia potuto proporre impugnazione dellasentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettivaconoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza.Altrettanto conforme ai canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità è l’affermazione secondo la quale unico rimedio esperibile, in presenzadi una sentenza contumaciale, è quello della restituzione in termini di cui all’art.175, comma 2, cod. proc. pen. nel suo testo previgente (cfr., tra le altre, Sez. 5,n. 14001 del 03/02/2020, Martinaj, Rv. 279102 – 01: «in tema di restituzione intermini, la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nellaparte in cui prevedeva il suddetto rimedio per proporre impugnazione avverso lesentenze contumaciali di condanna, nonostante la parziale abrogazioneintervenuta ad opera dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi neiconfronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci – in virtù delpregresso regime – alla data del 22 agosto 2014, stante la disciplina transitoriadi cui all'art. 15-bis della citata legge, inserito in essa dalla legge 11 agosto2014, n. 118»).4. Sulla scorta delle superiori considerazioni, si impone il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA], per l’effetto, deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]