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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 14882/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/671985 rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza del Tribunale di Tribunale di Palmi del 4/4/2016 che in esito al giudizio abbrev.iato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione di un contrassegno di parcheggio invalidi apparentemente rilasciato in favore di [OSCURATO:PERSONA] ( deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), non recante timbro e firma dell'autorità competente e con data di scadenza alterata. 2.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 157 e 648 c.p.) per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato atteso che la pena prevista per l'ipotesi attenuata ricorrente nel caso di specie, avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale massimo di anni 7 e mesi 6 a partire dalla prima denuncia di smarrimento del tesserino, sporta da Faz2:ari nel 2003 ovvero dalla seconda denuncia di smarrimento del 2006.

Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce il vizio di violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione v ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione posto che nei motivi di appello la difesa aveva rilevato come nel caso di specie si versasse in ipotesi di falso grossolano per l'evidenza dell falsificazione emergente dal corpo del reato.

In tal senso il ricorrente allega le dichiarazioni del teste Zucco che comproverebbero la sussistenza della evidente contraffazione del tesserino e quelle del teste Pirottina che non avrebbe svolto alcun accertamento circa il rinvenimento del tesserino. [OSCURATO:PERSONA]. 1.11 primo motivo di ricorso con il quale si ritiene maturato il termine di prescrizione è fondato.

Sebbene il ricorrente faccia riferimento, impropriamente, al termine di prescrizione di anni 7 e mesi 6 ritenendo che l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. costituisca un'autonoma previsione incriminatrice quando invece, è pacifico che essa è una circostanza attenuante speciale, con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena per il reato base e non a quella per l'ipotesi attenuata (Sez.

U. n. 9567 del 21/4/1995, Rv. 202003; Sez. 2 n. 38803 del 14/10/2008, Rv. 241450; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Rv. 269492), deve comunque ritenersi maturato il termine massimo di prescrizione decennale, in considerazione del fatto che, come osservato dal ricorrente, non è certo che egli abbia conseguito il possesso del tesserino in data 5 luglio 2012 dovendo lo stesso retrodatarsi alla data della prima denuncia di smarrimento ( 2002) o, al più, alla data della seconda denuncia di smarrimento ( 2006).

Emerge infatti che plurime furono le denunce A di smarrimento del tesserino effettuate dal titolare Fazzari :. una nel 2002 a seguito della quale, nel 2003, fu rilasciato un nuovo documento; l'altra nel 2006 a seguito della quale fu rilasciato un duplicato, con scadenza 2007.

E' stato poi evidenziato in sentenza che alla scadenza naturale del tesserino, nell' anno 2007, Fazzari ne chiese il rinnovo pertanto la nuova data di scadenza era 16/9/2012.

La sentenza ha sottolineato che la prova della ricettazione era rinvenibile nel fatto che Russo deteneva il tesserino recante una data di sc:adenza alterata, in particolare alla data di scadenza iniziale , 28/8/2007, veniva aggiunta la scritta " -12" .

Orbene se questo dimostra la provenienza illecita del documento e la consapevolezza di tale illecita provenienza da parte dell'imputato, nondimeno Russo potrebbe avere conseguito il possesso del tesserino in data antecedente e prossima al 2003 o al 2006 poiché in quella date si era già verificato lo smarrimento dell'originale del documento tanto più che, come rileva la sentenza, l'alterazione ha riguardato proprio il duplicato denunciato smarrito nel 2006.

In tema di consumazione del reato di ricettazione, questa Corte Suprema ha già chiarito che, quando vi sia incertezza circa il tempus commissi delicti, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato, sì che il reato va ritenuto consumato alla data più risalente che nel caso di specie potrebbe essere il 2003 o al più il 2006 come rilevato dal ricorrente (Sez. 3, n. 8283 del 3/12/2009, Rv n. 246229; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Rv. 259983).

