CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41116/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01I3N4V) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione all'accertamento dell'identità dell'odierno ricorrente, quale autore del reato di truffa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede per un duplice ordine di ragioni; che, infatti, con argomentazioni tese a contestare la valutazione delle risultanze processuali posta a base della decisione (in particolare, i riconoscimenti fotografici effettuati dalla persona offesa e dal portiere dello stabile ove abita la predetta), prospettandone un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle stesse, e, dunque, una censura estranea al sindacato di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944), il ricorrente ha prospettato doglianze che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e congruamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, con una congrua e non illogica motivazione, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 12 settembre 2