CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 1978
Cassazione n. 30824/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/05/1978 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; //v,( Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, alla pena di quattro mesi e dieci giorni di arresto, articolando un motivo unico di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo sia alla affermazione di responsabilità (primo motivo), sia alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata evidenzia che: a) il provvedimento del Questore di divieto di accesso all'imputata nella zona in cui la stessa è stata rinvenuta è stato emesso con scadenza 4 maggio 2022, ed è stato notificato a mani dell'imputata il 4 maggio 2021; b) il medesimo provvedimento è correttamente motivato, in quanto dà atto, come premessa, dell'abitudine della donna di appostarsi in quel luogo per chiedere somme di danaro quale corrispettivo di servizi non richiesti, come il trasporto di bagagli, effettuato anche forzatamente, ovvero a titolo di accattonaggio, nonché delle molteplici segnalazioni a carico della stessa per condotte di disturbo alla persone e per fatti di reato; c) l'imputata ha molteplici precedenti per il reato contestato in questa sede; d) le condotte di violazione del provvedimento dei Questore sono state accertate direttamente dalla polizia giudiziaria sia il 27 novembre 2021, sia il 28 novembre 2021; Osservato che il secondo motivo espone censure non consentite perché inerenti a violazioni di legge non dedotte in precedenza (e, del resto, la sentenza impugnata dà conto della non occasionalità della condotta illecita rilevata, sia perché, nella specie, commessa in due distinte giornate, sia perché risultante da una pluralità di precedenti penali specifici, ammessi anche nell'atto di appello); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il