Pertanto, alla data della pronuncia della sentenza di appello (23/6/2022), il reato doveva essere dichiarato estinto per prescrizione, maturata, al più, nel 2016. p.q.m.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Roma, 23/2/2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Lu9i ,4gostinacchio [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/671985 rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la sentenza del Tribunale di Tribunale di Palmi del 4/4/2016 che in esito al giudizio abbrev.iato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per la ricettazione di un contrassegno di parcheggio invalidi apparentemente rilasciato in favore di [OSCURATO:PERSONA] ( deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), non recante timbro e firma dell'autorità competente e con data di scadenza alterata. 2.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 157 e 648 c.p.) per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato atteso che la pena prevista per l'ipotesi attenuata ricorrente nel caso di specie, avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale massimo di anni 7 e mesi 6 a partire dalla prima denuncia di smarrimento del tesserino, sporta da Faz2:ari nel 2003 ovvero dalla seconda denuncia di smarrimento del 2006. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce il vizio di violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione v ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione posto che nei motivi di appello la difesa aveva rilevato come nel caso di specie si versasse in ipotesi di falso grossolano per l'evidenza dell falsificazione emergente dal corpo del reato. In tal senso il ricorrente allega le dichiarazioni del teste Zucco che comproverebbero la sussistenza della evidente contraffazione del tesserino e quelle del teste Pirottina che non avrebbe svolto alcun accertamento circa il rinvenimento del tesserino. [OSCURATO:PERSONA]. 1.11 primo motivo di ricorso con il quale si ritiene maturato il termine di prescrizione è fondato. Sebbene il ricorrente faccia riferimento, impropriamente, al termine di prescrizione di anni 7 e mesi 6 ritenendo che l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. costituisca un'autonoma previsione incriminatrice quando invece, è pacifico che essa è una circostanza attenuante speciale, con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena per il reato base e non a quella per l'ipotesi attenuata (Sez. U. n. 9567 del 21/4/1995, Rv. 202003; Sez. 2 n. 38803 del 14/10/2008, Rv. 241450; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Rv. 269492), deve comunque ritenersi maturato il termine massimo di prescrizione decennale, in considerazione del fatto che, come osservato dal ricorrente, non è certo che egli abbia conseguito il possesso del tesserino in data 5 luglio 2012 dovendo lo stesso retrodatarsi alla data della prima denuncia di smarrimento ( 2002) o, al più, alla data della seconda denuncia di smarrimento ( 2006). Emerge infatti che plurime furono le denunce A di smarrimento del tesserino effettuate dal titolare Fazzari :. una nel 2002 a seguito della quale, nel 2003, fu rilasciato un nuovo documento; l'altra nel 2006 a seguito della quale fu rilasciato un duplicato, con scadenza 2007. E' stato poi evidenziato in sentenza che alla scadenza naturale del tesserino, nell' anno 2007, Fazzari ne chiese il rinnovo pertanto la nuova data di scadenza era 16/9/2012. La sentenza ha sottolineato che la prova della ricettazione era rinvenibile nel fatto che Russo deteneva il tesserino recante una data di sc:adenza alterata, in particolare alla data di scadenza iniziale , 28/8/2007, veniva aggiunta la scritta " -12" . Orbene se questo dimostra la provenienza illecita del documento e la consapevolezza di tale illecita provenienza da parte dell'imputato, nondimeno Russo potrebbe avere conseguito il possesso del tesserino in data antecedente e prossima al 2003 o al 2006 poiché in quella date si era già verificato lo smarrimento dell'originale del documento tanto più che, come rileva la sentenza, l'alterazione ha riguardato proprio il duplicato denunciato smarrito nel 2006. In tema di consumazione del reato di ricettazione, questa Corte Suprema ha già chiarito che, quando vi sia incertezza circa il tempus commissi delicti, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato, sì che il reato va ritenuto consumato alla data più risalente che nel caso di specie potrebbe essere il 2003 o al più il 2006 come rilevato dal ricorrente (Sez. 3, n. 8283 del 3/12/2009, Rv n. 246229; Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Rv. 259983). Pertanto, alla data della pronuncia della sentenza di appello (23/6/2022), il reato doveva essere dichiarato estinto per prescrizione, maturata, al più, nel 2016. p.q.m. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Roma, 23/2/2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Lu9i ,4gostinacchio [OSCURATO:PERSONA]
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